Se l'insegnante è di sostegno non può essere un tappabuchi
Data: Mercoledì, 27 aprile 2011 ore 08:05:08 CEST
Argomento: Normativa Utile


Le lamentele di un prof, troppo spesso distratto dai suoi compiti. Non può essere utilizzato per sostituire in emergenza i colleghi.
Insegno sul sostegno da più di dieci anni e, sistematicamente, quando manca qualche collega, mi tocca andare a supplirlo anche se il mio alunno è presente. Ciò è avvenuto in tutte le scuole dove sono stato assegnato, anche in altra provincia. È legittimo tutto ciò? Cosa posso fare per oppormi a questo andazzo?Il docente di sostegno non può essere utilizzato per fare il «tappabuchi». La funzione di tale figura professionale, infatti, è quella di garantire la fruizione del diritto all'istruzione agli alunni portatori di handicap favorendo il processo di integrazione. E dunque, utilizzare l'insegnante di sostegno per fare il supplente jolly, oltre a costituire inadempimento contrattuale ai danni del docente, comporta anche l'illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell'alunno disabile.                         
 D'altra parte lo stesso ministero dell'istruzione, con le linee Guida per l'Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità (prot. 4274 del 4.8.09) ha chiarito che «…l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto». Il principio della infungibilità della prestazione del docente di sostegno, affermato dall'amministrazione centrale in tale provvedimento, si collega peraltro al diritto all'integrazione scolastica di cui alla legge 104/92 e, più in generale, al diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato (art. 34). In attuazione di tali principi, gli uffici scolastici, autonomamente, si sono espressi escludendo la possibilità di distrarre il docente di sostegno dal proprio compito istituzionale. In particolare, l'ufficio scolastico regionale per la Puglia (AOODRPU Prot. n. 7938 dell'11 settembre 2008), ha spiegato che il docente di sostegno non può essere utilizzato per supplenze, sia nella propria che in altre classi, mentre l'ufficio scolastico provinciale di Vicenza (prot. Nr 4152 dell'11.3.2010) ritiene che le supplenze non possano essere disposte in altre classi, dichiarando legittimo l'utilizzo in supplenze nella classe di titolarità. Infine, l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ha escluso semplicemente, che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze in presenza dell'alunno disabile a lui affidato (MPI.AOODRSI.REG.UFF. 246 usc. dell'8.1.2009).Antimo Di GeronimoLa convivenza col disabile va autocertificataLa convivenza con il disabile si attesta con autodichiarazione. Si discute tra colleghi su cosa debba intedersi per convivenza con l'handicappato grave ai fini dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei soprannumerari e se per provare la convivenza basti una semplice dichiarazione o sia necessario il certificato di residenza oppure lo stato di famiglia.Per attestare la convivenza, secondo le disposzioni contrat tuali, basta una dichiarazione personale dell'interessato. Resta il fatto, però, che la tesi è piuttosto controversa. Secondo il Tribunale di Udine: «Ciò che conta ai fini dell'art. 42 del d.lgs 151/2001 è la convivenza tra figlio e genitore (intesa come dato di fatto) e non l'identità di residenza anagrafica (ordinanza emessa in sede di relcamo e deposita il 2.9.2009)». Il ministero del Lavoro, invece, la pensa in modo diametralmente opposto e, con la lettera circolare del 18.02.2010 prot. 3884 ha affermato che «si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assistite abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi». Infine, il contratto sulla mobilità di quest'anno, prescrive che la convivenza debba essere attestata con dichiarazione personale oppure con la presentazione dello stato di famiglia (art. 7). Giova ricordare c he la regola da applicare è quella prevista dal contratto che, peraltro, prevedendo la possibilità di attestare il possesso del requisito con autodichiarazione, sembrerebbe in linea con la tesi accreditata dalla giurispudenza.La verbalizzazione non viene retribuitaL'anno prossimo, come Rsu, avremmo intenzione di introdurre nel contratto d'istituto una clausola che preveda una qualche retribuzione in favore del collega designato per la redazione del verbale. Un collega, però, sostiene che ciò sia illegittimo perché la verbalizzazione rientrerebbe nell'obbligo di partecipazione alle riunioni degli organi collegiali. Chi ha ragione?Ragionando astrattamente, non si può negare che la verbalizzazione comporti una maggiore onerosità della prestazione connessa alla partecipazione ai lavori degli organi collegiali. Conseguentemente, non appare priva di pregio la tesi volta ad affermare il diritto ad una qualche retribuzione aggiuntiva in favore del docente su cui grava tale ma ggiore onere. Non di meno, l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, con nota prot. 1845 del 17 febbraio 2010 ha affermato il contrario. Secondo la direzione regionale: «Appare chiaro che la verbalizzazione delle sedute non può annoverarsi tra le attività previste dal piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 275/1999. Né si può sostenere che la remunerazione forfettaria del docente che verbalizza le sedute possa rientrare in una delle altre voci previste dal menzionato art. 88 del Ccnl, non potendo tale attività configurarsi come attività aggiuntiva funzionale all'insegnamento.». L'amministrazione non ha spiegato i motivi sulla base dei quali l'attività di verbalizzazione non possa essere considerata attività funzionale all'insegnamento o, comunque, attività compresa tra quelle relative alla realizzazione del piano dell'offerta formativa, limitandosi ad affermare in premessa che l'attività di verbalizzazione va comunque considerata attività a titolo gratuito per effetto di quanto disposto dall'art.41 del decreto legislativo 297/94. La nota dell'ufficio scolastico era stata emanata in risposta a un quesito indotto da un rilievo formulato dai revisori dei conti presso una scuola, in riferimento ai compensi dei verbalizzatori.   (di Antimo Di Geronimo da ItaliaOggi)

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