Trasformazione del contratto da t.d. a t.i. e conseguente riconoscimento retributivo - Il Tribunale di Siena dà ragione ai ricorsi SNALS-CONFSAL
Data: Sabato, 16 aprile 2011 ore 12:18:32 CEST Argomento: Sindacati
Il Tribunale di
Siena, nell’udienza dell’8 aprile 2011, si è pronunciato in senso
favorevole a due distinti ricorsi presentati da dieci precari, nostri
iscritti, sulla base dell’azione legale n. 38 predisposta dalla
Segreteria Generale (richiesta di trasformazione del contratto di
lavoro da t.d. a t.i. e riconoscimento degli scatti biennali di
anzianità maturati).
La Sentenza del Giudice prevede la trasformazione del contratto da
tempo determinato a tempo indeterminato, nonché il pagamento della
differenza retributiva tra quanto percepito dai ricorrenti, in forza
dei contratti a tempo determinato impugnati, e quanto avrebbero dovuto
percepire se fossero stati correttamente collocati nei gradoni
stipendiali previsti dal CCNL in riferimento all’anzianità maturata.
La sentenza dà un’ulteriore conferma delle scelte di politica sindacale
perseguite dallo SNALS-CONFSAL a tutela del personale precario. (da
Snals)
redazione@aetnanet.org
Tribunale di Siena
Sezione Lavoro
In nome del popolo italiano
All’udienza 8/4/11, il giudice, in funzione di giudice del lavoro,
decidendo la causa in materia di lavoro (alle dipendenze di pubblica
amministrazione), n. 10 (+4)/2011 rgl
tra ................. + 4 (avv. Maurizio Forzoni)
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (avv. dello Stato)
dà lettura del seguente dispositivo ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l.
2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il
25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione
delle ragioni di fatto e diritto della decisione):
non definitivamente decidendo le cause riunite 2010/nn. 10
(...........), 12 (.............), 13 (.............), 14
(............), 15 (.............) accerta l’illegittimità
dell’apposizione del termine e dichiara la conseguente nullità parziale
dei contratti stipulati tra le parti, e dichiara pertanto che il primo
contratto stipulato da ciascuna parte ricorrente (specificato nelle
conclusioni e in motivazione § 1.) si è convertito in contratto di
lavoro a tempo indeterminato e condanna pertanto il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a reinserire in
servizio la parte ricorrente nel posto di lavoro per lo svolgimento
delle medesime mansioni, oltre al pagamento delle retribuzioni globali
di fatto maturate dalla data di messa in mora presentata
contestualmente alla comunicazione della richiesta di tentativo
obbligatorio di conciliazione in atti, sino all’effettiva ripresa
dell’attività lavorativa, oltre interessi legali, oltre al pagamento
delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte
ricorrente in forza dei contratti a tempo determinato impugnati e
quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata
nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del
comparto scuola in base all’anzianità di servizio maturata, oltre
interessi legali.
Accerta il difetto di titolarità passiva del rapporto dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana.
Dispone consulenza tecnica contabile d’ufficio, nominando, in difetto
di sopravvenuto accordo delle parti sul quantum, la consulente del
lavoro ........, fissandone la comparizione per l’udienza del 20/5/11,
ore 12.30 mandando la cancelleria per la sua convocazione.
il giudice
Delio Cammarosa
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