Scrutini: le troppe assenze sono determinanti o quasi o a seconda o benchè o tuttavia o se o....
Data: Domenica, 22 maggio 2011 ore 18:22:48 CEST
Argomento: Redazione


Siamo nel maggio del 1860. Tancredi Falconeri avverte il principe-zio don Fabrizio della sua partenza tra le fila garibaldine e ne spiega le ragioni: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Questa frase ha sollevato immotivate accuse di conservatorismo e immobilismo verso l’autore del Gattopardo.  Ma fare combaciare l’etica di Tomasi di Lampedusa con quella di Tancredi, sarebbe come credere che la morale del Manzoni sia uguale a quella di don Abbondio.
Siamo al 4 maggio 1925. Il Regio Decreto, n. 653 ha come oggetto il Regolamento sugli alunni. L’art. 38 recita: “Gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino almeno otto decimi nel voto di condotta sono esclusi dalla promozione”.
 E l’art. 78: “Il voto di condotta si assegna in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell'alunno in classe e fuori di classe, sulla frequenza, salvo il caso di assenze giustificate e sulla diligenza. Nel gennaio del 2009 la Gelmini firma il Decreto n. 5 sulla valutazione del comportamento. In sintesi la sua “riforma” trasforma gli otto decimi di Gentile in un minimo di sei decimi e impone che il voto di comportamento deve concorrere alla valutazione complessiva dello studente, facendo media con gli altri voti. Si è creata da allora una fusione tra voti del profitto nelle discipline col voto di condotta. Questo ha aperto un dibattito non ancora chiuso.
Siamo agli scrutini finali del 2011. Un docente, con circa 35 anni di servizio ormai è un veterano con alle spalle circa 120 scrutini “combattuti” a giugno. Pensa tanto alla frase di Tancredi e sa che deve applicare il DPR n. 122 del 22/6/2009, il Regolamento che coordina le norme per la valutazione degli alunni. Ne ha mandato a memoria l’art. 14, c. 7: “Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. Però nel dubbio - per una corretta applicazione del DPR 122 - ha studiato e sintetizzato la Circolare n.20 del 4/3/2011, firmata dal solito direttore generale Carmela Palumbo.
L’ obbligo della presenza degli studenti alle lezioni consente agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.
Il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. (Art. 2, c.10 e 14,c. 7 del DPR 122/2009). Il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore è improprio! Il limite minimo di frequenza richiesto è riferito alla regolarità didattica e alla valutazione del percorso svolto dal singolo studente.
Le istituzioni scolastiche devono  definire il monte ore annuo per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.
Personalizzazione del monte ore annuo. L’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e gli articoli 2 e 14 del DPR 122/2009 del Regolamento,  parlano espressamente di “orario annuale personalizzato”. L’intera questione della personalizzazione, per la scuola secondaria, va inquadrata dal DPR 275/99 e, in particolare, dagli artt. 8 e 9 del DPR 122/2009, il Regolamento. Pertanto devono essere considerate rientranti nel monte ore annuale di ciascun allievo tutte le attività oggetto di valutazione intermedia e finale del CdC.
Deroghe. L’articolo 14, c. 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale personalizzato. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del CdC, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
A titolo indicativo si ritiene che rientrino fra le casistiche delle deroghe previste, le assenze dovute a: gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.( nota n 2065 del 2/3/2011); adesione a confessioni religiose (es. per il sabato ebraico).
Scrutinio finale. L’art. 14, c. 7, del Regolamento prevede che “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.” Di tale accertamento si dà atto nel verbale delCdC
Siamo sempre alle grida manzoniane, siamo alla battuta di Tancredi. Il vecchio prof sa bene che la responsabilità delle delibere di uno scrutinio pesa sui componenti il Consiglio di Classe.  E mette in conto che le istituzioni scolastiche  possono stabilire, per casi eccezionali,  motivate e straordinarie deroghe.  In ultima analisi, è il CdC  a decidere se le assenze pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Facciamocene una ragione. Attacca u sceccu unni voli u patruni, dicevano i vecchi saggi. Oggi è meglio avere: un occhio alle pecore e uno al padrone. Cu si vaddau si salvau.

 Giovanni Sicali
  giovannisicali@gmail.com






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