Primo ciclo. Circolare del MIUR su esami di idoneità e licenza per i candidati esterni
Data: Venerdì, 08 aprile 2011 ore 08:51:15 CEST Argomento: Normativa Utile
Con la Circolare
27 del 5 aprile 2011 il MIUR fornisce le istruzioni riguardanti il
primo ciclo di istruzione relative agli esami di idoneità e di licenza
dei candidati esterni.
Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:
Coloro che si avvalgono dell'istruzione parentale. In questo caso sono
tenuti a sostenere l'esame di idoneità ogni anno
Coloro che frequentano scuole non statali e non paritarie. In questo
caso sono tenuti a sostenere gli esami al termine della scuola primaria
o qualora chiedano il trasferimento ad una scuola statale o paritaria.
Tutti gli studenti che si avvalgono dell'istruzione parentale o
frequentano scuole non statali e non paritarie devono sostenere l'esame
di licenza media.
Inoltre, possono sostenere gli esami di idoneità/licenza coloro che
abbiano frequentato la corrispondente classe in una scuola statale o
paritaria e si siano ritirati entro il 15 marzo.
Nella circolare ci sono anche indicazioni:
sui requisiti di età necessari per poter accedere agli esami di
idoneità/licenza
sul calendario degli esami
sulla costituzione delle commissioni
Le domande vanno presentate ad una scuola statale o paritaria entro il
30 aprile 2011 (nel territorio di residenza per chi fruisce
dell'istruzione parentale e nel territorio dove ubicata la scuola non
paritaria negli altri casi).
La posizione della FLC CGIL
Registriamo positivamente il richiamo, anche se generico, alla
normativa sull'obbligo di istruzione (comma 622 della Legge 296/06).
Inaccettabili, invece, sono i richiami a geometria variabile a norme
abrogate o che, da anni, hanno esaurito i loro effetti. Ci
riferiamo, in particolare:
alla possibilità di effettuare l'esame di idoneità alla seconda, terza,
quarta e quinta classe della primaria agli alunni privatamente
preparati che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre,
rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo
anno di età (come previsto dall'art. 4 comma 8 dell'OM 90/01). E’
evidente che si tratta di un modo per favorire la cosiddetta
“Primina” forzando la normativa vigente in merito agli anticipi.
Singolare che la stessa circolare modifichi, invece, quanto previsto
dalla medesima Ordinanza Ministeriale, all'art. 8 comma 8, riportando
al 30 aprile la data di compimento dell'età per la scuola media
alla possibilità di sostenere l'esame di stato al termine del primo
ciclo di istruzione per i candidati che nell'anno in corso compiano
ventitre anni di età. La norma, prevista dall'art. 183 del D. lgs.
297/94, ha esaurito i suoi effetti almeno da quattro anni, ai sensi
dell'art. 19 del D. lgs. 59/04, e, non a caso, non era più citata nelle
analoghe circolari degli scorsi anni.
Poiché le indicazioni fornite dalla circolare, nelle intenzioni del
MIUR, avrebbero carattere permanente, la FLC chiederà uno specifico
incontro con la Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici.
(da Flc-Cgil)
redazione@aetnanet.org
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