Gli insegnanti nei decreti di aprile e maggio: luci e ombre
Data: Martedì, 10 maggio 2011 ore 07:37:28 CEST Argomento: Associazioni
Sempre più
freneticamente si stanno rovesciando su scuola e insegnanti fiumi di
provvedimenti zeppi di contraddizioni e di stop and go, che rendono
sempre più difficile individuare il percorso e scorgere la meta. Basti
per tutti, il susseguirsi di norme sul “merito degli insegnanti”
riportate nella Breve Insegnanti: valutazione, merito e premi nel
deserto.
Qui ci limiteremo a dare informazione dei due principali decreti
di aprile e maggio e, per il momento, solo per le parti che hanno
riflessi diretti sugli insegnanti.
Documento di economia e finanza. Nuovi problemi sugli scatti di
anzianità?
Il Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011 ha deliberato il
Documento di economia e finanza 2011.
Nella prima sezione Programma di Stabilità dell’Italia a pag. 49 si
legge:
“Infine, la previsione delle spese per l’istruzione ingloba gli effetti
di contenimento della spesa derivante dal processo di razionalizzazione
del personale della scuola pubblica anche attraverso la riduzione del
gap nel rapporto medio alunni/docenti rispetto agli altri paesi
(NOTA16) [1].
Inoltre, la previsione tiene conto degli effetti indotti dalle misure
(NOTA 17) [2] di blocco, senza possibilità di recupero, delle procedure
contrattuali relative al triennio 2010-2012, del divieto di riconoscere
un trattamento economico complessivo per il periodo 2011-2013 superiore
a quello in godimento nell’anno 2010, fatta salva l’erogazione
dell’indennità di vacanza contrattuale e,
infine del blocco del meccanismo automatico delle progressioni
stipendiali per il periodo 2011-2013”
Non c’è nessun cenno in questo
testo, né nelle note sotto riportate, al recupero degli scatti di
anzianità per il 2011 e 2012. Nella nota si destina il 30% dei
risparmi solo alla valorizzazione e allo sviluppo professionale, mentre
il decreto interministeriale n.3 del 14 gennaio 2011 all’articolo
4 poneva prioritariamente a carico del 30% dei risparmi
successivi al 2010 il recupero degli scatti:
“Art. 4. Le risorse di cui all’art. 64, comma 9, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, relative agli esercizi finanziari successivi al
2010, sono prioritariamente dedicate alle medesime finalità di cui
all’art. 2 (cioè recupero degli scatti di anzianità, ndr), entro il
limite di quanto effettivamente reso disponibile ai sensi dell’ultimo
periodo del medesimo articolo 64 comma 9”.
I sindacati che hanno contrattato il recupero degli scatti per il 2010
sembrano non preoccuparsene. Invece preoccupazioni ce ne sono, perchè
potrebbe essere realizzato l’obiettivo a lungo accarezzato di togliere
definitivamente gli scatti di anzianità in concomitanza con le numerose
immissioni in ruolo. E infatti il Decreto sullo sviluppo afferma
che le assunzioni a tempo indeterminato debbono avvenire in invarianza
finanziaria, escludendo con ciò ricostruzione di carriera e scatti di
anzianità.
Schema di decreto legge per lo sviluppo e assunzioni a tempo
indeterminato
Il 5 maggio il Consiglio dei Ministri ha varato lo Schema di Decreto
Legge “recante prime disposizioni urgenti per l’economia”, detto
Decreto per lo sviluppo.
L’articolo 9 è dedicato a “Scuola e merito”.
I primi 18 commi sono riferiti all’Università, in particolare alla
costituzione della Fondazione per il Merito di cui all’articolo 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Gli ultimi 6 commi dell’art. 9 , dal
19 al 24 riguardano la scuola, e comprendono in particolare un piano
triennale di assunzioni a tempo indeterminato.
Si tratta di un provvedimento assunto con urgenza dopo che numerose
sentenze, nel rispetto della normativa europea, avevano stabilito
risarcimenti e trasformazioni in rapporti a tempo indeterminato
dei contratti a tempo determinato svolti continuativamente per tre anni.
Occorre dire che la previsione delle
immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili in organico
di diritto, contiene in cauda venenum. Infatti lo stesso provvedimento
disattiva la norma europea sulla stabilizzazione. Bisognerà vedere se
ci saranno, come prevedibile, ricorsi in merito e se la Consulta o la
Corte di giustizia europea riterranno legittima una tale decisione.
