Servizio nazionale di valutazione – Rilevazione degli apprendimenti per l’a.s. 2010/11 – precisazioni.
Data: Giovedì, 21 aprile 2011 ore 15:01:39 CEST Argomento: Ministero Istruzione e Università
Al Presidente
dell’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione
Oggetto: Servizio nazionale di
valutazione – Rilevazione degli apprendimenti per l’a.s. 2010/11 –
precisazioni.
La costruzione di un sistema di valutazione finalizzato al progressivo
miglioramento e all’armonizzazione della qualità del servizio di
istruzione e formazione è il risultato di esigenze presenti da tempo a
livello internazionale e di istanze progressivamente maturate a livello
nazionale, sin dall’inizio degli anni novanta, in connessione con
quelle tese a garantire alle istituzioni scolastiche una più ampia
autonomia organizzativa e didattica. Il pieno sviluppo dell’autonomia
scolastica richiede infatti anche la capacità di rendere conto dei
risultati ottenuti, dei percorsi di autovalutazione e di miglioramento
della qualità avviati.
Non a caso già il d.p.r. 275/99, regolamento di autonomia delle
istituzioni scolastiche, prevedeva all’art.10, comma 1, che “Per la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli
standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica
Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche.”
A partire dalla legge di delega 28 marzo 2003, n.° 53 il legislatore è
intervenuto più volte per dare fondamento giuridico alla costruzione
del sistema di valutazione.
Infatti il successivo decreto legislativo 19 novembre 2004, n.° 286,
istituisce il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo
di istruzione e formazione, con il compito precipuo di effettuare
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità
degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa.
In particolare l’art. 1, comma 2, del suddetto decreto legislativo
precisa che al conseguimento di tali obiettivi “concorrono l’Istituto
nazionale di valutazione di cui all’art.2 [INVALSI] e le istituzioni
scolastiche e formative, nonché le regioni, le province e i comuni in
relazione ai rispettivi ambiti di competenza.”
Successivamente il decreto–legge 7 settembre 2007, n° 147,
convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 2007, n° 176,
all’art.1, comma 4-ter, introduce nell’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo, una prova scritta a carattere nazionale scelta
dal Ministro tra i testi predisposti annualmente dall’INVALSI, ma
soprattutto il successivo comma 5 prevede che “A decorrere dall’anno
scolastico 2007-2008 il Ministro della Pubblica Istruzione fissa, con
direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal
Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e
ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche
periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di
norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla
prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda
e quinta classe del secondo ciclo, nonché altre rilevazioni necessarie
per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole.”
In coerenza col dettato normativo si sono espresse la direttiva
ministeriale n°74 del 15 settembre 2008, che ha definito il
quadro strategico entro il quale l’INVALSI ha programmato la propria
attività per il triennio 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, nonché
la direttiva annuale n°67 del 30 luglio 2010, la quale ha individuato
gli specifici obiettivi dell’Istituto per l’a.s. 2010/2011.
Da ultimo, con la legge n.°10 del 26 febbraio 2011 (di conversione del
decreto legge n.° 225 del 29/12/2010) sono state definite le componenti
del Sistema Nazionale di Valutazione, quale necessaria infrastruttura
al servizio delle scuole.
L’insieme delle norme citate rende
evidente che la finalità della rilevazione esterna degli apprendimenti
è quella di fornire alle scuole uno strumento standardizzato che
rappresenta indispensabile modalità per potersi rapportare sia ai
livelli nazionali di riferimento, ma anche per poter
oggettivamente verificare il proprio lavoro all’interno della
stessa scuola e poter progettare, sulla base di una autovalutazione
interna ad ogni singola istituzione scolastica, un processo di
miglioramento dell’efficacia della propria azione educativa. Ciò anche
in vista di un obiettivo di sistema più generale: innalzare e
armonizzare nel Paese il livello di conseguimento degli esiti di
apprendimento, oggi fortemente sperequati per aree geografiche e per
tipologie di scuola.
Peraltro va sottolineato che le prove
sono predisposte dall’INVALSI sulla base delle indicazioni per il
curricolo definite a livello nazionale per i diversi gradi di scuola.
Esse sono il frutto di un lungo e impegnativo lavoro che viene condotto
con il coinvolgimento diretto di gruppi di insegnanti, esperti
disciplinari e ricercatori che seguono precise linee metodologiche,
adottate peraltro anche a livello internazionale.
