L’insegnante di sostegno non può supplire altri docenti
Data: Venerdì, 06 maggio 2011 ore 17:00:00 CEST Argomento: Normativa Utile
Il
Miur ha già invitato più volte i dirigenti scolastici a non utilizzare
insegnanti di sostegno per la sostituzione dei docenti assenti, tranne
in casi eccezionali. Ciò continua a succedere. In Puglia, un alunno
diversamente abile resta solo e si fa male. Chiesti i danni. In una
nota le precisazioni.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, era
stato chiaro. Attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica
degli alunni con disabilità (nota prot. n. 4274 del 4/8/2009), aveva
chiarito che: che “….. l’insegnante di sostegno non può essere
utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle
strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso
utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto
progetto”.
L’Usr per la Puglia, a seguito di una richiesta di risarcimento
danni da parte dei genitori di un alunno disabile che si è fatto male
in quanto lasciato solo dalla sua insegnante diventata
"supplente", ha diramato in merito una nota del 4 maggio 2011
avente come oggetto, “utilizzazione del docente su posto di sostegno
per attività di supplenze temporanee. Precisazioni. (da
TecnicaDellaScuola)
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