Apprendistato su più tempi
Data: Sabato, 07 maggio 2011 ore 21:00:00 CEST Argomento: Rassegna stampa
L'apprendistato è
un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato
all'occupazione dei giovani. Si apre così lo schema di Testo Unico
approvato giovedì dal Consiglio dei ministri (si veda «Il Sole 24 Ore»
di ieri). È un'affermazione che aiuta a visualizzare le tante
sfaccettature di questo contratto. È finalizzato all'occupazione dei
giovani, perché riconosce forti sgravi contributivi alle imprese che
assumono e formano gli apprendisti. È a tempo indeterminato, perché non
ha alcuna scadenza. Ma è flessibile, perché al termine del periodo di
formazione l'impresa può decidere se recedere dal rapporto, senza dover
dare una motivazione, o proseguire il rapporto con le regole
ordinarie.
Le tre tipologie
Si possono stipulare tre diverse tipologie di contratto. Per i minori
che sono usciti dai canali scolastici, si può stipulare il contratto di
«apprendistato per la qualifica professionale», seguendo - in
alternanza al lavoro - le attività formative definite con intese
sottoscritte dal ministero del Lavoro, dal ministero dell'Istruzione e
dalle Regioni.
Per i giovani che si trovano nella fascia di età compresa tra i 18 e i
29, è possibile stipulare il contratto di «apprendistato
professionalizzante». In questo caso, l'attività lavorativa formativa
si può svolgere all'interno dell'azienda, secondo le regole decise dal
contratto collettivo (che fissa anche la durata del periodo formativo e
il monte ore annuo); in aggiunta a questo periodo di formazione, il
lavoratore deve seguire i corsi organizzati dalle Regioni, per una
durata massima di 40 ore nel corso del primo anno (26 nel secondo anno).
Infine, per i giovani che devono conseguire un titolo di studio
secondario, che stanno svolgendo gli studi universitari, un master, un
dottorato di ricerca, ma anche un periodo di pratica presso gli studi
professionali, può stipularsi il contratto di «alta formazione e
ricerca». In questo caso, la formazione deve svolgersi secondo le
regole definite dalle Regioni o, in mancanza, da apposite intese
raggiunte dai singoli datori di lavoro con le istituzioni universitarie.
Le sanzioni
Per evitare che i datori di lavoro incamerino i benefici contributivi
senza svolgere la formazione, il Testo Unico prevede sanzioni
economiche molto pesanti: devono essere restituiti i contributi
previdenziali risparmiati (all'apprendista si applica un'aliquota
contributiva del 10%, e quindi va restituita la differenza con
l'aliquota dovuta per l'assunzione con un normale contratto di lavoro
subordinato), moltiplicati per due. La sanzione non si applica se il
mancato svolgimento della formazione non dipende dal datore di lavoro
(ipotesi che può verificarsi, ad esempio, se la formazione di
competenza regionale non viene erogata). Nel caso in cui la formazione
sia erogata ma comunque siano state violate alcune norme dei contratti
collettivi che la disciplinano, si prevede una sanzione amministrativa
pecuniaria che varia da 100 a 600 euro per ogni violazione (con
maggiorazioni per le recidive). Infine non bisogna dimenticare che il
dipendente, applicando le regole generali, può chiedere - in caso di
inadempimento dell'obbligo formativo - la trasformazione del contratto
di apprendistato in un contratto ordinario, facendo venire meno la
possibilità per il datore di lavoro di esercitare il diritto di recesso
alla fine del periodo formativo. (di Giampiero
Falasca da IlSole24Ore)
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