Decreto sviluppo, il testo
Data: Lunedì, 09 maggio 2011 ore 15:08:42 CEST
Argomento: Attività parlamentare


E' stato reso noto - sia pure in forma provvisoria in quanto in attesa della "bollinatura" da parte della Ragioneria Generale dello Stato - il testo dello schema di decreto-legge licenziato dall'ultimo Consiglio dei Ministri, recante "disposizioni urgenti per l'economia". I contenuti sono quelli annunciati nella conferenza stampa e nei comunicati che hanno fatto seguito alla riunione del Consiglio: il decreto è composto di 10 articoli e le misure riguardanti più direttamente la scuola sono contenute nell'art. 9.
Confermato il piano triennale di assunzioni - per il quale si individuano i parametri di cui tener conto nei provvedimenti attuativi, da predisporre dopo uno specifico confronto con le organizzazioni sindacali - che assumeranno come riferimento i posti del personale docente, educativo ed ATA vacanti e disponibili in ciascun anno del triennio 2011-13.
http://www.cislscuola.it/content/20110509-decreto-sviluppo-il-testo
E' prorogato in via permanente al 31 agosto il termine entro cui vanno concluse le operazioni di gestione del personale (assunzioni, utilizzazioni, supplenze annuali, ecc.) indispensabili per il corretto avvio dell'anno scolastico.
Come era stato annunciato in sede di informativa sulla gestione delle graduatorie ad esaurimento, la validità delle stesse, attualmente biennale, diventa triennale; viene reso più stringente, inoltre, l'obbligo di permanenza nella provincia di assunzione, che diventa quinquennale (si esclude, per tale lasso di tempo, qualsiasi tipologia di movimento in altra provincia).
Attraverso una norma di interpretazione autentica del comma 14-bis dell'art. 4 della legge 124/99 e una conseguente integrazione del decreto legislativo 368/01 si interviene sulla controversa materia dei contratti a tempo determinato e degli effetti prodotti dalla loro reiterazione, escludendo l'obbligo di una loro trasformazione a tempo indeterminato e quindi di azioni risarcitorie in caso di violazione di tale obbligo.
E' esclusa esplicitamente, nel contempo, la possibilità che l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato possa produrre effetti economici prima della nomina in ruolo: la norma sostanzialmente è rivolta a consolidare l'attuale modalità di riconoscimento del servizio pre-ruolo, che produce effetti sulla retribuzione solo al momento in cui, superato il periodo di prova, si procede alla ricostruzione di carriera.
Contrariamente a quanto ci si attendeva, non compare nel decreto la proroga di un ulteriore anno delle misure "salvaprecari". Poiché l'Amministrazione, ai tavoli di confronto sul precariato, aveva dichiarato di condividere le richieste di proroga più volte avanzate da parte sindacale, riteniamo che la questione debba essere ripresa: attendiamo di conoscere attraverso quale percorso (specifico provvedimento? emendamento in sede di conversione del decreto-legge?) si intenderà dare seguito ad un orientamento che era stato assunto in termini chiari ed espliciti dal MIUR.

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