Illegittimità dei regolamenti concernenti il riordino degli istituti tecnici (d.p.r. n. 88/2010) e degli istituti professionali (d.p.r. n. 87/2010)).
Data: Lunedì, 18 aprile 2011 ore 15:26:13 CEST
Argomento: Giurisprudenza


Sono illegittimi i testi regolamentari concernenti il riordino degli istituti tecnici (d.p.r. n. 88/2010) e degli istituti professionali (d.p.r. n. 87/2010), in quanto l’amministrazione scolastica, prima di procedere alla emanazione dei decreti recanti la ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle classi seconde e terze degli istituti professionali e delle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici e, dunque, alla riduzione dell’orario di insegnamento di talune discipline, avrebbe dovuto acquisire il parere obbligatorio del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. http://www.dirittoscolastico.it/tar_lazio_-_sentenza_n_3267-2011.html

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