Obbligo di vigilanza sulla sicurezza degli studenti e responsabilità della scuola.
Data: Sabato, 28 maggio 2011 ore 09:30:00 CEST Argomento: Giurisprudenza
La Cassazione
Civile, con la sentenza n. 3680/11, ha stabilito che, nel caso in cui
un cane randagio aggredisca un alunno all'interno della struttura
scolastica, l'Istituto è obbligato al risarcimento dei danni subiti
dall'allievo, in quanto su di esso grava l'obbligo di vigilare sulla
sicurezza e l'incolumità degli allievi. ( Avv. Raffaele Cavaliere) http://www.dirittoscolastico.it/corte_di_cassazione_-_sentenza_n_3680_del_15-02-1.html
Tale obbligo, scaturente dalla semplice iscrizione scolastica, deriva
dal fatto che "con l'iscrizione gli alunni sono affidati
all'Amministrazione scolastica". La Suprema Corte ha inoltre chiarito
che il danneggiato deve limitarsi a provare che l'evento si sia
verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola,
mentre invece grava sulla scuola l'onere di dimostrare che, avendo
provveduto a predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad impedire
l'ingresso ad estranei, l'evento lesivo sia stato determinato da causa
ad essa non imputabile.
Se uno studente è morso da un cane incustodito o randagio nel cortile
di una scuola è l'istituto, dunque il ministero dell'Istruzione, a
risponderne, a meno che l'amministrazione non provi che erano stati
predisposti tutti gli accorgimenti per evitare intrusioni (anche di
cani) nell'istituto e nelle sue pertinenze.
La Cassazione ha accolto il ricorso di una ragazza aggredita pochi
minuti dopo la fine delle lezioni da un cane randagio proprio davanti
alla sua scuola. Una volta accolta la domanda d'iscrizione
dell'allievo, l'amministrazione ha l'obbligo di vigilare sulla
sicurezza dell'alunno per tutto il tempo in cui il minore fruisce della
prestazione scolastica anche per evitare che l'allievo si faccia male.
Il ministero dell'Istruzione ha una responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale.
Il giudice del rinvio deciderà l'esito del caso della studentessa
napoletana. Frattanto la Suprema corte chiarisce che spetta alla
vittima provare che il danno si è verificato nel corso della
prestazione scolastica, mentre compete all'amministrazione dimostrare
che l'evento è stato determinato da una causa non imputabile
all'insegnante né alla scuola.
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