Valore abilitante diploma magistrale: la CISL disinforma... Adida replica!
Data: Sabato, 02 aprile 2011 ore 09:00:00 CEST
Argomento: Associazioni


Scrivo questa lettera in risposta all’articolo della CISL scuola pubblicato su Orizzonte Scuola in data 01/04/2011 in cui viene giudicato infondato il ricorso “Adida” per la salvaguardia del valore abilitante del diploma di Scuola e di Istituto Magistrale conseguito entro il 2002, in quanto, a parere dello scrivente, nessuna parte dello Schema di Regolamento sulla Formazione Iniziale dei docenti sembra minare questo presupposto.
http://sites.google.com/site/midanazionale/attivita-svolte/pubblicazioni/la-cisl-disinforma-adida-replica

A nostro avviso la questione non è affatto così e a tale scopo basta ricordare che l’articolo 15 comma 16 del decreto 249/10 recita esattamente che “le facoltà […] possono attivare percorsi formativi  finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola  dell’infanzia e per la scuola primaria  destinati ai diplomati che hanno titolo  all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola  elementare […]”.  Tenuto conto che gli unici diplomati aventi titolo all’insegnamento nelle scuole primarie e dell’infanzia sono per l’appunto i Diplomati Magistrali, va da se che tale articolo disconosce implicitamente il valore abilitante del loro titolo di studio, in quanto obbligherebbe tali soggetti alla frequenza di un corso abilitante di durata annuale organizzato dalle Università al fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento.
Ciò premesso, vorrei focalizzare la questione sull’opera di disinformazione effettuata in passato, così come nel presente (la pubblicazione  dell’articolo citato in premessa ne è purtroppo una triste dimostrazione),  dai sindacati sulla questione III fascia d’Istituto ed in particolare proprio in tema del valore abilitante di tale diploma. Adida, che è bene ricordare esiste da poco più di un anno, ha individuato e denunciato una serie impressionante di illegittimità e violazioni a carico dei precari cosiddetti di III fascia e ha  dato avvio ad una seria lotta articolata in trattative politiche, campagna stampa, ricerca giuridica e ricorsi volti all’ottenimento del pieno rispetto dei diritti di questi lavoratori.
Se da un lato tutto ciò può essere “pacificamente” considerato positivo, ciò che viene da domandarsi è come mai SOLO Adida unica fra tutti ha saputo informare questi docenti dei loro diritti e delle violazioni perpetrate nei loro confronti? Come mai se questi diplomati  avevano diritto, a partire dal 2007, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dei precari abilitati e quindi ad accedere agli incarichi di ruolo, NESSUNO dei sindacati ha informato questi docenti dell’importantissima opportunità che si presentava loro, ma adesso la CISL ne annuncia la definitiva estromissione in tono quasi trionfale!?
Su questo punto,  Adida rassicura che non è per nulla disposta a darsi per vinta, ma anzi è prontissima a proseguire in ogni modo la  battaglia.
Come mai nessuno è intervenuto a favore dei precari non abilitati quando sono state istituite le Graduatorie di Coda e quelle Prioritarie del Salvaprecari?
Come mai nessuno ha fatto presente ai precari non abilitati che, ai sensi del vigente CCNL  che loro stessi avevano sottoscritto e firmato, i docenti che stipulavano contratti con la Pubblica Amministrazione avevano non solo il diritto di accedere direttamente alla formazione , e perché no ai corsi abilitanti che, come lo stesso Governo sta ribadendo sono  alla base della formazione dei docenti  e che, addirittura, le spese di frequenza non potevano essere in alcun modo a totale carico dei docenti?
