Se l'insegnante è di sostegno non può essere un tappabuchi
Data: Mercoledì, 27 aprile 2011 ore 08:05:08 CEST Argomento: Normativa Utile
Le
lamentele di un prof, troppo spesso distratto dai suoi compiti. Non può
essere utilizzato per sostituire in emergenza i colleghi.
Insegno sul sostegno da più di dieci anni e, sistematicamente, quando
manca qualche collega, mi tocca andare a supplirlo anche se il mio
alunno è presente. Ciò è avvenuto in tutte le scuole dove sono stato
assegnato, anche in altra provincia. È legittimo tutto ciò? Cosa posso
fare per oppormi a questo andazzo?Il docente di sostegno non può essere
utilizzato per fare il «tappabuchi». La funzione di tale figura
professionale, infatti, è quella di garantire la fruizione del diritto
all'istruzione agli alunni portatori di handicap favorendo il processo
di integrazione. E dunque, utilizzare l'insegnante di sostegno per fare
il supplente jolly, oltre a costituire inadempimento contrattuale ai
danni del docente, comporta anche l'illecita preclusione di un diritto
costituzionalmente garantito, ai danni dell'alunno
disabile.
D'altra parte lo stesso ministero dell'istruzione, con le linee
Guida per l'Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità (prot.
4274 del 4.8.09) ha chiarito che
«…l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato
per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse
al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche
in minima parte l'efficacia di detto progetto». Il principio
della infungibilità della prestazione del docente di sostegno,
affermato dall'amministrazione centrale in tale provvedimento, si
collega peraltro al diritto all'integrazione scolastica di cui alla
legge 104/92 e, più in generale, al diritto all'istruzione
costituzionalmente tutelato (art. 34). In attuazione di tali principi,
gli uffici scolastici, autonomamente, si sono espressi escludendo la
possibilità di distrarre il docente di sostegno dal proprio compito
istituzionale. In particolare, l'ufficio scolastico regionale per la
Puglia (AOODRPU Prot. n. 7938 dell'11 settembre 2008), ha spiegato che
il docente di sostegno non può essere utilizzato per supplenze, sia
nella propria che in altre classi, mentre l'ufficio scolastico
provinciale di Vicenza (prot. Nr 4152 dell'11.3.2010) ritiene che le
supplenze non possano essere disposte in altre classi, dichiarando
legittimo l'utilizzo in supplenze nella classe di titolarità. Infine,
l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ha escluso
semplicemente, che il docente di sostegno possa essere utilizzato in
supplenze in presenza dell'alunno disabile a lui affidato
(MPI.AOODRSI.REG.UFF. 246 usc. dell'8.1.2009).Antimo Di GeronimoLa
convivenza col disabile va autocertificataLa convivenza con il disabile
si attesta con autodichiarazione. Si discute tra colleghi su cosa debba
intedersi per convivenza con l'handicappato grave ai fini
dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei
soprannumerari e se per provare la convivenza basti una semplice
dichiarazione o sia necessario il certificato di residenza oppure lo
stato di famiglia.Per attestare la convivenza, secondo le disposzioni
contrat tuali, basta una dichiarazione personale dell'interessato.
Resta il fatto, però, che la tesi è piuttosto controversa. Secondo il
Tribunale di Udine: «Ciò che conta ai fini dell'art. 42 del d.lgs
151/2001 è la convivenza tra figlio e genitore (intesa come dato di
fatto) e non l'identità di residenza anagrafica (ordinanza emessa in
sede di relcamo e deposita il 2.9.2009)». Il ministero del Lavoro,
invece, la pensa in modo diametralmente opposto e, con la lettera
circolare del 18.02.2010 prot. 3884 ha affermato che «si ritiene giusto
ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il
disabile che il soggetto che lo assistite abbiano la residenza nello
stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico
anche se in interni diversi». Infine, il contratto sulla mobilità di
quest'anno, prescrive che la convivenza debba essere attestata con
dichiarazione personale oppure con la presentazione dello stato di
famiglia (art. 7). Giova ricordare c he la regola da applicare è quella
prevista dal contratto che, peraltro, prevedendo la possibilità di
attestare il possesso del requisito con autodichiarazione, sembrerebbe
in linea con la tesi accreditata dalla giurispudenza.La verbalizzazione
non viene retribuitaL'anno prossimo, come Rsu, avremmo intenzione di
introdurre nel contratto d'istituto una clausola che preveda una
qualche retribuzione in favore del collega designato per la redazione
del verbale. Un collega, però, sostiene che ciò sia illegittimo perché
la verbalizzazione rientrerebbe nell'obbligo di partecipazione alle
riunioni degli organi collegiali. Chi ha ragione?Ragionando
astrattamente, non si può negare che la verbalizzazione comporti una
maggiore onerosità della prestazione connessa alla partecipazione ai
lavori degli organi collegiali. Conseguentemente, non appare priva di
pregio la tesi volta ad affermare il diritto ad una qualche
retribuzione aggiuntiva in favore del docente su cui grava tale ma
ggiore onere. Non di meno, l'ufficio scolastico regionale per
l'Emilia-Romagna, con nota prot. 1845 del 17 febbraio 2010 ha affermato
il contrario. Secondo la direzione regionale: «Appare chiaro che la
verbalizzazione delle sedute non può annoverarsi tra le attività
previste dal piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del D.P.R.
n. 275/1999. Né si può sostenere che la remunerazione forfettaria del
docente che verbalizza le sedute possa rientrare in una delle altre
voci previste dal menzionato art. 88 del Ccnl, non potendo tale
attività configurarsi come attività aggiuntiva funzionale
all'insegnamento.». L'amministrazione non ha spiegato i motivi sulla
base dei quali l'attività di verbalizzazione non possa essere
considerata attività funzionale all'insegnamento o, comunque, attività
compresa tra quelle relative alla realizzazione del piano dell'offerta
formativa, limitandosi ad affermare in premessa che l'attività di
verbalizzazione va comunque considerata attività a titolo gratuito per
effetto di quanto disposto dall'art.41 del decreto legislativo 297/94.
La nota dell'ufficio scolastico era stata emanata in risposta a un
quesito indotto da un rilievo formulato dai revisori dei conti presso
una scuola, in riferimento ai compensi dei verbalizzatori. (di
Antimo Di Geronimo da ItaliaOggi)
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