Non rispettati i termini del contratto  per la presentazione della domanda di trasferimento.
Data: Venerdì, 08 aprile 2011 ore 14:30:00 CEST
Argomento: Sindacati


In  questi giorni di corse affannose per i colleghi costretti a presentare domanda di trasferimento perché perdenti posto, giova ricordare a tutti i termini previsti dal contratto in questi casi. 
Si tratta di termini perentori, non nuovi, che non sono stati modificati rispetto contratto dello scorso anno. 
E allora, visto come stanno andando le cose, ripetere ci pare  opportuno:
il dirigente scolastico pubblica la graduatoria di istituto,  entro 15 giorni dal termine ultimo la  presentazione della domanda di mobilità volontaria.                  
Quindi dal 22 o dal 24 marzo,  la pubblicazione della graduatoria provvisoria deve avvenire,  solo per la scuola dell’infanzia e gli ATA, entro il 4 ,  per gli altri ordini di scuola entro  il 6 aprile.
         Detto termine, successivo alla scadenza,  è dovuto alla  modifica eventuale delle precedenze nella mobilità stabilite dalla L. 104/92;
         Una volta formalmente pubblicata, il personale interessato ha dieci giorni per presentare  motivato reclamo.
         Dopo l’esame dei reclami il dirigente scolastico ripubblica la graduatoria definitiva e assegna 5 giorni ai docenti individuati come soprannumerari e li invita, con comunicazione scritta, a presentare domanda di trasferimento,  rimettendoli in termini.
         Invece in questi giorni gli Uffici Provinciali,  pressati dalla imminente  chiusura delle funzioni per la scuola primaria, chiedono alle scuole di stringere i tempi,  le scuole a loro volta invitano   i colleghi , spesso in  maniera informale,  a presentare la domanda entro uno o due  giorni.
         Vogliamo solo ricordare che questa gestione improvvisata dei soprannumerari, potrebbe comportare, in caso di contenzioso l’annullamento, per effetto domino,  di tutti i risultati della mobilità.
         Per questo invitiamo tutti i dirigenti scolastici, che sono i soli responsabili del procedimento,  al rispetto formale e sostanziale dei termini, al fine di evitare responsabilità anche in  ordine a eventuali  risarcimento dei danni.
     (da http://www.scuolathena.it/)

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