La condanna del Miur al risarcimento di 450mila euro e la proposta di legge del Pd per la stabilizzazione del personale docente e Ata
Data: Lunedì, 28 marzo 2011 ore 08:29:56 CEST
Argomento: Sindacati


Questa è la sentenza del tribunale di Genova in risposta alla richiesta di 15 precari della UIL. Entro l’anno saranno discusse le 8.000 cause intentate dall’Anief nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE e dal decreto legislativo 368/01 e 165/2001. A rischio le casse dello Stato per risarcimenti per 500.000.000 milioni di euro, due finanziarie.
Sono più di 200.000 i supplenti annuali tra personale docente e ata che ogni anno hanno un contratto al 30 giugno o al 31 agosto per garantire il regolare funzionamento dell’amministrazione scolastica, il 15% del personale in servizio, di cui la metà su posti vacanti e disponibili, senza alcun titolare, posti che ai sensi dell’art. 49 della legge 133/2008 devono essere esclusivamente dati in ruolo. Anief, pertanto, chiede la discussione e l’approvazione con urgenza della proposta di legge n. 3920 presentata dall’on. Russo (PD) per risolvere il contenzioso seriale ed evitare un ingente danno erariale.                
 Secondo il presidente nazionale ANIEF Marcello Pacifico, nonostante il c.1 dell’art.1 della Legge 167/09,  il c. 519 della Legge 244/07 e il c.4-bis dell’art.5 del D.L. 368/01 prevedono l’immissione in ruolo del personale docente che ha prestato servizio per tre anni consecutivi a tempo determinato presso la P.A., e risultano vacanti e disponibili 108.000 posti per il personale docente e ata, ancora ad oggi il tasso di precarietà per il funzionamento ordinario della scuola si attesta al 15% con grave pregiudizio dell’efficienza del servizio erogato. Sebbene diversi posti siano vacanti e disponibili, ai sensi dell’art.4 della Legge 124/99 e dell’art.1 del D.M. 430/00, e debbano essere assegnati per la prima volta in supplenza annuale, ovvero al 31 Agosto, in realtà, più di 20.000 cattedre sono assegnate illegittimamente al 30 giugno. Mentre l’art.53 della Legge 312/80 prevede gli scatti biennali di anzianità per il personale precario, ancora per gli anni precedenti è stato negato tale diritto.
Sono, comunque, più di 20.000 i ricorrenti che si sono rivolti alle diverse organizzazioni sindacali per richiedere il rispetto della normativa comunitaria e della normativa nazionale. Ora i giudici sanzionano per la prima volta pesantemente il ministero per la violazione di norme imperative. Ma il risarcimento non è tutto, dovendo l’Amministrazione Pubblica effettuare una ricostruzione di carriera corretta in termini retributivi e contributivi. In tale senso si è pronunciato (sentenza 699 del 25 gennaio) il tribunale di Siena e più di recente (14 marzo 2011) il giudice del lavoro del tribunale di Livorno: la reiterazione dei contratti a termine segnano in termini negativi la qualità della vita dei lavoratori provocando un danno che l’Amministrazione deve risarcire (art.36 comma 5 D.lgs 165/2001). E’ evidente che dall’istituire illegittimamente contratti a termine reiterati, la P.A. non potrà più ricavare risparmi, ed anzi dilaterà la spesa gravandola dei risarcimenti e delle spese di giudizio in un numero di casi che diventerà esponenziale. Quindi i precari con tre anni di servizio devono essere stabilizzati. Recentemente ancora una volta la Corte di giustizia europea ha confermato la parità di diritti tra personale precario e di ruolo. Nel frattempo, gli uffici del Miur sono nel caos a seguito delle migliaia di lettere interruttive giunte contestualmente alle richieste di accesso agli atti, a cui spesso gli ambiti territoriali rispondono in maniera elusiva o poco chiara. Dopo la sentenza del tribunale di Viterbo, infine, che riteneva la giurisprudenza comunitaria non applicabile al personale precario della scuola, la Corte Europea con Sentenza del 22/12/2010, nelle cause riunite C-444/09 e C-456/09, fa chiarezza e ribadisce il divieto di discriminazione tra lavoratori di ruolo e lavoratori con contratto a tempo determinato, nell’attribuzione degli scatti di anzianità. In un’altra sentenza della Corte Europea i giudici hanno ripreso i temi sviluppati dall’avvocatura dello Stato italiano, in materia “A tale proposito, nelle sue osservazioni scritte il governo italiano ha sottolineato, in particolare, che l’art. 5 del d. lgs. n. 368/2001, quale modificato nel 2007, al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, ha aggiunto una durata massima oltre la quale il contratto di lavoro è ritenuto concluso a tempo indeterminato e ha introdotto, a favore del lavoratore che ha prestato lavoro per un periodo superiore a sei mesi, un diritto di priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, l’art. 36, quinto comma, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato nel 2008, prevedrebbe, oltre al diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno subìto a causa della violazione di norme imperative e all’obbligo del datore di lavoro responsabile di restituire all’amministrazione le somme versate a tale titolo quando la violazione sia dolosa o derivi da colpa grave, l’impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale del responsabile, nonché la presa in considerazione di detta violazione in sede di valutazione del suo operato.”
La proposta di legge
XVI LEGISLATURA
 
CAMERA DEI DEPUTATI
 
 
 
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati RUSSO ANTONINO,
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI NELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
Onorevoli colleghi,
la situazione della precarietà nella scuola italiana è drammatica, mette a rischio la continuità didattica, l’attività ordinaria di insegnamento e di formazione garantita dallo Stato ai cittadini, grazie al persistente utilizzo di personale specializzato a tempo determinato.
L’accordo quadro comunitario in materia di diritto al lavoro, introdotto dalla direttiva 1999/70/CE, vieta a ogni Stato membro di predisporre iniziative legislative finalizzate a realizzare disparità di trattamento tra personale a tempo determinato. Le sentenze della Corte di Giustizia Europea del 4 luglio 2006 su procedimento C. 212/04, del 7 settembre 2006 su procedimento C. 53/04, del 134 settembre 2007 su procedimento C. 307/2005 confermano tale indirizzo che, in verità, è stato recepito nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ma, purtroppo, mai attuato nel comparto della scuola, a differenza di quanto previsto dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, per altri comparti della pubblica amministrazione.
Decine di migliaia di precari tra docenti e personale tecnico, all’inizio di ogni anno scolastico, garantiscono, come supplenti, l’avvio dell’anno scolastico nelle scuole. Migliaia di docenti hanno conseguito l’abilitazione in Italia con corsi organizzati dalle Università a numero chiuso, ma continuano a rimanere fuori dalle graduatorie ad esaurimento, mentre i loro colleghi abilitati all’estero ne sono inseriti a pieno titolo.
La norma stabilisce alcuni criteri per la stabilizzazione del personale docente e del personale Ata, e per l’inserimento di personale docente nelle graduatorie ad esaurimento nel rispetto della normativa comunitaria.
Per quanto riguarda il personale docente e Ata della scuola che ha superato un concorso per titoli ed esami, si tratta di personale inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.   (da Anief)

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