Congedi e aspettative. In via di approvazione un decreto legislativo che interviene sull’attuale normativa
Data: Sabato, 21 maggio 2011 ore 09:15:00 CEST Argomento: Sindacati
Uno schema di
decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 23 della legge 4
novembre 2010, n.183 (il cosiddetto “Collegato Lavoro”), è stato
approvato il 7 aprile scorso, in prima lettura, dal Consiglio dei
ministri; ha avuto il parere favorevole della Conferenza Unificata (il
7 maggio) e ora è all’esame delle competenti commissioni parlamentari
che debbono esprimersi entro il 23 maggio (entrerà in vigore dopo
l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Lo schema di decreto legislativo introduce alcune modifiche in materia
di congedo di maternità, congedo parentale, congedo per l’assistenza a
soggetti portatori di handicap, aspettativa per dottorato di ricerca e
di congedo per cure per gli invalidi.
I contenuti del Decreto Legislativo:
• Congedo di maternità: nel caso di interruzione spontanea
o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio
della gestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in
qualsiasi momento (anziché dopo tre mesi dall’interruzione) l’attività
lavorativa a condizione che la competente autorità sanitaria attesti
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
• Congedo parentale: per ogni minore con handicap in situazione di
gravità la lavoratrice madre o il padre lavoratore ha diritto a fruire,
entro il compimento dell’ottavo anno del bambino (oggi entro il terzo
anno), del congedo parentale per un periodo massimo non superiore a tre
anni.
• Congedo per l’assistenza a soggetti portatori di handicap: il
dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più
persone in situazione di gravità, a condizione che si tratti del
coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (oggi entro il
secondo grado), o entro il secondo grado (oggi entro il terzo grado),
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano
compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti. Se il lavoratore che ne
usufruisce risiede in comune situato a distanza stradale superiore a
150 km, deve attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione
idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
• Dottorato di ricerca: qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro con qualsiasi
amministrazione pubblica (oggi solo con l’amministrazione pubblica di
appartenenza) per volontà del dipendente nei due anni successivi, è
dovuta la restituzione degli importi corrisposti nel periodo di
dottorato.
• Congedo per cura per gli invalidi: i lavoratori mutilati e
invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera
frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a
trenta giorni. Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto
a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle
assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera
idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure.
redazione@aetnanet.org
|
|