CIR PUGLIA Area V della dirigenza scolastica, 30 aprile 2009 – Atto di DIFFIDA E MESSA IN MORA
Data: Sabato, 30 aprile 2011 ore 14:17:06 CEST
Argomento: Sindacati


Il sottoscritto dirigente scolastico dr. Francesco G. Nuzzaci, preposto per il triennio 1 settembre 2010-31 agosto 2013 alla direzione dell’IIS «Pietro Colonna» di Galatina (Le), attualmente in distacco sindacale quale dirigente della CONFEDIR, in proprio e nella qualità di presidente dell’associazione sindacale Dirpresidi/Confedir per la regione Puglia,

PREMESSO
In data 30 aprile 2009 è stato stipulato il CIR nella regione Puglia, in applicazione del CIN del 22.7.07 e precedenti CCNL e CIN relativi alle vigenze contrattuali 2000/2001 e 2002/2005.
In conseguenza della predetta stipula, al sottoscritto, a decorrere dal mese di marzo 2010, è stata decurtata la retribuzione di posizione di parte variabile di circa 80 euro mensili lordi (da € 694,35 a € 614,82), che diventano 96 con riferimento a settembre del 2008; mentre nessuna apprezzabile variazione può ascriversi alla retribuzione di risultato, attesa la sua risibile, men che simbolica, consistenza.
Contestualmente è stato trattenuto dall’Amministrazione, a titolo di conguaglio a debito, il complessivo importo di € 1.132,24, spalmato sulle mensilità di marzo e di aprile 2010.
Lo stesso è accaduto a numerosi colleghi, molti dei quali iscritti alla Dirpresidi.

CONSIDERATO
Il CIR del 2009, a prescindere qui da ogni deduzione circa la stipula di un contratto in perdita in assenza di qualsivoglia sinallagma (un’aberrante reformatio in pejus, fiore all’occhiello dell’USR Puglia), è da ritenersi affetto da illegittimità sopravvenuta, perché riguardante il periodo 1 gennaio 2007-31 agosto 2010, che ricade nella nuova disciplina dettata da CCNL sottoscritto il 15 luglio 2010, relativo al quadriennio 2006-2009, nonché dall’Intesa in sede MIUR del 30 settembre 2010. Ciò è a dire che tali fonti superiori hanno profondamente innovato la materia della contrattazione integrativa regionale, per cui quanto stabilito dal CIR 2009 cessa di avere validità giuridica.
Al riguardo il CCNL 2006-2009 innova completamente la materia, in particolare per quanto attiene alla determinazione del budget del fondo regionale destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato: “Entro il 31 luglio di ciascun anno, il MIUR ripartisce tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva ai sensi dell’art. 5, comma 1 del CCNL 1/4/2006” (Art. 25, comma 3 del CCNL 2006-2009).
Di conseguenza, l’art. 3 del CIR del 30 aprile 2009 è ad oggi del tutto illegittimo, dato che la determinazione dell’ammontare del fondo regionale della Puglia non è più di competenza della contrattazione integrativa regionale, ma spetta all’Amministrazione centrale, alla stregua di atto amministrativo soggetto non a contrattazione, ma ad informazione preventiva, a norma dell’appena citato art. 25, comma 3 del CCNL 2006-2009.
La citata Intesa del 30 settembre stabilisce:

  1. l’ammontare del fondo nazionale per la corresponsione della retribuzione di posizione-quota variabile e della retribuzione di risultato, per l’a.s. 2010/2011, innovando rispetto al precedente sistema di contabilizzazione per esercizi finanziari;
  2. la ripartizione del fondo nazionale tra le regioni in rapporto ai posti in organico, innovando rispetto al precedente sistema di assegnazione delle risorse in rapporto al numero di dirigenti in servizio;
  3. l’assegnazione di fondi per il periodo che va dal 01/01/2007 al 31/08/2010, finalizzati alla corresponsione di arretrati della retribuzione di risultato, in aggiunta a quanto percepito sulla base del CCNL e contratti integrativi di livello nazionale e regionale, in applicazione del Protocollo di intesa del 15 marzo 2010 e soprattutto dell’art. 25, comma 4 del CCNL 2006/2009 e dell’art 4, comma 3 del CCNL relativo al secondo biennio economico.

La stipula del nuovo CIR regionale, del 27 gennaio 2011, non si è conformata alle succitate disposizioni di fonte superiore (CCNL 15-7-10 e Intesa del 30-9-10), non sanando pertanto l’illegittimità del pluricitato CIR 2009; sicché si ha la situazione, invero assurda, illustrata nella seguente tabella.
Tab. 1-Evoluzione retribuzione di posizione


FASCE

 01-01-2006

 01-01-2008

 01-09-2010

PRIMA

 9.232,64

 7.992,68

 9.905,49

SECONDA

 8.252,36

 7.115,73

 9.080,04

TERZA

 7.272,08

 6.238,78

 8.254,58

QUARTA

 3.841,10

 3.169,46

 5.365,48

  1. Nella prima colonna sono riportati gli importi al primo gennaio 2006, come definiti dal CIR del 2007, sottoscritto sulla base del CCNL 2002-2005;
  2. nella seconda figura la diminuzione a seguito della sottoscrizione del CIR “pateracchio” del 2009, peraltro privo di qualsiasi fondamento giuridico;
  3. nella terza colonna sono evidenziati i nuovi importi stabiliti dal CIR appena sottoscritto.

