Candidati esterni agli esami di idoneità e di licenza nel primo ciclo di istruzione - anno scolastico 2010/2011
Data: Mercoledì, 06 aprile 2011 ore 21:41:28 CEST
Argomento: Ministero Istruzione e Università


OGGETTO: Candidati esterni agli esami di idoneità e di licenza nel primo ciclo di istruzione - anno scolastico 2010/2011

In vista della conclusione dell’anno scolastico, si forniscono di seguito disposizioni - da considerare valide anche per i prossimi anni scolastici, fatta salva eventuale modifica normativa in materia - per i candidati esterni che intendono sostenere gli esami di idoneità o di licenza nelle scuole statali e paritarie del primo ciclo di istruzione.
Norme di riferimento
Costituiscono norme essenziali di riferimento in materia le disposizioni contenute negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni, nell’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modificazioni, nel comma 622, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e negli articoli 4, 6 e 8 dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90.
Candidati
Gli alunni che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell’ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.
Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l’esame di idoneità, ai fini dell’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l’esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.
Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell’anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:
- siano o meno stati scrutinati per l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all’esame;
- siano in possesso del requisito dell’età per l’accesso all’esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.
Requisiti di ammissione
L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età.
L’accesso agli esami di idoneità per le classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.
L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l’esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.
Sedi di esame
Sono sedi d’esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata.
Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell’art. 1bis, comma 3, legge 3 febbraio 2006, n. 27 e del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, nei seguenti casi:
- per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
- per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi.
Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l’inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.
Domande di iscrizione e termini previsti
I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l’iscrizione ad esame di idoneità o all’esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.
Per accedere all’esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Commissione d’esame
La commissione per l’esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico. La commissione per l’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente
Qualora il numero dei candidati esterni sia particolarmente elevato, il dirigente provvede alla costituzione di più commissioni d’esame.
Calendario d’esame e prove d’esame
Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell’esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.
Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.
L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l’area linguistica e l’area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame.
L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.
La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l’attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L’esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d’esame.
I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.
L’esito degli esami di idoneità è pubblicato all’albo della scuola con al sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l’esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell’esito dell’esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carmela Palumbo






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