Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (a.s. 2010-2011)
Data: Giovedì, 26 maggio 2011 ore 18:47:13 CEST Argomento: Ministero Istruzione e Università
Nell’imminenza
della chiusura dell’anno scolastico e dello svolgimento degli esami di
Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione, si richiama la CM n.
49 del 20 maggio 2010, che deve intendersi pertanto confermata anche
per l’anno scolastico in corso.
E’ opportuno, tuttavia, fornire alcune precisazioni rispetto a quanto
già stabilito dalla menzionata circolare, in ordine allo svolgimento
delle prove scritte di lingue comunitarie, alle modalità di
attribuzione del voto finale e alla certificazione di competenze.
Prove scritte delle lingue comunitarie.
Com’è noto, l’attuale ordinamento della scuola secondaria di primo
grado, prevede l’insegnamento generalizzato della lingua inglese per
tre ore settimanali e di una seconda lingua comunitaria per due ore
settimanali. Infatti l’insegnamento della seconda lingua comunitaria è
previsto, in via ordinaria, già dall’anno scolastico 2004/05 ed è
oggetto di prova nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione dall’anno scolastico 2006/07. A riguardo, la CM n. 28 del 15
marzo 2007 forniva orientamenti per la valutazione in via sperimentale
della seconda lingua in sede d’esame, prevedendo in via transitoria e
con l’obiettivo di dare gradualmente uguale peso all’insegnamento delle
due lingue, lo svolgimento in forma scritta solo della prova della
lingua inglese, salva diversa deliberazione del Collegio dei Docenti,
che poteva così adottare tre soluzioni:
1. Prova scritta per la sola lingua inglese e valutazione della seconda
lingua nell’ambito del colloquio interdisciplinare;
2. Unica prova scritta, svolta nella stessa giornata, per entrambe le
lingue straniere, con unica votazione;
3. Prove scritte distinte svolte anche in giorni separati per le due
lingue straniere, in presenza di consolidate esperienze di bilinguismo.
La nota prot. n. 4600 del 10.05.2007, a precisazione della CM n.
28/2007, prevedeva la possibilità per i Collegi dei Docenti di
deliberare lo svolgimento di prove separate anche in assenza di
consolidate esperienze di bilinguismo.
Poiché l’insegnamento della seconda lingua è giunto ormai a sistema in
modo generalizzato e consolidato, la fase transitoria e sperimentale
prevista dalla CM n. 28/07 è da ritenersi superata e, pertanto, si
ravvisa l’opportunità che il collegio dei docenti preveda anche per la
seconda lingua straniera un’autonoma valutazione all’interno dell’esame
di Stato, al fine di garantire, come nelle originarie intenzioni del
legislatore, pari dignità ai due insegnamenti. Di conseguenza le
commissioni d’esame, nella loro funzione organizzativa, potranno
stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in
un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l’opportunità
che tali prove debbano svolgersi separatamente ed essere oggetto di
autonoma valutazione.
La necessità di adottare su tutto il territorio nazionale criteri di
valutazione omogenei è del resto richiesta dall’entrata in vigore del
D.P.R. 122/09 che ha introdotto nuove e più stringenti modalità di
valutazione anche con riferimento all’esito dell’esame conclusivo del
primo ciclo.
Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda quelle situazioni
ove gli studenti si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria
per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della
lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria
non è oggetto di prova di esame.
Espressione del voto finale in esito
all’esame di Stato.
Sia l’art. 3, comma 6, del D.P.R. 122/09, che la CM 49/10 ribadiscono
che il voto finale dell’esame conclusivo del I ciclo “è costituito
dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel
giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari
o superiore a 0,5”.
Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, in quanto la
volontà del legislatore è stata quella di attribuire a tutte le prove
d’esame uguale peso.
Si esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere alla media ponderata.
Peraltro, nella stessa circolare si richiama l’attenzione dei docenti
su un aspetto particolarmente importante che qui si riporta: «Al
riguardo, è quasi inutile ricordare che tutti gli allievi ammessi
all’esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno
un voto di sufficienza nelle diverse discipline. Sarà perciò cura
precipua della Commissione e delle Sottocommissioni d’esame, e della
professionalità dei loro componenti, far sì che il voto conclusivo sia
il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e
del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Si cercherà
così di evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di
penalizzare potenziali “eccellenze”». Questo nella prospettiva di
evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in
funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.
Inoltre è stata avanzata, da qualche scuola, l’ipotesi di applicare un
“bonus” in analogia all’esame di Stato conclusivo del II ciclo
d’istruzione.
In merito si fa presente che tale istituto non è contemplato da alcuna
norma per l’esame finale del I ciclo. Pertanto, va escluso che le
Commissioni d’esame possano decidere in tale senso.
Ovviamente, rimane fermo, come previsto dall’art. 3, comma 8, del DPR
122/2009 che la Commissione esaminatrice può assegnare la lode con
decisione presa all’unanimità ai candidati che conseguono il voto di
dieci decimi.
Certificazione delle competenze
La certificazione delle competenze va espressa mediante descrizione
analitica dei diversi traguardi di competenza raggiunti accompagnata da
valutazione in decimi, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Decreto
122/09.
Al riguardo si fa presente che i descrittori analitici, formulati
solitamente in modo narrativo, si distinguono in livelli diversi di
padronanza della competenza, che partono da un livello base fino
all’eccellenza. La CM. 49/10 ricorda che possano costituire riferimenti
funzionali per le scuole il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue che prevede sei livelli di padronanza, utilizzabile tanto per le
lingue straniere quanto per la lingua italiana, e i Quadri OCSE PISA,
nonché i Quadri di riferimento elaborati dall’INVALSI per la prova
nazionale.
Per l’individuazione dei traguardi di competenza da certificare, nelle
more della definizione di un modello nazionale di certificazione delle
competenze al termine del primo ciclo di istruzione, le istituzioni
scolastiche faranno riferimento alle Indicazioni nazionali per il primo
ciclo, che sono attualmente oggetto di revisione.
Il direttore generale
F.to Carmela
Palumbo
|
|