Lo stesso vale per la – ridicola – retribuzione  di risultato, che difatti verrà corrisposta in un’unica soluzione annuale.
Tab. 2- Evoluzione retribuzione di risultato


FASCE

 A.S. 2005/2006

 A.S. 2007/2008

A.S. 2010/2011

PRIMA

 2.023,21

 1.869,84

 2.471,83

SECONDA

 1.854,60

 1.714,02

 2.265,84

TERZA

 1.686,00

 1.558,20

 2.059,86

QUARTA

 1.095,90

 1.012,83

 1.338,91

Dal primo settembre 2010 i dirigenti scolastici pugliesi torneranno quindi alla normalità, ma cosa succede del pregresso, delle perdite subite dal gennaio 2008 all’agosto 2010? Non si tratta di poca cosa.
            Tab. 3- Perdita


FASCE

 POSIZIONE

RISULTATO

 TOTALE

 PRIMA

 3.242,97

153,37

3.644,08

 SECONDA

 2.972,72

 140,58

 3.340,39

 TERZA

 2.702,48

 127,80

 3.036,73

 QUARTA

1.756,60

 83,07

1.973,86

 Mette poi conto rimarcare che, mentre per i dirigenti scolastici pugliesi oggi in servizio si tratta di una perdita una tantum, per chi è andato in pensione in questo periodo si tratta di una perdita permanente, dato che la decurtazione della retribuzione di posizione si riflette sulla base pensionabile e quindi sulla pensione e sulla buonuscita: un dirigente di prima fascia si è perso quasi 100 euro mensili sulla pensione e circa 4.000 euro sulla liquidazione!

CONSIDERATO ALTRESI’
che il Protocollo del 15 marzo 2010, parimenti sottoscritto in sede MIUR ed acquisita valenza giuridica per essere stato richiamato nella sopramenzionata Intesa, recita all’art. 3 che
“Fino al 2009 compreso, non sono dovuti aumenti sulle retribuzioni di posizione e di risultato, salvo gli eventuali incrementi a valere sulle risorse date dal contratto nazionale 2006-2009, rispetto a quanto in godimento è percepito in forza dei suddetti contratti individuali, coerenti con quanto disposto dai relativi C.C.I.R., perfezionati e certificati”, per cui vanno mantenuti in essere gli importi previsti dai contratti individuali a suo tempo debitamente e legittimamente stipulati tra l’USR Puglia ed i singoli dirigenti scolastici, decurtati da codesto Ufficio;

DIFFIDA
l’USR della Puglia, nella persona del direttore generale e dei dirigenti competenti, a ritirare tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi emessi in applicazione del CIR del 30/04/2009 e a ripristinare la retribuzione di posizione e di risultato in godimento ai sensi dei contratti individuali a suo tempo stipulati, in applicazione del CIR del 2006.
ASSEGNA
il termine di giorni trenta per provvedere, significandosi in caso contrario che il sottoscritto e l’ organizzazione sindacale Dirpresidi-Puglia, di cui è presidente regionale, si faranno promotori di ricorsi al giudice del lavoro, onde siano tutelati i dirigenti scolastici della Puglia – quelli in servizio e quelli medio tempore collocati in quiescenza – ingiustamente ed illegittimamente scippati, non escludendosi la proclamazione dello stato di agitazione della categoria, con conseguente programmazione di ogni utile azione di protesta.
In eventuale sede giudiziaria, nel mentre non potrà non stigmatizzarsi il comportamento della parte pubblica al tavolo negoziale, che ha condotto alla sottoscrizione del CIR 2009, contrario ai principi di lealtà, correttezza e buona fede, si chiameranno, in solido, a risarcire i danni arrecati ai dirigenti scolastici pugliesi, per infedele esecuzione del mandato, le associazioni sindacali regionali «rappresentative» della dirigenza scolastica e le singole persone componenti le inerenti delegazioni, i cui nominativi si richiedono in via previa perché non decrittabili dalle firme autografe apposte sul testo contrattuale.
Per l’auspicato riscontro alla presente, oltre ad indicarsi l’indirizzo di posta elettronica in epigrafe, si elegge domicilio presso lo studio dell’avvocato Alfredo Savinelli, Via Calefati 53 – 70126 BARI.

Distintamente, Bari 2 maggio 2011

Francesco G. Nuzzaci,
presidente regionale Dirpresidi/Confedir

Alla dottoressa Lucrezia Stellacci,
Direttore generale USR Puglia,
Via Castromediano 123
70126 BARI

e, p.c. al dottor Luciano Chiappetta,
Direttore generale per il personale scolastico
Viale Trastevere 76/a
00153 ROMA

e, p.c. al sig. Ministro dell’Istruzione,
Università e Ricerca
Viale Trastevere, 76/a
00153 ROMA

 







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