Verso il 6 maggio, manifestazione regionale a Palermo contro i tagli agli organici
Data: Luned́, 02 maggio 2011 ore 10:00:00 CEST
Argomento: Sindacati


Ancora tagli per la scuola siciliana che diventa sempre di più una scuola povera di offerta e di qualità formativa. Una scuola che non garantisce più il diritto a poter studiare per promuoversi socialmente. Una scuola che non dà prospettive e opportunità ai giovani studenti. Questa è la scuola che vuole il Governo nazionale: la scuola delle disuguaglianze sociali e del sottosviluppo.
Bisogna fermare i tagli agli organici alla scuola siciliana!
E che dice il Governo regionale di fronte a questa drammatica situazione? Può il Governatore Lombardo assistere passivamente alla catastrofe sociale che si è abbattuta sulla Sicilia e che raccoglierà gli amari frutti negli anni a venire? La FLC pensa di NO!
Manifestazione il 2 maggio con presidio dinanzi la sede dell'Assessorato Regionale all'Istruzione e formazione professionale, Via Ausonia 122 a partire dalle ore 10.00.                         
 Reiterazione di contratti a tempo determinato: condizioni per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali al personale non di ruolo ed insussistenza del diritto al risarcimento del danno.


L'art. 53 L. 312/80 - laddove prevede l'attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale - risulta esplicitamente richiamato (con conseguente vigenza applicativa) sia dall'art. 142 ccnl 2002-05 del Comparto Scuola, sia dall'art. 146 del successivo ccnl 2006-09.

Tale norma è da ritenersi applicabile solo alle supplenze annuali ex art. 4, co. 1, L. 124/99, ossia a quelle (analogamente alla situazione dei "vecchi" professori incaricati) a copertura dei posti vacanti e con durata pari all'intero a.s. fino al 31 agosto, solo per ogni biennio di servizio, nonché, deve ritenersi, ogni due anni tra loro consecutivi.  http://www.dirittoscolastico.it/tribunale_di_torino_-_sentenza_n_3241-2010.html

Non appare meritevole di accoglimento la domanda al risarcimento del danno per abusivo ricorso a contratti a termine da parte dell'amministrazione scolastica, ove solo si consideri come la disciplina ex art. 4 L. 124/99 sul conferimento di incarichi di supplenza sia da ritenersi speciale rispetto alla disciplina sui contratti a termine di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 368/01; in effetti, la normativa sulle supplenze assume natura separata e speciale, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale (di ritenersi prevalente) all'educazione, all'istruzione e allo studio di cui agli artt. 33 e 34 Cost.

Inoltre è difficilmente configurabile la responsabilità ex art. 36, co. 5, d.lgs. 165/01 a carico di un'amministrazione che, di fatto, si è limitata ad applicare la vigente normativa sugli incarichi di supplenza, la quale - in carenza, peraltro, di specifiche previsioni di legge - non risulta di per sé abrogata dal d.lgs. 368/01, né con questo incompatibile.  (Flc-Cgil-Sicilia)

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