Lle richieste Anief al Miur
Data: Venerdì, 01 aprile 2011 ore 17:30:00 CEST
Argomento: Sindacati


Trasferimento da una graduatoria all’altra, inserimento degli abilitati e specializzandi, pettine pleno iure per i ricorrenti al Tar a al PdR, giurisdizione amministrativa sul contenzioso delle GaE, stabilizzazione del precariato su tutti i posti vacanti e disponibili. A partire dal 6 aprile, i ricorrenti invieranno le denunce.
ANIEF Considerata la normativa e la giurisprudenza comunitaria e nazionale, in premessa
ritiene che:
 le graduatorie ad esaurimento debbano essere aggiornate attraverso il relativo decreto ministeriale (L. 124/99, L. 333/01, L. 143/04, L. 296/06) e debba essere consentito il trasferimento da una provincia all’altra (Corte costituzionale 41/11);
- nel decreto ministeriale relativo al prossimo aggiornamento debba essere previsto l’inserimento dei docenti in possesso di abilitazione conseguita in Italia (direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, attuate con d. lgs. n. 206/07, L. 143/04), come già consentito ai docenti anche italiani abilitati all’estero all’atto del precedente aggiornamento delle graduatorie, di cui lettera c), c. 1, art. 4 del D. M. 42/09.
In merito al contenzioso seriale promosso al Tar Lazio, avverso il D. M. 42/2009
- relativamente alle ordinanze cautelari di commissariamento relative ai ricorsi 4340/09, 4341/09, 4342/09, 5065/09, 5067/09, 5068/09, 5070/09, 5072/09, 5073/09, 5074/09, 5075/09, ricorda come siano attive e sia dovere del commissario denunciare alle autorità competenti il mancato adempimento ai sensi dell’art. 361 del c. p., ritiene che conservino i loro effetti anche in caso di traslatio iudicii ovvero di riassunzione del processo al giudice ordinario (art. 59, L. 69/09, artt. 9 e 11 c. 7, D.lgs. 104/10, SS. UU. Cassazione 4109/07, 23596/10, CdS 1537/11, Corte Costituzionale n. 77/07) e che debbano essere immediatamente eseguite (v. diffida allegata ed elenchi allegati dei ricorrenti da inserire a pettine pleno iure), onde evitare il reato previsto dall’art. 328 del c. p. per rifiuto e omissione di atti di ufficio, e le sanzioni in carico ai dirigenti previste dall’art. 21 del d.lgs. 165/01 come modificato dall’art. 41 del d.lgs. 150/09;
- relativamente alle ordinanze cautelari relative ai ricorsi 3742/09, 5071/09, 5044/09, 5046/09, 5462/09, 5463/09, 5464/09, 5749/09 (v. elenchi allegati dei ricorrenti da inserire a pettine pleno iure) ritiene che conservino i loro effetti anche in caso di traslatio iudicii ovvero di riassunzione del processo al giudice ordinario (art. 59, L. 69/09, artt. 9 e 11 c. 7, D.lgs. 104/10, SS. UU. Cassazione 4109/07, 23596/10, CdS 1537/11, Corte Costituzionale n. 77/07) e che debbano essere immediatamente eseguite, parimenti ai ricorsi 3737/09, 10383/10, 10384/10, 10014/10 e a quelli presentati al Presidente della Repubblica (v. elenchi allegati dei ricorrenti da inserire a pettine pleno iure) onde non incorrere nella decisione di merito alla condanna per lite temeraria prevista dall’art. 96 del c.c. e nelle sanzioni in capo ai Dirigenti (Corte dei Conti, sez. II app., n. 2 del 14.01.97);
- relativamente alla questione di competenza del giudice sul contenzioso per le graduatorie ad esaurimento, ritiene che sia del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, c. 4 del d.lgs. 165/01, essendo le graduatorie di per sé compilate in qualità di procedure e/o sostitutive di procedure concorsuali (come ribadito dalla L. 124/99, L. 333/01, L. 296/06) e il decreto di aggiornamento e di compilazione un atto autorativo. Una diversa interpretazione non potrebbe spiegare l’assunzione del personale dalle suddette graduatorie (art. 97 Costituzione), mentre l’impugnazione innanzi al giudice ordinario soggiacerebbe, infatti, al termine di prescrizione quinquennale e non a quello decadenziale di 60 giorni previsto invece in via ordinaria per la proposizione del ricorso innanzi al giudice amministrativo, con l’ulteriore effetto di mettere in discussione provvedimenti che hanno avuto nel frattempo una notevole incidenza nell’organizzazione della pubblica amministrazione che ha proceduto alla nomina dei vincitori. Pertanto, si richiede nel decreto di aggiornamento delle graduatorie di chiarire ai sensi della normativa richiamata nel caso di contenzioso quanto sopra ricordato. Nel frattempo, si rimetterà nuovamente alla SS. UU. la questione della giurisdizione per una riesamina della questione.
Infine, in merito al contenzioso seriale relativo alla stabilizzazione del personale precario in servizio per un triennio presso le istituzioni scolastiche su posti vacanti e disponibili,
si richiede
nel rispetto del direttiva comunitaria 1999/70/CE, del c.1, art.1, L. 167/09,  dell’art. 49, L. 133/08, del c. 519, L. 244/07, del c.4-bis, art.5, d.lgs. 368/01, come richiamato anche dal Governo italiano nella memoria presentata dall’avvocatura dello Stato nella causa discussa presso la Corte Europea con Sentenza del 22/12/2010, nelle cause riunite C-444/09 e C-456/09,
l’adozione di un provvedimento che consenta a domanda, la stabilizzazione del personale scolastico in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2011 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni devono essere autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.


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