Come mai nessuno ha detto ai precari non abilitati che la posizione di un lavoratore non è giuridicamente equiparabile a quella di un non lavoratore e che chi aveva prestato almeno 180gg. di servizio negli ultimo 12 mesi alle dipendenze del Ministero aveva diritto alla priorità assoluta nelle assunzioni sia a tempo determinato che  a tempo indeterminato, indipendentemente dal fatto che chi lo precedesse in graduatoria fosse o meno abilitato?  Quante volte è successo che un abilitato senza alcuna esperienza “soffiasse” a precari non abilitati anche con decenni di esperienza il posto di lavoro di fatto rendendoli disoccupati?
Come mai nessuno ha detto ai precari di III fascia che ogni qualvolta che il Ministero assume uno di loro viola la direttiva europea 70/99, in quanto la stipula di contratti a tempo determinato è consentita per le Pubbliche Amministrazioni solo a fronte di cause eccezionali e temporanee, e che quindi l’impossibilità per questo personale di essere stabilizzato era da considerarsi una gravissima violazione di tutte le normative italiane ed europee in tema di sfruttamento del lavoro precario?
Come mai solo Adida e pochi altri hanno intrapreso ricorso per lo sfruttamento del lavoro precario e l’ottenimento della stabilizzazione per i precari non abilitati, mentre tutti gli altri hanno scoraggiato questi docenti ad intraprendere questo ricorso, quando invece le violazioni più rilevanti sono state  proprio operate nei confronti di questa categoria di lavoratori?
Come mai se, ai sensi della direttiva 36/05 e del decreto attuativo 206/07, tutti i precari in possesso di un’esperienza di insegnamento almeno triennale potevano essere considerati abilitati, in quanto tale normativa equipara  la formazione derivata dall’esperienza ad un titolo formativo (come è appunto l’abilitazione all’insegnamento), nulla si è fatto perché tutto questo trovasse piena attuazione?
Quest’elenco potrebbe continuare ancora a lungo, ma ritengo che queste poche righe siano sufficienti a dimostrare quanto il silenzio e l’inerzia dei sindacati abbia danneggiato, e rischi per sempre di pregiudicare, il futuro di migliaia di onesti lavoratori che, al pari dei colleghi inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, da anni prestano il proprio servizio nelle scuole, spesso nelle sedi più disagiate oppure occupandosi dei casi più difficili e delicati (stiamo parlando degli incarichi di sostegno).
La disastrosa situazione in cui versano questi lavoratori che ora, per opera dello Schema di Decreto sulla Formazione dei Docenti, rischiano la definitiva cancellazione è anche merito del silenzio che vi è stato in passato e dell’inerzia di molti nel presente.
Solo Adida  e CUB sono “scesi in campo”  per difendere il valore abilitante del Diploma Magistrale  ed è, senza mezzi termini una vergogna che sindacati come la CISL, oltre ad aver operato a favore di questi lavoratori in modo ampiamente insufficiente, si permettano di attaccare chi davvero si sta muovendo con serietà competenza e coraggio per rimediare alle loro stesse carenze!
Prima di chiudere vorrei far presente che l’associazione Adida ha in serbo altre importantissime attività ed iniziative a favore di tutti i precari di III fascia siano essi possessori o meno di un diploma Magistrale conseguito entro il 2002.
 
