Il servizio militare può essere valutato
Data: Lunedì, 16 maggio 2011 ore 15:01:49 CEST Argomento: Normativa Utile
Il servizio militare,
prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato nella
Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
Il DM n. 44 del 12 maggio 2011 art.2, comma 6 è in contrasto
anche con la legge 958/86.
Se il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo
è stato prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato come
titolo didattico, pari a un anno di servizio,
indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego.
Libero
Tassella
libero.tassella@fastwebnet.it
L' art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio
militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego" , si
veda in proposito la Circolare n.85749 del 20 Febbraio 1992 del
Dipartimento della funzione Pubblica.
Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il
contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974
n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa
carriera , agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale
, come servizio non di ruolo.
La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della
modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986
n. 958 ,e pertanto, il periodo di servizio militare , prestato dopo il
30.1. 1987 è valido a tutti gli effetti.
L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n.412, nel fornire
l'interpretazione autentica della richiamata disposizione, ha precisato
che il servizio valutabile ex art.20 della citata legge "è
esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore" della
medesima legge "nonché quello prestato successivamente".
Nel caso in cui un docente abbia prestato servizio di leva o
servizio civile sostitutivo successivamente al 30 gennaio 1987, data di
entrata in vigore dell'art. 20 L. 958/86, ,tale servizio è valido come
servizio di insegnamento della durata di un anno in una graduatoria a
scelta dell’interessato, indipendentemente dalla costanza di
rapporto d'impiego nelle graduatorie ad esaurimento ( ex permanenti).
Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data
dal DM 44 del 12 maggio 2011 art.2, comma 6, secondo cui il
servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono
valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra,
la regola generale è nel senso che la fonte inferiore ( il D.M. n.
44 del 12 maggio 2011 art.2, comma 6) possa derogare a quella
superiore ( legge 958/86) solo in senso più favorevole ai
lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi
sfavorevole (inderogabilità in peius).
Professione Insegnante Consiglia di dichiarare il servizio
militare, prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di
aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento 2011/2013
(Modello1: sez E, pag6/13, oppure sez G, pag 8/13) , nelle
rispettive sezioni “nuovi titoli di servizio” , aggiungendo la
dicitura servizio militare prestato non in costanza di servizio e
valutabile ai sensi dell’ dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n.
958;
Iniziativa legale per il riconoscimento del punteggio relativo al
servizio militare prestato dopo il 30.1.1987.
ISTRUZIONI SU COME COMPILARE IL MODELLO
E ALTRE INDICAZIONI
Di seguito le istruzioni su come compilare il Modello 1 per i
docenti che chiedono per il 2011/2013 la valutazione del servizio
militare di leva o il servizio civile sostitutivo, prestato non in
costanza di lavoro, e intendono partecipare al ricorso promosso da
Professione Insegnante per il riconoscimento in graduatoria di
tale servizio ( 12 punti). Il servizio, indipendentemente dalla sua
durata, non potrà essere valutato più di punti 12 (pari ad un anno di
servizio); in caso di inclusione in più graduatorie,
l’aspirante/ricorrente sceglierà la graduatoria alla quale attribuire
il servizio.
· Prerequisito, il
servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo deve
essere prestato con il possesso del titolo di studio che dà accesso
alla tipologia di posto o alla classe di concorso e deve essere
stato prestato dopo il 30.1.1987.
· Compilazione
(istruzioni operative)
Mod 1 sez. E (pag 6/13) per i docenti di prima e seconda fascia e
di strumento musicale, indicare l’anno scolastico corrispondente al
servizio svolto, alla tipologia di servizio aggiungere in
calce la dicitura “servizio militare di leva/civile sostitutivo,
prestato non in costanza di rapporto di impiego, valutabile ex art 20
legge 958/86, indicare il periodo dal…….. al…………” (inizio e fine
servizio militare di leva/civile sostitutivo), al posto di istituzione
scolastica, indicare analiticamente dove si è svolto il servizio
(Caserma/e o Istituzione).
valgono le stesse indicazioni da riportare nella
Mod 1 sez G (pag 8/13) per i docenti di terza fascia per le altre
CdC valgono le medesime indicazioni riportate al punto
precedente.
In previsione di ricorso di contattare lo studio legale Coppola
ai recapiti:
338/1893951 - 348/3890152
Libero Tassella libero.tassella@fastwebnet.it
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