Graduatorie ad esaurimento. La scheda tecnica a cura della Uil Scuola
Data: Venerdì, 13 maggio 2011 ore 15:09:56 CEST
Argomento: Sindacati


La scheda tecnica della UilScuola con tutte le domande più ricorrenti per la compilazione delle domende

Quando scadono le domande?
Le domande vanno presentate entro il 1 giugno 2011.
E' obbligatorio presentare la domanda?
Sì, sia in caso di aggiornamento che per la semplice conferma.
La mancata presentazione della domanda, comporta la cancellazione definitiva dalla
graduatoria.
Quante province si possono scegliere?
Si può presentare domanda, per la permanenza o l’aggiornamento del punteggio, in una
sola provincia, a scelta dell’interessato.
Quindi è possibile anche cambiare provincia?
Sì. Il personale interessato può decidere di permanere nella provincia di attuale
inserimento o chiedere l’inserimento in altra provincia.
Chi può presentare domanda?
Il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o inserito con riserva.
Per cosa si deve presentare domanda?
a) Per la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui si è inserito in
graduatoria;
b) Per la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
c) Per il trasferimento ad altra provincia, anche il personale inserito con riserva, ed
eventuale aggiornamento.
E per il sostegno?
Il personale docente interessato che, alla data di scadenza della presentazione delle
domande, sia fornito di titolo di specializzazione sul sostegno, ovvero consegua il titolo
entro il 30 giugno 2011, potrà chiedere i corrispondenti posti di sostegno per tutti gli ordini
e gradi di scuola per i quali risulta inserito nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali
sia stato conseguito il titolo di specializzazione.
Dove e come vanno indirizzate le domande?
a) La domanda di permanenza di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva,
di scioglimento della riserva va presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico
regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2009/10 e 2010/11.
b) La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, va diretta alla nuova
sede territoriale prescelta.
Con quali modalità vanno presentate?
Le domande possono essere inviate con raccomandata A/R oppure presentata a mano.
Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all’estero le domande dovranno
essere presentate con le medesime modalità.
In caso di impossibilità l’invio potrà essere effettuato tramite la competente Autorità
diplomatica.
Quali modelli di domanda bisogna utilizzare?
Si utilizza esclusivamente l’apposito modello allegato, Modello 1.
Con questa domanda si possono scegliere anche le scuole?
No. Con successivo provvedimento saranno previste le relative modalità.
Le situazioni soggette a scadenza vanno riconfermate?
Sì. Devono essere riconfermate le situazioni soggette a scadenza, come quella relativa alla
preferenza a parità di punteggio, barrando le relative caselle del modulo domanda.
E per l’assunzione sui posti riservati?
I candidati per beneficiare della riserva, prevista dall’art. 8 della Legge 68/99, devono
dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati,
al momento della scadenza dei termini di presentazione della domanda, a meno che non
abbiano già presentato identica dichiarazione nel precedente aggiornamento.
Quali titoli potranno essere valutati?
Al punteggio già posseduto dai candidati si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli
conseguiti successivamente all’11 maggio 2009 ed entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
Potranno essere valutati anche i titoli già posseduti entro la data dell’11 maggio 2009 ma
non presentati.
E i titoli già valutati?
I titoli già valutati non possono essere valutati di nuovo o attribuiti a classe di concorso
diversa.
Può essere rideterminato il solo titolo di accesso nel caso si chieda la valutazione di un
altro più favorevole.
I docenti di Strumento musicale dovranno ripresentare i titoli artistici già
valutati?
No. Per i candidati che abbiano già presentato la relativa certificazione vale il riferimento a
detta documentazione e al relativo punteggio conseguito.
Quali tabelle vengono utilizzate per la valutazione dei titoli?
a) Per il personale inserito nella I e nella II fascia viene utilizzato l’Allegato 1.
b) Per il personale inserito nella III fascia viene utilizzato l’Allegato 2.
c) Per il personale inserito nelle graduatorie di “Strumento musicale” viene utilizzato
l’Allegato 3.
E sulle scuole di montagna ci sono novità?
No. A decorrere dall’anno scolastico 2003/04 e fino al 31 agosto 2007 resta la doppia
valutazione dei servizi prestati nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari,
nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie situate nei comuni di montagna.
Come si valuta il servizio militare?
Il servizio militare e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in
costanza di nomina.
Come si valuta il servizio prestato dal personale inserito negli “elenchi
prioritari” (salva precari)?
Il personale docente ed educativo inserito negli “elenchi prioritari”, compilati in base ai
DD.MM. n.82 e 100 del 2009 e n.68 e 80 del 2010, ha diritto alla valutazione dell’intero
anno di servizio, anche per l’attività svolta mediante la partecipazione ai progetti regionali.
Al personale non inserito negli “elenchi prioritari”, ma comunque iscritto nelle graduatorie
ad esaurimento o di circolo o istituto, che abbia svolto attività progettuali finanziate dalle
regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.
Come vengono utilizzate le graduatorie ad esaurimento?
a) Per le nomine in ruolo sul 50% dei posti ogni anno a tal fine disponibili. In caso di
esaurimento della relativa graduatoria del concorso ordinario i posti vanno assegnati tutti
alla graduatoria ad esaurimento;
b) Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche.
E per quanto riguarda la pubblicazione delle graduatorie, i reclami e i ricorsi?
a) Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale dispone la pubblicazione all’albo della sede
provinciale delle graduatorie provvisorie;
b) Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie è possibile presentare
reclamo. Comunque, l’amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni
necessarie;
c) Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento (Ricorso al TAR ovvero al
Tribunale Ordinario in funzione di giudice del lavoro, sulla base delle rispettive
competenze).
I modelli di domande vanno firmati?
Sì, tutti. La mancanza della firma del candidato sui modelli di domanda è motivo di
esclusione.
* Salvo quanto previsto dal decreto legge sullo sviluppo in via di emanazione che ne prevede la triennalità.
 (da UilScuola)

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