Vademecum per l'aggiornamento per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento Biennio 2011-12 2012-13
Data: Giovedì, 19 maggio 2011 ore 21:43:57 CEST
Argomento: Redazione


Ai sensi del DM 44 del 12 maggio 2011, è disposto l’aggiornamento delle gra- duatorie, trasformate dalla legge n. 296/06 in graduatorie ad esaurimento, che avranno validitità per i prossimi anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 e saranno utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato sul 50% dei posti (ovvero al 100% in caso di esaurimento della corrispondente graduatoria di merito del concorso ordinario del 1999) a tal fine annualmente assegnabili dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell’ art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall'art.1, comma 5 della legge 124/99. Le predette gradua- torie saranno altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e/o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
Le graduatorie sono formate da tre distinte fasce nelle quali sono inseriti gli aspiranti ordinati in base ai punteggi complessivi ed alle precedenze spettanti e precisamente:
  • FASCIA 1: aspiranti già inclusi nei precedenti concorsi per soli titoli (doppio canale) anche in due province, per essere in possesso dell’abilitazione o dell’idoneità e di un servizio di 360 giorni alla data del 13.5.1996;
  • FASCIA 2: aspiranti in possesso alla data del 25.5.1999 dell’abilitazione o dell’idoneità e di un servizio di 360 giorni nel periodo dal 1° settembre 1995 al 25.5.1999;
  • FASCIA 3: in base al primo aggiornamento delle graduatorie permanenti effettuato ai sensi del D.M. 146/2000, ed al successivo aggiornamento per effetto del D.D.G. che ha definito le graduatorie per l'a.s. 2002/2003, la terza fascia, allo stato attua- le, comprende gli aspiranti in possesso di abilitazione o idoneità conseguita per effetto del superamento di procedure concorsuali a cattedre per titoli ed esami, o per la partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/99 (OO.MM. 153/99; 33/2000; 1/2001), o per la specializzazione maturata presso le scuole universitarie S.S.I.S., ovvero per titoli abilitanti conseguiti all'estero e riconosciuti dal MIUR.
    Le prime due fasce sono legate ai concorsi antecedenti al 1999 e invalicabili (sentenza TAR Lazio).
I docenti che hanno rinunciato a un contratto a tempo indeterminato nell'anno prece- dente possono partecipare alla procedura concorsuale per la stessa classe di concorso o posto solo per una provincia diversa da quella in cui erano inseriti. (FAQ n. 17 emes- sa nell’ a.s. 2002/2003, e confermata). Parimenti coloro che sono stati immessi in ruolo sono cancellati da tutte le Graduatorie per tutte le Classi di Concorso. A questo punto si richiama la disposizione di cui all'art. 1 comma 8 della legge 124/99: "La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomi- na stessa é stata conferita."

Non possono essere chiesti nuovi inserimenti, ma solo l’ aggiornamento delle posizioni e l’ eventuale trasferimento delle proprie posizioni, a pettine, in altra provincia.

Non possono essere accolte le domande di nuovo inserimento su posto comune per la medesima classe di concorso per la quale i docenti sono stati nominati in ruolo sul so- stegno, nell'ambito della stessa provincia, in quanto tali docenti sono già titolari della stessa classe di concorso o posto di insegnamento per i quali sono stati nominati in ruolo sul sostegno (FAQ n. 18 emessa nell’ a.s. 2002/2003 e successivamente confer- mata).
Le graduatorie ad esaurimento esplicano le seguenti funzioni:
• individuazione dei destinatari dell'immissione a T.I. sul 50% dei posti disponibili per ciascun posto e classe di concorso, essendo il restante 50% destinato all’immissione a T.I. degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami (ovvero al 100% in caso di esaurimento della corrispon- dente graduatoria di merito del concorso ordinario del 1999, fino all’ a.s. 2012/2013, salvo diverse disposizioni);
• individuazione dei destinatari delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche;
• determinazione della I fascia delle graduatorie d'istituto per il conferimento delle supplenze di competenza dei dirigenti scolastici, in base alle sedi scolastiche indicate secondo le disposizioni di un apposito decreto di prossima emanazione.

L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo disposto con il del DM 44 del 12 maggio 2011 per gli aa.ss. 2011/2012 e 2012/2013 ci porge l'occasione di fornire alle migliaia di docenti precari, un vademecum, giunto ora alla quarta edizione, che costituisce una guida utile per potersi orientare sia nella procedura della presentazione delle domande, finalizzate all'inserimento nelle graduatorie permanenti, sia per avere a disposizione un quadro complessivo della normativa di riferimento, delle note ministeriali e delle faq intervenute fino al 24/03/2007 a chiarimento su particolari problematiche.

1 Aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento e procedure correlate.
A decorrere dall’ a.s. 2004/2005 le graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del Testo Unico, D. Leg .vo 297/94, sono state rideterminate, limitatamente all’ultimo scaglione (detto terza fascia) previsto dall’ art. 1, comma 1, lettera b, della legge 333 del 20 agosto 2001 (ex DL 255/2001), in base alla tabella allegata alla legge n. 143/2004 come interpretata dalla legge n. 186/04 che indica gli unici e soli titoli che determina- no una attribuzione di punteggio. A partire dall’aggiornamento delle graduatorie relati- ve agli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009 , la valutazione dei titoli é regolamentata dalla tabella di Valutazione approvata con DM 27 del 15/03/2007 (Legge N. 143 Del 4 Giugno 2004, Integrata Dalla Legge N. 186 Del 27 Luglio 2004 E Modificata Dalla Legge 27 Dicembre 2006, N. 296). Sempre a partire dall’aggiornamento delle graduatorie relative agli aa .ss. 2005/2006 e 2006/2007 e' possibile valutare ogni anno (1) uno solo dei titoli precedentemente indicati, ma con le limitazioni indicate nella citata tabella di cui all’ allegato 2.
(1) Si valuta un solo corso per anno scolastico,quindi un titolo conseguito a febbraio 2011 è da intendersi come l’unico valutabile nell’anno scolastico 2010/2011. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secon- dario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti di cui all’ art.1 del DL 97/2004.

1.1 Le principali novità
.......download vademecum GaE 2011-2013
Libero Tassella ( libero.tassella@fastwebnet.it )





Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-241964.html