Il Commissario dello Stato impugna l'art.2, comma 2, della legge 720 approvata dall'ARS il 18 maggio 2011.
Data: Venerdì, 27 maggio 2011 ore 15:26:41 CEST Argomento: Sindacati
Ecco il testo
integrale dell’impugnativa del Commissario dello Stato nei confronti
del ddl sulla Formazione professionale:
L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 18 maggio 2011, ha
approvato il disegno di legge n. 720 dal titolo “Interventi nel settore
della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio
della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle
scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia”,
pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 28 dello Statuto speciale, il 21 maggio
2011.
L’articolo 2, 2° comma del provvedimento legislativo approvato,
che contiene, fra l’altro, norme relative all’adozione, a carico del
bilancio regionale, di misure complementari a quelle previste dalla
vigente normativa statale per la riqualificazione professionale ed il
sostegno al reddito dei lavoratori degli enti privati che realizzano
corsi di formazione finanziati dalla Regione ai sensi della L.R.
24/1976, dà adito a censure di incostituzionalità.
L’art. 2 testualmente recita:
Art. 2.
Disposizioni transitorie per l’erogazione di somme al settore
della formazione professionale
1. Per l’anno formativo 2011 e nei limiti delle risorse decretate in
favore di ciascun ente, il contributo regionale di cui all’articolo 9,
comma sesto, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, può coprire le
spese relative alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli
operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, per un
periodo massimo di quattro mesi antecedenti l’inizio dell’anno
formativo.
2. Limitatamente all’anno formativo 2011, in considerazione dei ritardi
connessi all’avvio del relativo Piano regionale dell’offerta formativa,
ai fini dell’erogazione delle percentuali di finanziamento a valere
sull’anno in corso, relative al pagamento delle retribuzioni del
personale degli enti di formazione professionale di cui alla legge
regionale n. 24/1976, gli enti attuatori sono tenuti alla presentazione
del Documento unico di regolarità contributiva con riferimento al
periodo in cui è avvenuta l’ultima erogazione delle percentuali di
finanziamento relative alle spese per il personale a valere sul Piano
regionale dell’offerta formativa dell’anno precedente.
- La norma contenuta nel 2° comma sostanzialmente conferisce una
validità temporale superiore a quella prescritta dalla vigente
normativa statale al Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.), consentendo agli enti di formazione professionale,
beneficiari dei contributi di cui alla LR 24/1976 per il pagamento
delle retribuzioni del proprio personale, di documentare la regolarità
e la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi, per il corrente anno, facendo ricorso ad
una attestazione riferita agli obblighi esistenti nel 2010.
La disposizione legislativa si pone in contrasto con gli artt. 3, 97 e
117, secondo comma lett. o) della Costituzione, in quanto, distorcendo
la “ratio” sottesa all’istituzione ed alla disciplina del D.U.R.C. da
parte del legislatore statale, assicura l’erogazione del finanziamento
agli enti di formazione professionale, ancorché gli stessi non abbiano
provveduto a regolarizzare le posizioni contributive ed assicurative
dei propri dipendenti.
Il D.U.R.C., ovvero la certificazione della regolarità contributiva,
rappresenta infatti una frontiera posta dalla “Riforma Biagi”, il
D.Lgs. n° 276/2003, a baluardo difensivo del lavoro, valutato nella
prospettiva di tre dei suoi tradizionali pilastri: sicurezza sul
lavoro, tutela retributiva ed assicurativa, contribuzione previdenziale.
In tale ottica il legislatore statale pertanto ha regolato la materia
del D.U.R.C. sia nell’ambito degli appalti pubblici ( D.lgs n°
163/2006, artt. 38 e 118), sia in quello per l’accesso alle sovvenzioni
e benefici comunitari (D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005).
Inoltre, nel più ampio contesto di una politica di contrasto al lavoro
nero ed irregolare, il legislatore statale nella L. 296/2006 all’art.
1, comma 1175 ha previsto che tutti i benefici contributivi previsti
dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale devono
essere subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del
Documento Unico di Regolarità Contributiva, fermo restando gli altri
obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali.
In correlazione a tale obbligo il legislatore statale ha posto a carico
degli istituti previdenziali la verifica della sussistenza dei
presupposti per il rilascio della certificazione in questione, che deve
necessariamente essere acquisita da tutte le Pubbliche Amministrazioni,
compresa quella regionale, prima di procedere all’erogazione di risorse
pubbliche.
