Il servizio militare può essere valutato
Data: Lunedì, 16 maggio 2011 ore 15:01:49 CEST
Argomento: Normativa Utile


Il servizio militare, prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato  nella Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
Il DM n. 44  del 12 maggio 2011 art.2, comma 6 è in contrasto anche con  la legge 958/86.
Se il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo  è stato prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato come  titolo didattico,  pari a un anno di servizio,  indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego.

Libero Tassella 
 libero.tassella@fastwebnet.it

L' art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego" , si veda in proposito la Circolare n.85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica.
Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera , agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale , come servizio non di ruolo.
La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 ,e pertanto, il periodo di servizio militare , prestato dopo il 30.1. 1987 è valido a tutti gli effetti.
L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n.412, nel fornire l'interpretazione autentica della richiamata disposizione, ha precisato che il servizio valutabile ex art.20 della citata legge "è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore" della medesima legge "nonché quello prestato successivamente".
Nel caso in cui un docente abbia prestato servizio di leva  o servizio civile sostitutivo successivamente al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore dell'art. 20 L. 958/86, ,tale servizio è valido come servizio di insegnamento della durata di un anno in una graduatoria a scelta dell’interessato,  indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego nelle graduatorie ad esaurimento ( ex permanenti).
Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data dal DM 44 del 12 maggio 2011 art.2, comma 6,  secondo cui  il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore ( il D.M. n. 44  del 12 maggio 2011 art.2, comma 6) possa derogare a quella superiore ( legge 958/86)  solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius).
Professione Insegnante Consiglia di  dichiarare il  servizio militare, prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento  2011/2013 (Modello1: sez E, pag6/13, oppure sez G, pag 8/13) , nelle rispettive  sezioni “nuovi titoli di servizio” , aggiungendo la dicitura servizio militare prestato non in costanza di servizio  e valutabile ai sensi dell’ dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958;  
Iniziativa legale per il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare prestato dopo il 30.1.1987.
ISTRUZIONI SU COME COMPILARE IL MODELLO
E ALTRE INDICAZIONI
Di seguito le istruzioni su come compilare  il Modello 1 per i docenti che chiedono per il 2011/2013 la valutazione del servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo, prestato non in costanza di lavoro, e intendono partecipare al ricorso promosso da Professione Insegnante per  il riconoscimento in graduatoria di tale servizio ( 12 punti). Il servizio, indipendentemente dalla sua durata, non potrà essere valutato più di punti 12 (pari ad un anno di servizio); in caso di inclusione in più graduatorie, l’aspirante/ricorrente sceglierà la graduatoria alla quale attribuire il servizio.
·         Prerequisito, il servizio  militare di leva o il servizio civile sostitutivo deve essere prestato con il possesso del titolo di studio che dà accesso alla tipologia di posto o alla classe di concorso e deve essere stato  prestato dopo il 30.1.1987.
·         Compilazione (istruzioni operative)
Mod 1 sez. E  (pag 6/13) per i docenti di prima e seconda fascia e di strumento musicale, indicare l’anno scolastico corrispondente al servizio  svolto, alla tipologia di servizio aggiungere in calce  la dicitura “servizio militare di leva/civile sostitutivo, prestato non in costanza di rapporto di impiego, valutabile ex art 20 legge 958/86, indicare il periodo dal…….. al…………” (inizio e fine servizio militare di leva/civile sostitutivo), al posto di istituzione scolastica, indicare analiticamente  dove si è svolto il servizio (Caserma/e o Istituzione).
valgono le stesse indicazioni da riportare nella
Mod 1 sez G (pag 8/13) per i docenti  di terza fascia per le altre CdC valgono le  medesime  indicazioni riportate al punto precedente.
In previsione di ricorso  di contattare lo studio legale Coppola ai recapiti:
338/1893951 - 348/3890152 
Libero Tassella  libero.tassella@fastwebnet.it







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