Una breve sintesi dei contenuti dei commi 19-24 dell’articolo 9:
1) Piano
triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale
docente, educativo ed ATA, su tutti i posti disponibili e vacanti in
organico di diritto in ciascun anno per gli anni 2011-13. Secondo il
comunicato stampa del MIUR per l’anno scolastico in corso i posti
vacanti sono 67.000, di cui 30.000 insegnanti e 37.000 ATA;
2) A partire dal prossimo anno scolastico i
docenti immessi in ruolo potranno chiedere il trasferimento,
assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia dopo cinque
anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità
3) Abolizione delle ‘code’ nelle graduatorie ad
esaurimento.
4) Dal prossimo anno l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento sarà effettuato con cadenza triennale
e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia“.
Inoltre proroga del “salva-precari” attraverso cui verranno destinate
tutte le supplenze temporanee che si renderanno disponibili
durante l’anno ai titolari di incarichi annuali nell’anno scolastico
precedente. Questa norma consentirà anche di rinnovare gli accordi con
le Regioni, che hanno consentito di coinvolgere gli stessi insegnanti
nei progetti speciali per il rafforzamento dell’offerta formativa
Contenuto integrale dei singoli commi:
Art.9 comma 19:
“Il comma 14-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124 si interpreta nel senso che i contratti a tempo determinato
stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo,
non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini
retributivi prima della immissione in ruolo, da attuarsi, sulla base
delle graduatorie previste dalle disposizioni vigenti, esclusivamente
su posti vacanti e disponibili, previa procedura autorizzatoria di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni”.
Nota
Rispetto alla normativa europea si chiarisce che le immissioni in
ruolo avvengono solo su posti vacanti e disponibili, in nessun altro
caso sarà possibile trasformare gli incarichi a tempo determinato in
ruolo né consentire la maturazione di anzianità
Art. 9 comma 20
All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
[3], dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Stante
quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n.
124, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i
contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle
supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo
anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni
caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”.
Nota
Al decreto 368/2001, applicativo della direttiva UE
1999/70/CE per le stabilizzazioni, si aggiungono ulteriori limitazioni
a danno del personale della scuola.
Art. 9 comma 21
21. Il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.
Nota
Le nomine slittano al 31 agosto di ciascun anno
Art. 9 comma 22
22. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, è così modificato “a decorrere dall’anno scolastico
2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in
forza dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di
trasferimento in un’unica provincia”.
Nota
Dall’a.s. 2011-12 l’aggiornamento delle graduatorie diventa triennale
Art. 9 comma 23
23. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente “i docenti
destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno
scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione
provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di
effettivo servizio nella provincia di titolarità
Nota
Chi consegue la nomina a tempo indeterminato dall’a.s. 2011-2012 può
chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione
in altra provincia solo dopo cinque anni di effettivo servizio nella
provincia di titolarità
Art. 9 comma 24
24. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e
educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella
pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli
obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica
sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per
il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di
invarianza finanziaria,con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, nel rispetto degli obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano
triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente,
educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti
e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto
personale e degli effetti del processo di riforma previsto
dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica
amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che
si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3
bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
Nota
Attraverso un decreto sarà stabilito un piano triennale di assunzioni a
tempo indeterminato per gli anni 2011-2013 sulla base dei posti vacanti
e disponibili in ciascun anno. Le assunzioni dovranno garantire
l’invarianza finanziaria, quindi nessuna ricostruzione di carriera e
nessuno scatto di anzianità.
Tutta l’operazione prevede una fase negoziale.
NOTE:
[1] ⇑ In particolare, l’intervento prevede:
i) un aumento graduale del rapporto alunni/docenti in misura
complessivamente pari ad una unità, finalizzato a ridurre il divario
del suddetto rapporto rispetto agli standard europei;
ii) una revisione dei criteri e dei parametri previsti per la
definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario in modo da conseguire una riduzione complessiva
del 17 per cento rispetto alla consistenza determinata per l’anno
scolastico 2007/2008;
iii) che le economie di spesa, conseguenti al processo di
razionalizzazione di cui ai punti precedenti, vengano destinate nella
misura del 30 per cento ad incrementare le risorse contrattuali
stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo
sviluppo professionale della carriera del personale della scuola.
[2] ⇑ D.L. n.78/2010, convertito con L. n. 122/2010
[3] ⇑ “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e
dal CES” (da http://www.adiscuola.it)
redazione@aetnanet.org
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