SUPPLENZE E ASTENSIONE/INTERDIZIONE
Data: Mercoledì, 30 marzo 2005 ore 06:10:00 CEST
Argomento: Normativa Utile


Supplenze e astensione/interdizione Con la sottoscrizione il 2.2.2005 della sequenza contrattuale, che ha riscritto l’art. 142 del CCNL 2003 del 24.7.2003, è stato soppressa la normativa prevista dall’art. 25 commi 16 e 17 del CCNL 4.8.1995. In pratica dal 2.2.2005., cioè dall’entrata in vigore della citata sequenza, sono state soppresse quelle norme che in caso di impedimento ad assumere servizio, attribuivano alla lavoratrice madre in astensione obbligatoria o in interdizione anticipata, la conservazione del posto (nomina giuridica) ma non gli effetti economici (nomina economica). Finalmente il nuovo testo dell’art. 142 stabilisce il principio che alla supplente in astensione obbligatoria o in interdizione anticipata spetta la nomina non solo ai fini giuridici ma anche economici. Sancito questo principio, a nostro avviso, alla supplente impedita ad assumere servizio, spetta ora anche la proroga della supplenza; infatti se la supplenza è attribuita non solo ai fini giuridici ma anche economici, allora le si deve riconoscere anche la proroga della supplenza così come accade per tutti i supplenti il cui rapporto di lavoro si sia perfezionato con l’assunzione in servizio.





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