I Cobas hanno indetto lo sciopero nei giorni 14 e 15 giugno. Diffida ai DS su scrutini irregolari
Data: Domenica, 22 maggio 2011 ore 22:00:00 CEST
Argomento: Comunicati


I Cobas hanno indetto lo sciopero nei giorni 14 e 15 giugno al fine di dare un altro segnale (dopo la riuscitissima campagna anti Invalsi) del malessere dei lavoratori della scuola e per chiedere il rinnovo del contratto scaduto da 17 mesi, il ritiro dei gravosi tagli del personale docente e ATA, il ripristino degli scatti d'anzianità, finanziamenti sostanziosi all'istruzione pubblica ecc.
Già questa forma di sciopero aveva ottenuto una lusinghiera riuscita lo scorso anno, ponendo all'attenzione della società le condizioni pietose della scuola.
Come lo scorso anno, chiediamo ai docenti di scioperare, costituendo una cassa di resistenza tra i colleghi, in modo da non far ricadere l'onere economico dello sciopero solo su chi è nella possibilità di scioperare.
Come lo scorso anno, sono iniziate le manovre dei DS per aggirrare lo sciopero e vanificarlo, convocando illegalmente scrutini prima del termine delle lezioni.
In altre scuole ci segnalano la convocazione di riunioni di prescrutinio. A tal riguardo, ricordiamo che tali riunioni configurandosi come Consigli di Classe:
1) devono essere previste dal piano delle attività deliberato dal collegio all'inizio dell'a.s. o da una delibera collegiale apposita in corso d'a.s. che modifichi il piano.
2) non possono essere il momento formale dello scrutinio, per cui invitiamo i docenti che si trovassero in tale situazione a non firmare tabelloni e registri, in quanto tali operazioni devono essere fatte solo al momento dello scrutinio vero e proprio convocato dopo il termine delle lezioni. 
In allegato trovate la diffida che i Cobas hanno inviato a tutte le scuole della Sicilia, per impedire che si svolgano scrutini senza il rispetto della normativa vigente.

carmelo lucchesi

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Sicilia
Alla c.a. del Dirigente scolastico p.t.
Oggetto: rispetto esercizio diritto di sciopero, atto stragiudiziale di comunicazione e diffida
La scrivente O.S., nel precisare che lo sciopero del comparto scuola, proclamato sin dall'11 aprile 2011  (http://www.commissionegaranziasciopero.it/dettaglioSciopero?id=20423&tipo=set) durante gli scrutini di fine 
anno (in Sicilia i due giorni di sciopero saranno il 14 e 15 giugno), è stato indetto conformemente e nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, invita le Istituzioni in
indirizzo a prendere atto di quanto sopra, astenendosi dall’ostacolare in qualsiasi modo l’esercizio del diritto
di sciopero. Inoltre, la scrivente O.S., tenuto conto delle osservazioni pervenute, precisa quanto segue:
- l'art. 138, comma 1, del D.Lgs. 112/1998 stabilisce che "sono delegate alle regioni le seguenti funzioni
amministrative: [...] d) la determinazione del calendario scolastico”;
- la Regione Sicilia, con Decreto dell'Assessorato Istruzione e F.P. n. 1241/V/ISTR del 22/7/2010 relativo al
calendario Scolastico Regionale 2010/2011, ha inequivocabilmente stabilito che “Nelle scuole di ogni ordine
e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2010/2011, le lezioni avranno inizio il 16 (giovedì) settembre
2010, ed avranno termine il 11 (sabato) giugno 2010” e che “Nell’ambito del calendario i Consigli di Circolo e
d’Istituto ... determinano ... gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di
inizio delle lezioni nonché la sospensione, in corso d’anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni”
ma non la data conclusiva delle lezioni;
- l’art. 5 comma 2 del DPR 275/99 ribadisce che “gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle
istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle
funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni ...”;
- l'art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs 297/1994 indica tra le competenze del Consiglio di circolo o d'istituto
l'“adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali”;
- l'art. 2, comma 6, del DPR 122/2009 prevede che – per il primo ciclo - solo "in sede di scrutinio conclusivo
dell'anno scolastico" possa essere deliberata l'ammissione o non ammissione alla classe successiva;
- l'art. 193 comma 1 del D.Lgs 297/1994 e l'art. 4 comma 5 del DPR 122/2009, stabiliscono che - per la
scuola secondaria di secondo grado - “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle
classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, ...”;
- l'art. 2 comma 1 della L. 169/2008 prevede che – per tutti i gradi e ordini di scuola - la valutazione del
comportamento, deve effettuarsi relativamente a "tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche
in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori della propria sede";
- la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con
nota prot. 1305/RU del 17 giugno 2010, ha osservato che nel caso di spostamento del calendario degli
scrutini in conseguenza della proclamazione dello sciopero “il contegno sarebbe probabilmente qualificabile
come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori”.
Quindi, atteso che gli scrutini finali non possono aver luogo prima della data di chiusura delle lezioni proprio
al fine di consentire la valutazione complessiva degli alunni solo al termine delle stesse, si diffidano i
Dirigenti scolastici dall'anticipare le date degli scrutini rispetto al termine delle lezioni nonché dall'anticipare il
termine delle lezioni stesso, nel rispetto delle competenze della Regione.
Di conseguenza, si invitano, i Dirigenti Scolastici che avessero già anticipato la data degli scrutini e/o il
termine delle lezioni, a ristabilire la legittimità delle operazioni, riprogrammando il calendario degli scrutini
dopo il termine delle lezioni stabilito dalla Regione Sicilia.
Infine, essendo illegittimo e antisindacale ogni spostamento del calendario degli scrutini al fine di impedire o
limitare il diritto di sciopero, si diffidano i Dirigenti Scolastici dall'effettuare tali spostamenti e si invitano gli
Organi collegiali a non assumere delibere in tal senso.
In caso contrario, la scrivente O.S, nel dichiararsi disponibile ad ogni chiarimento in merito, preannuncia sin
d’ora che in caso di comportamenti volti – in qualsiasi modo – a limitare l’esercizio del diritto di sciopero dei
lavoratori e/o a non rispettare il diritto degli alunni a una corretta valutazione nonché a tutela delle proprie
prerogative sindacali agirà presso le competenti sedi giudiziali.
Palermo 19 maggio 2011
Distinti saluti
per i Cobas – Sicilia


carmelo lucchesi
carmelolucchesi@libero.it






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