Codacons, illegittimo massimo del 25% di assenze per essere scrutinati
Data: Mercoledì, 01 giugno 2011 ore 18:36:37 CEST
Argomento: Rassegna stampa


La circolare n. 4 del 20 marzo 2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ribadito che dall’anno scolastico in corso deve trovare piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, secondo cui:       
 “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. La giurisprudenza italiana, però, ha sempre annullato le bocciature basate sulle assenze: le malattie e le assenze giustificate non possono mai portare alla bocciatura, in quanto “la scuola deve perseguire l'obiettivo della formazione e NON GIÀ QUELLO DELLA PUNIZIONE, con la debita considerazione di temporanee situazioni contingenti che possano aver influito negativamente sul profitto” (in tal senso si veda TAR Puglia, 8 marzo 2010; TAR Firenze, n. 628/2007). Per il Codacons, quindi, la disposizione richiamata dal Miur non può trovare applicazione pratica, in quanto già bocciata dai giudici. Per tale motivo l’associazione sta studiando la possibilità di intentare ricorso al Tar del Lazio per ottenere la sospensione del provvedimento in questione.
Lo rende noto il Codacons.  (AGENPARL)

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