Risarcita con oltre 13.000,00 euro collaboratrice scolastica precaria
Data: Mercoledì, 06 aprile 2011 ore 13:15:00 CEST Argomento: Giurisprudenza
Risarcita con
oltre 13.000,00 euro, dal Tribunale di Castrovillari,
collaboratrice scolastica precaria del SAB che non si era vista
attribuire la precedenza per le supplenze nelle graduatorie
d’istituto di 2^ fascia.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, con sentenza n.
150/2011, accoglie il ricorso di una collaboratrice scolastica precaria
F.G., iscritta SAB, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Paolo
Accoti di Trebisacce e, per gli effetti, risarcisce la stessa con
13.029,26 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria più
1.500,00 euro di spese di lite oltre IVA e CPA.
Nel merito F.G. presentava domanda di inserimento nelle
graduatorie permanenti di 2^ fascia del personale ATA come
collaboratrice scolastica (ex bidella) della provincia di Cosenza di
cui al D.M. n. 75/2001 chiedendo di usufruire della precedenza prevista
dall’art. 4.2 per avere prestato almeno 30 gg di servizio nell’a.s.
2000/01; F.G. era andata oltre il minimo richiesto prestando 245 gg. di
servizio.
L’ATP di Cosenza nel valutare la domanda, stranamente, non riconosceva
la predetta precedenza spendibile nelle nomine per supplenze brevi e
saltuarie di competenza dei dirigenti scolastici, per cui F.G. si
vedeva scavalcata da chi non poteva far vantare analoga precedenza.
Avverso il mancato riconoscimento del diritto di precedenza, era
già intervenuto più volte il sindacato SAB con il segretario generale
prof. Francesco Sola presso l’ex dirigente dell’ATP di Cosenza e verso
gli impiegati addetti a tale valutazione che, per fortuna, ora sono
stati rimossi da tale servizio, per far capire i reiterati errori
commessi e i consequenziali danni economici derivanti alla collettività
delle determinazioni assunte negando l’esistenza dei fatti e gli atti
posti a base della richiesta non solo di F.G. ma da molti altri
collaboratori scolastici in posizioni similari.
Per contro, l’ATP di Cosenza non ha mai voluto riconoscere il
diritto reclamato, accertato ora dai giudici con il risarcimento del
danno economico causato dall’omissione che aveva fatto perdere
numerose occasioni di lavoro, per non aver beneficiato della precedenza
nelle graduatorie d’istituto.
In fase processuale l’ATP oltre ad insistere sul rigetto del
ricorso, contestava la competenza territoriale del Tribunale ordinario
invocando quello Amministrativo; il Giudice invece ha riconosciuto la
propria competenza in quanto gli atti di causa non possono che
restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e
i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono
configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la
conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per
l’eventuale assunzione.
E ancora, in materia di pubblico impiego, nel sistema di
reclutamento basato su graduatorie (nella specie per il conferimento di
supplenze su posti di collaboratore scolastico) formate secondo criteri
fissi e prestabiliti da una p.a., dotata di potere di accertamento e
valutazione tecnica, il soggetto che chiede l’inserzione nelle
medesime, fa valere il suo diritto al lavoro e il riconoscimento delle
relative controversie, è di competenza del Giudice ordinario.
Sussiste quindi la giurisdizione del Giudice ordinario anche
qualora, a fronte delle contestazioni relative alla gestione delle
graduatorie, si faccia valere il diritto al risarcimento del danno
subito sul presupposto della illegittimità delle operazioni poste in
essere da parte dell’Amministrazione scolastica, per cui il ricorso va
accolto e F.G. risarcita con la somma riportata sopra.
www.sindacatosab.it
F.to
Prof. Francesco Sola
Segretario Generale
SAB
SINDACATO AUTONOMO DI BASE
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