Anche gli studenti con disabilità verso gli Esami di Stato
Data: Giovedì, 19 maggio 2011 ore 12:30:00 CEST Argomento: Redazione
Di loro e del
percorso didattico individualizzato seguito durante l'anno scolastico,
si occupano alcuni specifici articoli di una recente Ordinanza
Ministeriale, stabilendo di volta in volta i requisiti per
l'ammissione, le caratteristiche degli esami e il rispetto della
privacy. Vediamo come
Con l'Ordinanza n. 42 del 6 maggio scorso (protocollo n. 3145), il
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha dettato le norme per
gli Esami di Stato conclusivi degli studi di quest'anno (i vecchi
"Esami di Maturità").
Il documento si occupa espressamente degli alunni con disabilità
negli articoli 2, comma 6, nell'articolo 17 e nell'articolo 21, comma
3. Vale la pena riportarli tutti, integralmente, qui di seguito.
«Articolo 2 - Candidati interni
[...] 6. L'esito della valutazione,
- se positivo prevede la pubblicazione, all'albo dell'istituto sede
d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del
punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del credito
scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "Ammes-so";
- se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo
della dicitura "Non ammesso".
Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso
didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi
dell'articolo 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n. 90, sono
valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un
credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano.
Sono, pertanto, ammessi - sulla base di motivata e puntuale
deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato
su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate
esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del
DPR n. 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla
pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei
crediti, seguiti dalla dicitura "Ammesso"; in caso di esito negativo,
non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della
dicitura "Non ammesso".
- Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n.90, per
i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle
certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo
dell'astituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi
ministeriali.
[...]
Articolo 17 - Esame dei candidati in situazione di handicap
1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla
base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa
alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza
prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove
equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono
consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello
sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni
caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il
candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale
idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento
dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione
d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la
stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno
seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal
Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati
non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la
Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su
supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola,
autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei,
abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova
scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta
dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla
Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di
ingrandimento.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche
e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.
104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di
giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi
eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap,
della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento
delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di
prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e
sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti
e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale
piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso
svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.
13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati
dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal
consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella
attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo
anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a
sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede
di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un
credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I.
differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di
corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2.
Articolo 21 - Pubblicazione dei risultati
[...] 3. Per i candidati di cui all'articolo 17, comma 4, il
riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato
solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo
dell'istituto».
Osservazioni
Va notato innanzitutto come per la prima volta sia sostanzialmente
chiarito (nell'articolo 2, comma 6 dell'Ordinanza esaminata) il fatto
dell'ammissione con l'obbligo del 6 in tutte le discipline per gli
alunni che abbiano seguito un PEI differenziato.
Per quanto poi riguarda l'articolo 17, esso riproduce integralmente
l'articolo 17 delle precedenti Ordinanze sugli Esami di Stato e quindi
non vi sono particolari osservazioni da fare.
Da segnalare infine che l'articolo 21, comma 3 ribadisce l'obbligo
di non pubblicare sui tabelloni che i risultati relativi agli alunni
con PEI differenziato sono difformi da quelli dei programmi
ministeriali, pur essendo positivi. Ciò per l'ovvio rispetto della
privacy.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale
dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone
Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda
già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
(da http://superando.eosservice.com/ a cura di Salvatore
Nocera)
redazione@aetnanet.org
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