Sentenza di risarcimento, con oltre 13.000,00 euro, del Tribunale a collaboratrice scolastica precaria del SAB
Data: Giovedì, 05 maggio 2011 ore 03:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 151/2011,
accoglie il ricorso di una collaboratrice scolastica precaria T.G.,
iscritta SAB, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Paolo Accoti
di Trebisacce e, per gli effetti, riconosce il diritto al risarcimento
del danno pari a 13.029,26 euro oltre interessi e rivalutazione
monetaria dalla data di approvazione delle graduatorie provinciali e
d’istituto per l’anno 2001 sino al soddisfo più le spese di lite
liquidate in 1.500,00 euro oltre IVA e CAP come per legge.
T.G. presentava domanda di inserimento nelle graduatorie
permanenti di 2^ fascia del personale ATA come collaboratrice
scolastica (ex bidella) per la provincia di Cosenza ai sensi del D.M.
n. 75/2001 chiedendo di usufruire della precedenza prevista dall’art.
4.2 riconosciuta a chi aveva prestato almeno 30 gg. di servizio
nell’a.s. 2000/01, abbondantemente posseduto da T.G. che poteva far
valere dopo, nel conferimento delle supplenze brevi di competenza dei
dirigenti scolastici, la prevista precedenza.
L’ATP (ex Provveditorato Studi) di Cosenza, che ha valutato la domanda,
non riconosceva la precedenza richiesta per cui T.G. veniva scavalcata
nelle supplenze conferite dai capi d’istituto.
Contro tale modo di operare interveniva il sindacato SAB che, con
il segretario generale prof. Francesco Sola ha cercato di far
comprendere all’ex dirigente responsabile dell’ATP di Cosenza il
macroscopico errore compiuto da alcuni suoi dipendenti, per fortuna ora
rimossi da tale servizio e che il perseverare in tale determinazione
avrebbe visto soccombere l’ATP nei giudizi di merito presentati presso
i vari Tribunali.
A tutt’oggi, per i ricorsi accolti sul mancato riconoscimento
della precedenza ex art. 4.2 del D.M. n. 75/01, l’Amministrazione ha
dovuto rimborsare i ricorrenti con oltre 100.000,00 euro e altre
sentenze nel merito sono attese; tanto è sempre il contribuente che
paga.
In fase di svolgimento del processo, l’ATP costituito, eccepiva
il difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adito, subito
respinte in applicazione del D. L.vo 165/01 che disciplina il rapporto
lavorativo alle dipendenze della P.A., in quanto restano nel dominio
del diritto pubblico i provvedimenti e gli atti generali attinenti le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici, la individuazione
degli uffici di maggiore rilevanza, il conferimento della titolarità
degli stessi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive,
ecc...
In materia di graduatorie permanenti del personale scolastico e
con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del
diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad
altro, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in
questione, atti che non possono che restare compresi tra le
determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro
privato e, nella fattispecie in esame, la sede dell’attività lavorativa
della ricorrente, per i periodi in cui la stessa è stata svolta, radica
la competenza del giudice adito.
In merito alla cosiddetta “perdita di chance” così come
rappresentata dalla ricorrente che non ha potuto sottoscrivere
contratti successivi per il mancato riconoscimento della predetta
precedenza, crea un’ipotesi di danno, di costituzione dottrinaria e
giurisprudenziale, concepita, in materia di lavoro, per il caso
d’illegittima esclusione di un soggetto dalla partecipazione a un
concorso e rappresenta non una mera aspettativa di fatto bensì
un’entità patrimoniale suscettibile di autonoma valutazione giuridica
ed economica, sicché la perdita della stessa dà luogo ad una lesione
attuale all’integrità del patrimonio risarcibile come conseguenza
immediata e diretta dell’inadempimento o dell’atto illecito del
danneggiante e, nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato che,
proprio a causa del mancato riconoscimento della precedenza di cui
all’art. 4, ha perso la possibilità di instaurare rapporti di lavoro.
Pare equo, quindi, riconoscere a titolo risarcitorio la somma
corrispondente a 13.029,26 euro in considerazione degli anni
interessati e della retribuzione annuale spettante in base al profilo
professionale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
dal 2001/02 e sino al soddisfo più 1.500,00 euro di spese di lite oltre
IVA e CAP.
www.sindacatosab.it
Francesco Sola
Segretario Generale SAB
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