Ennesimo colpo di mano del Governo: bloccati i ricorsi dei precari scuola?
Data: Mercoledì, 11 maggio 2011 ore 07:35:48 CEST Argomento: Rassegna stampa
Sei precario?
Lavori da anni con contratti a tempo determinato nella scuola? Eri
convinto che lo Stato ti tutelasse? Credevi che lavorare per lo Stato
potesse essere una garanzia in termini di stabilità lavorativa?
Bene.
Anzi
male.
Il Decreto Sviluppo che probabilmente verrà pubblicato intorno al
12 maggio 2011, all’articolo 9 contiene disposizioni riguardanti il
settore della scuola.
Viene istituita per esempio ai sensi degli articoli 14 e seguenti
del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito
“Fondazione”) con lo scopo di promuovere la cultura del merito e
della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema
universitario.
Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili
facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato.
Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è
effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività
culturali e non modifica il regime giuridico,
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei
beni demaniali trasferiti.
E se ciò non bastasse ecco che per l’attuazione delle disposizioni
riguardanti la Fondazione per il Merito, è autorizzata la spesa
di euro 10 milioni di euro per l’anno 2011 di cui 9 a favore del fondo
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2010, n. 240 e
1 milione per la costituzione del fondo di dotazione della fondazione.
Ma è è autorizzata la spesa per l’anno 2011 di 9 milioni di euro,
a favore del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 31
dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del
fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è
altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere
dall’anno 2012.
Quindi, per la Loro cultura del Merito, i fondi ci sono.
Ma quando si deve parlare dei lavoratori della scuola, ecco cosa si
dispone:
Il comma 14-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si
interpreta nel senso che i contratti a tempo determinato stipulati per
il conferimento delle supplenze del personale docente e Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la
costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono
in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi
prima della immissione in ruolo, da attuarsi, sulla base delle
graduatorie previste dalle disposizioni
vigenti, esclusivamente su posti vacanti e disponibili, previa
procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 20.
All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo
il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito
dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono
altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a
tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del
personale docente ed ATA, considerata la necessità di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo
anche in caso di assenzatemporanea del personale docente ed ATA con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni
caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”.
Detto in poche in parole tutti i ricorsi depositati in questi mesi nei
vari Tribunali d’Italia, per chiedere conformemente ai principi
dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, siglato nel 1999 -cui ha dato attuazione la Direttiva
comunitaria 1999/70/CE, la fine dell’abuso della precarietà nella
scuola, probabilmente andranno fermati, per evitare anche condanne alle
spese legali.
Probabilmente si tenterà la carta della incostituzionalità di tale
disposizione legislativa, ma visto il pregresso ho perplessità in
merito al fatto che si ottenga un pronunciamento positivo per i
lavoratori.
Quindi,uno stop imposto da una norma interpretativa.
Uno stop imposto dalla controparte, lo Stato.
E’ facile cambiare le carte in tavola a proprio vantaggio specialmente
durante il corso del “gioco”.
A vantaggio certamente non dello Stato di diritto, o del buon
funzionamento della Pubblica Amministrazione, o dei dipendenti dello
Stato,ma solo ed unicamente per un ceto burocrate, sia esso di destra
che sinistra, che vuole smantellare lo Stato Pubblico a favore della
logica, perfida, del mercato neoliberistico.
Concorrenza, merito, performance, mission. Concetti totalmente estranei
alla nostra cultura giuridica e sociale, ma imposti con la forza
dall’alto.
Ecco cosa succede quando si vogliono gestire le battaglie solo dal
punto di vista legale.
Loro fanno le Leggi, e loro le modificano in relazione agli interessi
effettivi in campo.
Deve essere la società civile a mobilitarsi per dire basta alla logica
del mercato concorrenziale, per difendere la scuola pubblica, per dire
basta alla concorrenza tra le scuole, perchè le scuole non devono
concorrere tra di loro, ma devono solidarizzare per l’affermazione del
diritto allo studio.
Deve essere la società civile, se così la possiamo chiamare, a
mobilitarsi per dire basta alla precarietà lavorativa anche alle
dipendenze dello Stato. Perchè non è vero che i soldi non ci sono.
Vedi i finanziamenti per la guerra, o per la fondazione per il Merito
ad esempio.
I soldi ci sono.
Sono loro che non vogliono investire nel personale della scuola, sono
loro che vogliono precarizzare il diritto allo studio, sono loro che
vogliono piegare i dipendenti alla cultura del servilismo puro.
Loro, i burocrati dello Stato concorrenziale.
Infine qualcuno obietterà che in tale decreto sviluppo è prevista una
relativa assunzione del personale scuola, in relazione ai posti vacanti
o disponibili per gli anni 2011-2013.
Ad oggi tale disposizione è assolutamente generica,non si comprendono i
criteri di assunzione, e le stesse sono vincolate al regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3
bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
Detto in poche parole, fumo, tanto fumo e poca sostanza.(di Marco
Barone da http://www.reset-italia.net/)
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