Le Sentenze di Siena, Livorno e Genova un “Laboratorio sperimentale di legalità“ anche per gli Ata
Data: Lunedì, 28 marzo 2011 ore 18:30:00 CEST
Argomento: Redazione


Si rappresenta alle SS. LL., ma soprattutto al buon senso di chi ci rappresenta, che ormai si ravvisano elementi sufficienti per chiedere al M.I.U.R., una convocazione urgente in presenza delle forze sindacali, affinché si scongiurino proprio quei contenziosi, che erano già da tempo nell’aria, e che si stanno tramutando in una tempesta di ricorsi senza precedenti, nella storia repubblicana di questo Paese. Le notizie diffuse in data odierna rafforzano la convinzione che soltanto una legge di stabilizzazione, possa permetterà di allentare tale tensione sociale, che badate bene, non è destinata a diminuire.
Risulterebbe devastante per il M.I.U.R. e per il M.E.F. se le sentenze che saranno emesse in futuro, si uniformassero ai dispositivi dei Tribunali del Lavoro sopra menzionati e in particolare a quello di Livorno del 14 marzo 2011.
L’orientamento del Giudice del Lavoro non lascia dubbi, sull’interpretazione del danno causato al lavoratore dalla mancata trasformazione del contratto a durata indeterminata, tant’è che l’abuso di contratto a tempo determinato risarcibile come danno, viene inteso in una maniera innovativa in una delle ultime sentenze del Tribunale del Lavoro di Livorno, così come appreso dai mass media :
“il danno che provoca al contraente va risarcito dall’Amministrazione, e il risarcimento non legittima la reiterazione (come invece fin qui è stato in applicazione dell’art. 36 comma 5 del D.lgs 165/2001, il Testo Unico per il pubblico impiego).Gli abusi di reiterazione di contratti a termine “segnano in termini negativi” la qualità della vita dei lavoratori, che l’Amministrazione Pubblica è tenuta a tutelare effettuando una ricostruzione di carriera corretta in termini retributivi e contributivi. In sostanza, non resta che l’assunzione a t.i., ed è giunto il momento che l’Amministrazione se ne renda conto”.
Ribadendo la mia contrarietà a forme di lavoro flessibili, che consentano l’illegittima apposizione del termine a contratti di lavoro stipulati con il M.I.U.R. e reiterati in successione per più di tre anni, (Direttiva Comunitaria 1999/70/CE recepita dal D.Lgs. 368/01), previa assunzione mediante procedure selettive di natura concorsuale, previste a norma di legge, invito le forze politiche e sindacali, a comprenderne più in profondità i contenuti, nel rispetto dei principi comunitari e della carta Costituzionale e a porne rimedio attraverso una legge di stabilizzazione. 

Mario Di Nuzzo
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