Quindi le prove non sono redatte da persone avulse dal mondo della
scuola, bensì da team nei quali sono presenti insegnanti in servizio
nelle scuole dei diversi ordini e gradi del nostro sistema scolastico
che collaborano strettamente con docenti universitari e ricercatori
INVALSI. Naturalmente l’obiettivo sul quale l’INVALSI è impegnato è il
miglioramento della qualità delle prove che rappresenta un elemento
determinante per l’efficacia del sistema nazionale di valutazione a
supporto della qualità della scuola.
Riguardo alle modalità della rilevazione nazionale, come noto, il
sistema prevede la somministrazione censuaria in tutte le classi
individuate dalle direttive ministeriali (classe seconda e quinta
primaria, classe prima e terza I grado, classe seconda II grado).
Tra di esse sono state individuate, inoltre, alcune migliaia di classi
campione, per le quali la rilevazione è gestita direttamente
dall’INVALSI tramite osservatori esterni, che si occupano personalmente
di somministrare e correggere le prove. In questo modo l’Istituto mette
a disposizione delle scuole i livelli nazionali di riferimento utili ad
ogni singola istituzione scolastica per i propri percorsi di
autovalutazione, ma anche indispensabili per poter condurre analisi sul
sistema scolastico nazionale, sulle differenze regionali e interne al
territorio.
Per le classi non rientranti nel campione la somministrazione e la
correzione delle prove è affidata alle scuole, che ne riportano gli
esiti su fogli risposta, mentre gli elaborati rimangono a loro
disposizione per tutte le ulteriori analisi e riflessioni. Alle singole
istituzioni scolastiche verrà restituito un rapporto sui risultati
degli apprendimenti, in forma strettamente riservata, aggregati a
livello di classe e disaggregati per ogni singolo item, in modo da
poter analizzare gli errori più frequenti sia in rapporto alle prove
utilizzate in ogni singola scuola che in rapporto ai risultati
nazionali.
Senza l’utilizzo di prove standardizzate risulta difficile se non
impossibile ogni tipo di confronto, di analisi del valore aggiunto e
del livello di miglioramento ottenuto dalla scuola: non si tratta
quindi di una attività richiesta alle scuole per rispondere ad
obiettivi che sono loro estranei, bensì di strumenti e modalità
essenziali allo sviluppo dell’autonomia responsabile e ai necessari
processi di autovalutazione di istituto.
Gli esiti della rilevazione esterna mettono, inoltre, il collegio dei
docenti di ciascuna scuola nella condizione di disporre di ulteriori
dati per svolgere a pieno la funzione prevista dall’art. 7, comma 2,
lett d) del d.lvo 297/94 (valutazione periodica dell’andamento
complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia e
proposta delle misure per il miglioramento dell’attività scolastica).
Da quanto finora detto emerge con assoluta chiarezza che l’ordinamento
scolastico richiede alle scuole la partecipazione, anzi il concorso
istituzionale, alle rilevazioni periodiche e di sistema.
In linea di coerenza anche il piano annuale delle attività, predisposto
dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti,
ai sensi dell’art 28, comma 4, del vigente C.C.N.L non può non
contemplare tra gli impegni aggiuntivi dei docenti, anche se a
carattere ricorrente, le attività di somministrazione e correzione
delle prove INVALSI.
Conseguentemente, ferma restando l’assoluta pertinenza sotto il profilo
giuslavoristico con le mansioni proprie del profilo professionale, il
riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in
sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6
e 88 del vigente C.C.N.L..
Ovviamente anche le funzioni deliberative del collegio dei docenti
devono essere esercitate nel rispetto del ruolo di concorso
istituzionale che l’ordinamento scolastico assegna alle scuole
nell’ambito del Servizio nazionale di valutazione.
Quindi apparirebbero quantomeno improprie le delibere collegiali che
avessero ad oggetto la mancata adesione delle istituzioni scolastiche
alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, non solo in quanto
esorbitanti dalle competenze deliberative proprie del collegio dei
docenti elencate dall’art. 7 del d.lvo. 297/94, ma soprattutto perché
in contrasto con la doverosità delle rilevazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo
redazione@aetnanet.org
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