Vademecum per l'aggiornamento per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento Biennio 2011-12 2012-13
Data: Giovedì, 19 maggio 2011 ore 21:43:57 CEST Argomento: Redazione
Ai sensi del DM
44 del 12 maggio 2011, è disposto
l’aggiornamento delle gra-
duatorie, trasformate dalla legge n. 296/06 in graduatorie ad
esaurimento,
che avranno validitità per i prossimi anni scolastici 2011/2012 e
2012/2013
e saranno utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato sul 50%
dei posti (ovvero
al 100% in caso di esaurimento della corrispondente graduatoria di
merito del concorso ordinario del 1999) a tal fine annualmente
assegnabili dopo
l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell’
art. 401 del
D.L.vo 297/94, sostituito dall'art.1, comma 5 della legge 124/99. Le
predette gradua-
torie saranno altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze
annuali e/o delle
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
Le graduatorie sono formate da tre
distinte fasce nelle quali sono inseriti gli aspiranti
ordinati in base ai punteggi complessivi ed alle precedenze spettanti e
precisamente:
- FASCIA 1: aspiranti già inclusi nei precedenti concorsi per soli
titoli (doppio canale)
anche in due province, per essere in possesso dell’abilitazione o
dell’idoneità e di
un servizio di 360 giorni alla data del 13.5.1996;
- FASCIA 2: aspiranti in possesso alla data del 25.5.1999
dell’abilitazione o
dell’idoneità e di un servizio di 360 giorni nel periodo dal 1°
settembre 1995 al
25.5.1999;
- FASCIA 3: in base al primo aggiornamento delle graduatorie
permanenti effettuato
ai sensi del D.M. 146/2000, ed al successivo aggiornamento per effetto
del D.D.G.
che ha definito le graduatorie per l'a.s. 2002/2003, la terza fascia,
allo stato attua-
le, comprende gli aspiranti in possesso di abilitazione o idoneità
conseguita per effetto del superamento di procedure concorsuali a
cattedre per titoli ed esami, o
per la partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della
legge 124/99
(OO.MM. 153/99; 33/2000; 1/2001), o per la specializzazione maturata
presso le
scuole universitarie S.S.I.S., ovvero per titoli abilitanti conseguiti
all'estero e riconosciuti dal MIUR.
Le prime due fasce sono legate ai concorsi antecedenti al 1999 e
invalicabili (sentenza
TAR Lazio).
I docenti che hanno rinunciato a un contratto a tempo indeterminato
nell'anno prece-
dente possono partecipare alla procedura concorsuale per la stessa
classe di concorso
o posto solo per una provincia diversa da quella in cui erano inseriti.
(FAQ n. 17 emes-
sa nell’ a.s. 2002/2003, e confermata). Parimenti coloro che sono stati
immessi in ruolo sono cancellati da tutte le Graduatorie per tutte le
Classi di Concorso. A questo punto si richiama la disposizione di cui
all'art. 1 comma 8 della legge 124/99: "La rinuncia alla nomina in
ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomi-
na stessa é stata conferita."
Non possono essere chiesti nuovi
inserimenti, ma solo l’ aggiornamento delle
posizioni e l’ eventuale trasferimento delle proprie posizioni, a
pettine, in altra provincia.
Non possono essere accolte le domande di nuovo inserimento su posto
comune per la
medesima classe di concorso per la quale i docenti sono stati nominati
in ruolo sul so-
stegno, nell'ambito della stessa provincia, in quanto tali docenti sono
già titolari della
stessa classe di concorso o posto di insegnamento per i quali sono
stati nominati in
ruolo sul sostegno (FAQ n. 18 emessa nell’ a.s. 2002/2003 e
successivamente confer-
mata).
Le graduatorie ad esaurimento esplicano le seguenti funzioni:
• individuazione dei destinatari dell'immissione a T.I. sul 50% dei
posti disponibili per ciascun posto e classe di concorso, essendo il
restante 50% destinato all’immissione a T.I. degli aspiranti inclusi
nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami (ovvero al 100% in caso di esaurimento della
corrispon- dente graduatoria di merito del concorso ordinario del 1999,
fino all’ a.s. 2012/2013, salvo diverse disposizioni);
• individuazione dei destinatari delle supplenze annuali e sino al
termine delle attività didattiche;
• determinazione della I fascia delle graduatorie d'istituto per il
conferimento delle supplenze di competenza dei dirigenti scolastici, in
base alle sedi scolastiche indicate secondo
le disposizioni di un apposito decreto di prossima emanazione.
L'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo disposto con il
del DM 44 del 12 maggio 2011
per gli aa.ss. 2011/2012 e
2012/2013 ci porge l'occasione
di fornire alle migliaia di docenti precari, un vademecum, giunto ora
alla quarta edizione, che
costituisce una guida utile per potersi orientare sia nella procedura
della presentazione delle domande, finalizzate all'inserimento
nelle graduatorie permanenti, sia per avere a disposizione un quadro
complessivo della normativa di riferimento, delle note ministeriali e
delle faq intervenute fino al
24/03/2007 a chiarimento su
particolari problematiche.
1 Aggiornamento delle Graduatorie ad
esaurimento e procedure correlate.
A decorrere dall’ a.s. 2004/2005 le graduatorie permanenti di cui
all’art. 401 del Testo
Unico, D. Leg .vo 297/94, sono state rideterminate, limitatamente
all’ultimo scaglione
(detto terza fascia) previsto dall’ art. 1, comma 1, lettera b, della
legge 333 del 20
agosto 2001 (ex DL 255/2001), in base alla tabella allegata alla legge
n. 143/2004
come interpretata dalla legge n. 186/04 che indica gli unici e soli
titoli che determina-
no una attribuzione di punteggio. A partire dall’aggiornamento delle
graduatorie relati-
ve agli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009
, la valutazione dei titoli é regolamentata dalla tabella di
Valutazione approvata con DM 27 del 15/03/2007 (Legge
N. 143 Del 4 Giugno 2004, Integrata Dalla Legge N. 186 Del 27 Luglio
2004 E
Modificata Dalla Legge 27 Dicembre 2006, N. 296). Sempre a
partire
dall’aggiornamento delle graduatorie relative agli aa .ss. 2005/2006 e
2006/2007 e'
possibile valutare ogni anno (1) uno solo dei titoli precedentemente
indicati, ma con
le limitazioni indicate nella citata tabella di cui all’ allegato 2.
(1) Si valuta un solo corso per anno scolastico,quindi un titolo
conseguito a
febbraio 2011 è da intendersi come l’unico valutabile nell’anno
scolastico
2010/2011.
L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secon-
dario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini
dell'inserimento nella terza fascia
delle graduatorie permanenti di cui all’ art.1 del DL 97/2004.
1.1 Le principali novità
Libero
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