Sui diplomi magistrali un ricorso infondato
Data: Venerdì, 01 aprile 2011 ore 07:08:03 CEST Argomento: Sindacati
E’ stata segnalata
alla CISL Scuola l’attivazione di ricorsi al TAR Lazio contro il
regolamento sulla “formazione iniziale dei docenti”, aventi per oggetto
le modalità di svolgimento del TFA (tirocinio formativo attivo), di cui
si contestano sia la previsione di un numero programmato, sia l’obbligo
di accedervi attraverso prove selettive. E’ prevista, inoltre,
un’ulteriore motivazione, che riguarda specificamente i docenti
provvisti del diploma magistrale, titolo di cui il nuovo regolamento,
ad avviso dei promotori del ricorso, avrebbe abrogato il valore legale.
Quest’ultima affermazione è assolutamente priva di fondamento
giuridico, perché in nessuna parte del regolamento si fa cenno alla
validità dei titoli di studio conseguiti in esito ai percorsi dell’“ex
istituto magistrale”.
Il valore legale del diploma è
permanente
Si ricorda che nel D.M. 10.3.1997, con cui veniva disposta la
soppressione degli istituti e delle scuole magistrali, all’art. 2,
comma 1, si riconosce in via permanente il valore legale dei titoli di
studio conseguiti con la frequenza dei corsi iniziati entro l’a.s.
1997/98 o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001/02; detti titoli di
studio, si aggiunge, consentono di partecipare ai concorsi ordinari per
la scuola materna ed elementare (oggi infanzia e primaria). Il
principio è stato poi ribadito anche nell’art. 15, comma 7, del dPR
23.7.1998 n. 323 (regolamento esami di stato).
Le graduatorie sono chiuse
Parimenti infondata è la rivendicazione di benefici correlati a tale
riconoscimento di validità, che secondo i promotori consisterebbero
nella possibilità di essere inseriti nelle “graduatorie ad
esaurimento”. A parte l’assurdo di ipotizzare ingressi in graduatorie
chiuse per legge, è bene precisare che il valore abilitante del diploma
magistrale non ha mai costituito requisito sufficiente per accedere
alle allora “graduatorie permanenti”, per le quali si richiedeva,
infatti, il superamento di un concorso per titoli ed esami (o in
alternativa di una sessione riservata di idoneità).
Restano “aperte” le graduatorie d’istituto e i concorsi
La validità “perenne” del valore legale esclude che si possa ipotizzare
il venir meno della possibilità di accedere, anche in futuro, alle
graduatorie di circolo o d’istituto di terza fascia, così come
attualmente possono fare i possessori di diploma magistrale.
Che utilità avrebbe, quindi, l’ulteriore titolo conseguibile al termine
dei corsi di cui al comma 16 dell’art. 15 del D.M. 249/10? Per quanto
sopra descritto, è evidente che potrà consentire a chi ne sarà in
possesso di accedere all’attuale seconda fascia delle graduatorie di
istituto.
I possessori del solo diploma accederanno, come avviene oggi, alla
terza fascia, conservando, inoltre, come previsto dal D.M. 10.3.1997,
il diritto di partecipare ad eventuali concorsi ordinari.
Di doman non c’e’ certezza?
Questo è quanto discende dall’attuale quadro normativo. Soltanto nel
caso in cui la nuova normativa in fieri sul reclutamento dovesse
escludere tale possibilità (cosa che al momento non risulta alla CISL
Scuola avvalorata nemmeno in ipotesi) si porrebbero i presupposti per
impugnative che ad oggi risultano invece assolutamente non proponibili,
mancando l’oggetto di impugnazione.
Queste considerazioni tengono conto anche delle non poche
interlocuzioni svolte nei confronti dell’Amministrazione fin dal
momento in cui - in sede di espressione di parere sulla bozza del
regolamento - la CISL Scuola ha evidenziato come impropria la
previsione di percorsi definiti come “abilitanti” e destinati a
personale già in possesso di abilitazione. Non pochi equivoci sono
peraltro sorti, in passato, nell’uso dei termini “abilitazione” e
“idoneità” in ordine alla definizione dei requisiti di accesso alle
graduatorie per i docenti dell’allora scuola elementare.
La CISL Scuola- da sempre convinta sostenitrice della valenza
pienamente abilitante dei diplomi magistrali, con tutto ciò che da
questo consegue in termini di diritto ad accedere alle procedure di
reclutamento - non mancherà di attivarsi opportunamente qualora ci
fosse anche il minimo sentore di orientamenti che si muovano in
direzione difforme da quella che la CISL Scuola medesima ritiene
corretta e giuridicamente fondata. (da CislScuola)
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