Cisl e Uil su «via Coviello»
Data: Giovedì, 31 marzo 2005 ore 19:45:45 CEST
Argomento: Ufficio Scolastico Provinciale


«E' vero che le prerogative sindacali consentono la partecipazione all'una o all'altra, ma con caratteristiche diverse. (...) Il diritto di partecipazione ad assemblee sindacali è limitato a dieci ore per ogni lavoratore, nell'arco di un anno scolastico.

La partecipazione alle manifestazioni, invece, non ha alcun limite. L'assemblea sindacale deve svolgersi "in idonei locali sul luogo di lavoro, concordati con la parte datoriale pubblica". La manifestazione è ben altro, si svolge all'aperto, non è prevista dal contratto, non prevede alcuna comunicazione da parte del sindacato organizzatore all'amministrazione di appartenenza dei lavoratori in quanto si svolge fuori dall'orario di lavoro o altrimenti con permessi sindacali». «Cisl e Uil Scuola precisano che non esiste alcuna normativa che preveda assemblee sindacali all'aperto e che possono essere autorizzate assemblee sindacali solo se rispondenti ai requisiti previsti.

Nello specifico, le assemblee devono svolgersi in idonei locali della stessa scuola o di scuola diversa, concordati con l'amministrazione scolastica. Pertanto non possono essere autorizzate assemblee sindacali in luoghi aperti (quali strade, piazze, ecc.)». E continuano «La Costituzione, pur nella tutela della libertà individuale, non prevede assemblee sindacali in pubbliche vie o piazze, esse sono regolamentate da precise normative in merito; sono prerogative soltanto dei lavoratori alle quali non possono partecipare studenti, come in quella organizzata dalla Cgil Scuola in via Coviello».

«Si vuole precisare che il dirigente del Csa dott. Zanoli e il direttore regionale dott. Di Stefano non potevano esprimere alcun parere, cosa che hanno fatto in merito alla legittimità dell'assemblea sindacale indetta dalla Cgil Scuola, perché l'interpretazione autentica dei contratti è prerogativa esclusiva di chi li ha firmati, in questo caso delle organizzazioni sindacali e nazionali Scuola e Aran. Tale interpretazione unilaterale e in sede non di competenza sono da ritenersi una ingerenza che doveva essere evitata e questa interpretazione è stata allegata al ricorso della Cgil Scuola».

 







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