Le Sentenze di Siena, Livorno e Genova un “Laboratorio sperimentale di legalità“ anche per gli Ata
Data: Lunedì, 28 marzo 2011 ore 18:30:00 CEST Argomento: Redazione
Si rappresenta alle
SS. LL., ma soprattutto al buon senso di chi ci rappresenta, che ormai
si ravvisano elementi sufficienti per chiedere al M.I.U.R., una
convocazione urgente in presenza delle forze sindacali, affinché si
scongiurino proprio quei contenziosi, che erano già da tempo nell’aria,
e che si stanno tramutando in una tempesta di ricorsi senza precedenti,
nella storia repubblicana di questo Paese. Le notizie diffuse in data
odierna rafforzano la convinzione che soltanto una legge di
stabilizzazione, possa permetterà di allentare tale tensione sociale,
che badate bene, non è destinata a diminuire.
Risulterebbe devastante per il M.I.U.R. e per il M.E.F. se le sentenze
che saranno emesse in futuro, si uniformassero ai dispositivi dei
Tribunali del Lavoro sopra menzionati e in particolare a quello di
Livorno del 14 marzo 2011.
L’orientamento del Giudice del Lavoro non lascia dubbi,
sull’interpretazione del danno causato al lavoratore dalla mancata
trasformazione del contratto a durata indeterminata, tant’è che l’abuso
di contratto a tempo determinato risarcibile come danno, viene inteso
in una maniera innovativa in una delle ultime sentenze del Tribunale
del Lavoro di Livorno, così come appreso dai mass media :
“il danno che provoca al contraente va risarcito dall’Amministrazione,
e il risarcimento non legittima la reiterazione (come invece fin qui è
stato in applicazione dell’art. 36 comma 5 del D.lgs 165/2001, il Testo
Unico per il pubblico impiego).Gli abusi di reiterazione di contratti a
termine “segnano in termini negativi” la qualità della vita dei
lavoratori, che l’Amministrazione Pubblica è tenuta a tutelare
effettuando una ricostruzione di carriera corretta in termini
retributivi e contributivi. In sostanza, non resta che l’assunzione a
t.i., ed è giunto il momento che l’Amministrazione se ne renda conto”.
Ribadendo la mia contrarietà a forme di lavoro flessibili, che
consentano l’illegittima apposizione del termine a contratti di lavoro
stipulati con il M.I.U.R. e reiterati in successione per più di tre
anni, (Direttiva Comunitaria 1999/70/CE recepita dal D.Lgs. 368/01),
previa assunzione mediante procedure selettive di natura concorsuale,
previste a norma di legge, invito le forze politiche e sindacali, a
comprenderne più in profondità i contenuti, nel rispetto dei principi
comunitari e della carta Costituzionale e a porne rimedio attraverso
una legge di stabilizzazione.
Mario Di Nuzzo
redazione@aetnanet.org
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