Reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato - diritto alla conversione ed al risarcimento danni - non sussiste.
Data: Giovedì, 21 aprile 2011 ore 11:30:00 CEST Argomento: Giurisprudenza
1) I contratti di
lavoro subordinato a termine sono disciplinati, sul piano del diritto
interno, esclusivamente dalla normativa in materia di assunzione del
personale scolastico della scuola statale prevista dalla L. n.
124/1999, dal T.U. n. 297/94 (artt. 399, 520-522), dal d.lgs. n. 29/93,
come modificato dal d.lgs. n. 80/98 (ora T.U. n. 165/2001), dalla legge
n. 296/2006 nonché dalle ulteriori fonti integrative costituite dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti ministeriali
per le supplenze, mentre non trova applicazione il D.Lgs. n. 368/2001,
attuativo della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE del 28,6.1999 e
dell'allegato accordo quadro del 18.3.1999.
2) L'art. 2, comma 1 bis, D.Lgs 368/01 non contrasta con le finalità e
le statuizioni contenute nella normativa comunitaria; conseguentemente,
la reiterazione dei contratti a termine, avvenuta in conformità a tale
disciplina, non integra i presupposti dell'abuso per i seguenti motivi.
In primo luogo, va osservato che il mantenimento del sistema di
reclutamento del personale previsto dall'art. 4 L. n. 124/99 anche in
epoca successiva all'emanazione della direttiva comunitaria risulta
conforme al punto 10 della stessa, secondo cui ciascuno Stato membro,
nel dare attuazione a quest'ultima normativa, deve tenere conto "delle
circostanze relative a particolari settori ed occupazioni" e si
giustifica in virtù delle peculiarità del settore del reclutamento del
personale scolastico in Italia.
Conseguentemente, questo giudice ritiene conforme alle finalità e allo
spirito della direttiva comunitaria la scelta del legislatore nazionale
di sottrarre la normativa in materia di conferimento degli incarichi di
supplenza temporanea ed annuale alle previsioni di cui all'art. 36
d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. 368/2001 nonché ai successivi
meccanismi di stabilizzazione dei contratti previsti dalle leggi
finanziarie degli anni 2006, 2007 e 2008.
In secondo luogo, anche a volere considerare i contratti previsti dalla
L. n. 124/99 quali rapporti di lavoro a tempo determinato in senso
tecnico, questo giudice esclude, anche avuto riguardo ai principi
generali affermati in materia di contratti a tempo determinato dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 214/2009, che la disciplina
contenuta in tale legge violi la clausola n. 5 della direttiva e
dell'allegato accordo quadro, atteso che, nella fattispecie in esame,
al pari di quanto riscontrato dalla Corte Costituzionale per il settore
postale, il legislatore ha espressamente indicato le ragioni obiettive
per la giustificazione del rinnovo dei contralti a termine mediante
un'apposita previsione normativa qualificabile come "tipizzazione
legislativa dì un'ipotesi di valida apposizione del termine" effettuata
in base ad una valutazione - operata ex ante una volta per tutte in via
generale ed astratta - delle esigenze specifiche di tale settore.
Infine il giudice ritiene che, anche ove si ritenesse applicabile ai
contratti a termine in esame l'art. 36 L. n. 165/2001 e il d.lgs.
368/2001, che richiedono la sussistenza di esigenze temporanee ed
eccezionali al fine di giustificare il ricorso al lavoro flessibile nel
settore del pubblico impiego, i due contratti a termine stipulati dalla
ricorrente, avuto riguardo allo specifico contenuto degli stessi e alla
loro scadenza al 30 giugno o alla cessazione delle attività didattiche,
non possano ritenersi illegittimi, in quanto volti a giustificare
esigenze di carattere temporaneo non legate alla copertura di posti
vacanti in organico, presso istituti scolastici e per un numero di ore
di anno in anno differenti.
http://www.dirittoscolastico.it/tribunale_di_vicenza_-_sentenza_n_164-2010.html
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