Francesca Bertolini (Coordinatrice Nazionale Adida) - www.associazioneadida.it

Per approfondi sulla questione del diploma magistrale invitiamo a cliccare su uno dei due link qua sotto proposti:
http://alturl.com/i8ka5
https://sites.google.com/site/midanazionale/attivita-in-corso-1/ricorsi-adida-pagina-news/ricorso-adida-tfa/i-nuovi-disabilitati-previsti-dallo-schema-di-regolamento-sulla-formazione-iniziale-docenti


Testo  della CISL


Ufficio Stampa Cisl Scuola - "E’ stata segnalata alla CISL Scuola l’attivazione di ricorsi al TAR Lazio contro il regolamento sulla “formazione iniziale dei docenti”, aventi per oggetto le modalità di svolgimento del TFA (tirocinio formativo attivo), di cui si contestano sia la previsione di un numero programmato, sia l’obbligo di accedervi attraverso prove selettive. E’ prevista, inoltre, un’ulteriore motivazione, che riguarda specificamente i docenti provvisti del diploma magistrale, titolo di cui il nuovo regolamento, ad avviso dei promotori del ricorso, avrebbe abrogato il valore legale.
Quest’ultima affermazione è assolutamente priva di fondamento giuridico, perché in nessuna parte del regolamento si fa cenno alla validità dei titoli di studio conseguiti in esito ai percorsi dell’“ex istituto magistrale”.
Il valore legale del diploma è permanente.
Si ricorda che nel D.M. 10.3.1997, con cui veniva disposta la soppressione degli istituti e delle scuole magistrali, all’art. 2, comma 1, si riconosce in via permanente il valore legale dei titoli di studio conseguiti con la frequenza dei corsi iniziati entro l’a.s. 1997/98 o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001/02; detti titoli di studio, si aggiunge, consentono di partecipare ai concorsi ordinari per la scuola materna ed elementare (oggi infanzia e primaria). Il principio è stato poi ribadito anche nell’art. 15, comma 7, del dPR 23.7.1998 n. 323 (regolamento esami di stato).
Le graduatorie sono chiuse
Parimenti infondata è la rivendicazione di benefici correlati a tale riconoscimento di validità, che secondo i promotori consisterebbero nella possibilità di essere inseriti nelle “graduatorie ad esaurimento”. A parte l’assurdo di ipotizzare ingressi in graduatorie chiuse per legge, è bene precisare che il valore abilitante del diploma magistrale non ha mai costituito requisito sufficiente per accedere alle allora “graduatorie permanenti”, per le quali si richiedeva, infatti, il superamento di un concorso per titoli ed esami (o in alternativa di una sessione riservata di idoneità).
Restano “aperte” le graduatorie d’istituto e i concorsi
La validità “perenne” del valore legale esclude che si possa ipotizzare il venir meno della possibilità di accedere, anche in futuro, alle graduatorie di circolo o d’istituto di terza fascia,

così come attualmente possono fare i possessori di diploma magistrale. Che utilità avrebbe, quindi, l’ulteriore titolo conseguibile al termine dei corsi di cui al comma 16 dell’art. 15 del D.M. 249/10?

Per quanto sopra descritto, è evidente che potrà consentire a chi ne sarà in possesso di accedere all’attuale seconda fascia delle graduatorie di istituto.
I possessori del solo diploma accederanno, come avviene oggi, alla terza fascia, conservando, inoltre, come previsto dal D.M. 10.3.1997, il diritto di partecipare ad eventuali concorsi ordinari.

NOTA DI ADIDA: notare che la CISL da per assoldato che pure se abilitati i diplomati magistrali per poter accedere anche solo alla II fascia delle graduatorie d'Istituto, quando era nei loro diritti entrare in prima fascia e nelle graduatorie ad esaurimento, debbano RIABILITARSI, altrimenti il loro destino è quello di restare in terza fascia!! Ci si domanda inoltre che senso abbia dichiarare abilitati i diplomati magistrali e salvo il valore del loro diploma e poi subito dopo ribadire che il trattamento a cui sono destinati questi questi soggetti è pressoché identico a quello dei precari privi di abilitazione, a meno che essi non si iscriveranno ai corsi previsti dallo Schema di regolamento sulla formazione iniziale dei docenti!
Di doman non c’è certezza?
Questo è quanto discende dall’attuale quadro normativo. Soltanto nel caso in cui la nuova normativa in fieri sul reclutamento dovesse escludere tale possibilità (cosa che al momento non risulta alla CISL Scuola avvalorata nemmeno in ipotesi) si porrebbero i presupposti per impugnative che ad oggi risultano invece assolutamente non proponibili, mancando l’oggetto di impugnazione.
Queste considerazioni tengono conto anche delle non poche interlocuzioni svolte nei confronti dell’Amministrazione fin dal momento in cui - in sede di espressione di parere sulla bozza del regolamento - la CISL Scuola ha evidenziato come impropria la previsione di percorsi definiti come “abilitanti” e destinati a personale già in possesso di abilitazione. Non pochi equivoci sono peraltro sorti, in passato, nell’uso dei termini “abilitazione” e “idoneità” in ordine alla definizione dei requisiti di accesso alle graduatorie per i docenti dell’allora scuola elementare.
La CISL Scuola - da sempre convinta sostenitrice della valenza pienamente abilitante dei diplomi magistrali, con tutto ciò che da questo consegue in termini di diritto ad accedere alle procedure di reclutamento - non mancherà di attivarsi opportunamente qualora ci fosse anche il minimo sentore di orientamenti che si muovano in direzione difforme da quella che la CISL Scuola medesima ritiene corretta e giuridicamente fondata."

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