Decreto sviluppo, il testo
Data: Lunedì, 09 maggio 2011 ore 15:08:42 CEST Argomento: Attività parlamentare
E' stato reso
noto - sia pure in forma provvisoria in quanto in attesa della
"bollinatura" da parte della Ragioneria Generale dello Stato - il
testo dello schema di decreto-legge licenziato dall'ultimo
Consiglio dei Ministri, recante "disposizioni urgenti per l'economia".
I contenuti sono quelli annunciati nella conferenza stampa e nei
comunicati che hanno fatto seguito alla riunione del Consiglio: il
decreto è composto di 10 articoli e le misure riguardanti più
direttamente la scuola sono contenute nell'art. 9.
Confermato il piano triennale di assunzioni - per il quale si
individuano i parametri di cui tener conto nei provvedimenti
attuativi, da predisporre dopo uno specifico confronto con
le organizzazioni sindacali - che assumeranno come
riferimento i posti del personale docente, educativo ed ATA
vacanti e disponibili in ciascun anno del triennio 2011-13.
http://www.cislscuola.it/content/20110509-decreto-sviluppo-il-testo
E' prorogato in via permanente al 31 agosto il termine entro cui vanno
concluse le operazioni di gestione del personale (assunzioni,
utilizzazioni, supplenze annuali, ecc.) indispensabili per il
corretto avvio dell'anno scolastico.
Come era stato annunciato in sede di informativa sulla gestione delle
graduatorie ad esaurimento, la validità delle stesse, attualmente
biennale, diventa triennale; viene reso più stringente,
inoltre, l'obbligo di permanenza nella provincia di assunzione,
che diventa quinquennale (si esclude, per tale lasso di tempo,
qualsiasi tipologia di movimento in altra provincia).
Attraverso una norma di interpretazione autentica del comma 14-bis
dell'art. 4 della legge 124/99 e una conseguente integrazione del
decreto legislativo 368/01 si interviene sulla controversa materia dei
contratti a tempo determinato e degli effetti prodotti dalla loro
reiterazione, escludendo l'obbligo di una loro trasformazione a tempo
indeterminato e quindi di azioni risarcitorie in caso di
violazione di tale obbligo.
E' esclusa esplicitamente, nel contempo, la possibilità che
l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato possa produrre
effetti economici prima della nomina in ruolo: la norma sostanzialmente
è rivolta a consolidare l'attuale modalità di riconoscimento del
servizio pre-ruolo, che produce effetti sulla retribuzione solo al
momento in cui, superato il periodo di prova, si procede alla
ricostruzione di carriera.
Contrariamente a quanto ci si attendeva, non compare nel
decreto la proroga di un ulteriore anno delle misure "salvaprecari".
Poiché l'Amministrazione, ai tavoli di confronto sul
precariato, aveva dichiarato di condividere le richieste di
proroga più volte avanzate da parte sindacale, riteniamo che la
questione debba essere ripresa: attendiamo di conoscere attraverso
quale percorso (specifico provvedimento? emendamento in sede di
conversione del decreto-legge?) si intenderà dare seguito ad un
orientamento che era stato assunto in termini chiari ed espliciti dal
MIUR.
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