La mancata acquisizione del D.U.R.C. comporta per il privato, infatti,
l’esclusione dall’appalto e/o il mancato incasso delle liquidazioni
dovute, nonché la decadenza dai benefici normativi e contributivi,
fermo restando che la regolarità contributiva deve essere accertata
dagli enti preposti alla data di richiesta del datore di lavoro e deve
sussistere al momento della presentazione della dichiarazione.
L’intera procedura per la richiesta e per il successivo rilascio del
D.U.R.C., nonché il periodo di validità dello stesso, costituiscono
oggetto di puntuale normazione primaria e secondaria da parte dello
Stato e trovano applicazione uniforme sull’intero territorio nazionale.
Orbene, la norma testé approvata, nell’introdurre una disciplina
difforme a quella nazionale per un determinato settore d’intervento
della Regione (id est la formazione professionale), seppure
transitoriamente, costituisce un ingiustificato ed inammissibile
travalicamento della normativa dello Stato in materia di previdenza ex
articolo 117, comma 2, lett. o).
Il legislatore siciliano infatti, benché goda, in materia di
legislazione sociale, di competenza concorrente ex art. 17 lett. f)
dello Statuto Speciale, può esercitarla entro i limiti dei principi ed
interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato
essendogli precluso introdurre modifiche alla stessa che comportino lo
snaturamento della “ratio” come nel caso in specie.
La norma determina anche una ingiustificata disparità di trattamento
rispetto a tutti i cittadini, imprenditori e/o privati destinatari di
provvidenze pubbliche.
Ai datori di lavoro operanti nel settore della formazione professionale
in Sicilia, che in ipotesi non hanno provveduto e/o che non
provvederanno al regolare adempimento dei propri obblighi previdenziali
viene, infatti, concessa una agevolazione, che in un momento di crisi
economica diffusa costituisce un vero privilegio, discriminante
rispetto all’intera platea di operatori economici, che a vario titolo
entrano in contatto con l’amministrazione regionale, i quali per
percepire le spettanze loro dovute sono obbligati al puntuale rispetto
della normativa statale in materia di D.U.R.C.
Tale disparità di trattamento non trova una congrua giustificazione
obiettiva sia rispetto alla logica del vigente sistema giuridico, sia
riguardo all’utilità e/o al beneficio che ne potrebbe in ipotesi
derivare per la Pubblica Amministrazione e/o per i lavoratori
dipendenti .
Essa costituisce una deviazione dalla finalità perseguita dal
legislatore nazionale in attuazione della propria competenza esclusiva
ex art. 117, comma 2, lett. o) della Costituzione in materia di
previdenza rendendo la disposizione in questione altresì affetta da
irragionevolezza intrinseca.
La norma contenuta nell’articolo 2, comma 2, infatti, piega la “ratio”
della legislazione statale volta a garantire il rispetto degli obblighi
previdenziali ed assicurativi da parte dei datori di lavoro in favore
proprio di coloro i quali verosimilmente non li hanno adempiuti.
L’applicazione della disposizione infatti consentirebbe agli stessi di
percepire un contributo da cui dovrebbero, piuttosto, essere dichiarati
decaduti qualora non in possesso del D.U.R.C. al momento della
liquidazione delle somme dovute.
La norma di cui all’art. 2, comma 2 per le motivazioni esposte, appare
contraddittoria con il sistema giuridico, non coerente rispetto alla
“ratio” dello stesso in quanto introduce una disciplina non idonea,
pertinente ed adeguata per conseguire le finalità sottese all’intero
provvedimento legislativo, id est il sostegno al reddito dei lavoratori
del settore della formazione professionale, e si ritiene affetta da
irragionevolezza intrinseca e quindi in contrasto con gli articoli 3 e
97 della Costituzione (ex plurimis sentenze Corte costituzionale n..83
del 1973, n.170 del 1984, n.454 del 2006).
PER I MOTIVI SUESPOSTI
e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di
legge, il sottoscritto prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello
Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto
Speciale, con il presente atto
I M P U G N A
L’articolo 2, 2° comma del disegno di legge n. 720 dal titolo
“Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di
entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio
per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di
medicina e chirurgia”, approvato dall’Assemblea regionale siciliana
nella seduta del 18 maggio 2011 per violazione degli articoli 3, 97 e
117, comma 2 lett. o) della Costituzione e dell’art. 17 dello Statuto
Speciale.
Palermo 26 maggio 2011
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
(Prefetto Carmelo Aronica)
(da Flc-Cgil-Sicilia)
redazione@aetnanet.org
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