La condanna del Miur al risarcimento di 450mila euro e la proposta di legge del Pd per la stabilizzazione del personale docente e Ata
Data: Lunedì, 28 marzo 2011 ore 08:29:56 CEST Argomento: Sindacati
Questa è la sentenza
del tribunale di Genova in risposta alla richiesta di 15 precari della
UIL. Entro l’anno saranno discusse le 8.000 cause intentate dall’Anief
nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE e dal
decreto legislativo 368/01 e 165/2001. A rischio le casse dello Stato
per risarcimenti per 500.000.000 milioni di euro, due finanziarie.
Sono più di 200.000 i supplenti annuali tra personale docente e ata che
ogni anno hanno un contratto al 30 giugno o al 31 agosto per garantire
il regolare funzionamento dell’amministrazione scolastica, il 15% del
personale in servizio, di cui la metà su posti vacanti e disponibili,
senza alcun titolare, posti che ai sensi dell’art. 49 della legge
133/2008 devono essere esclusivamente dati in ruolo. Anief, pertanto,
chiede la discussione e l’approvazione con urgenza della proposta di
legge n. 3920 presentata dall’on. Russo (PD) per risolvere il
contenzioso seriale ed evitare un ingente danno
erariale.
Secondo il presidente nazionale ANIEF Marcello Pacifico,
nonostante il c.1 dell’art.1 della Legge 167/09, il c. 519 della
Legge 244/07 e il c.4-bis dell’art.5 del D.L. 368/01 prevedono
l’immissione in ruolo del personale docente che ha prestato servizio
per tre anni consecutivi a tempo determinato presso la P.A., e
risultano vacanti e disponibili 108.000 posti per il personale docente
e ata, ancora ad oggi il tasso di precarietà per il funzionamento
ordinario della scuola si attesta al 15% con grave pregiudizio
dell’efficienza del servizio erogato. Sebbene diversi posti siano
vacanti e disponibili, ai sensi dell’art.4 della Legge 124/99 e
dell’art.1 del D.M. 430/00, e debbano essere assegnati per la prima
volta in supplenza annuale, ovvero al 31 Agosto, in realtà, più di
20.000 cattedre sono assegnate illegittimamente al 30 giugno. Mentre
l’art.53 della Legge 312/80 prevede gli scatti biennali di anzianità
per il personale precario, ancora per gli anni precedenti è stato
negato tale diritto.
Sono, comunque, più di 20.000 i ricorrenti che si sono rivolti alle
diverse organizzazioni sindacali per richiedere il rispetto della
normativa comunitaria e della normativa nazionale. Ora i giudici
sanzionano per la prima volta pesantemente il ministero per la
violazione di norme imperative. Ma il risarcimento non è tutto, dovendo
l’Amministrazione Pubblica effettuare una ricostruzione di carriera
corretta in termini retributivi e contributivi. In tale senso si è
pronunciato (sentenza 699 del 25 gennaio) il tribunale di Siena e più
di recente (14 marzo 2011) il giudice del lavoro del tribunale di
Livorno: la reiterazione dei contratti a termine segnano in termini
negativi la qualità della vita dei lavoratori provocando un danno che
l’Amministrazione deve risarcire (art.36 comma 5 D.lgs 165/2001). E’
evidente che dall’istituire illegittimamente contratti a termine
reiterati, la P.A. non potrà più ricavare risparmi, ed anzi dilaterà la
spesa gravandola dei risarcimenti e delle spese di giudizio in un
numero di casi che diventerà esponenziale. Quindi i precari con tre
anni di servizio devono essere stabilizzati. Recentemente ancora una
volta la Corte di giustizia europea ha confermato la parità di diritti
tra personale precario e di ruolo. Nel frattempo, gli uffici del Miur
sono nel caos a seguito delle migliaia di lettere interruttive giunte
contestualmente alle richieste di accesso agli atti, a cui spesso gli
ambiti territoriali rispondono in maniera elusiva o poco chiara. Dopo
la sentenza del tribunale di Viterbo, infine, che riteneva la
giurisprudenza comunitaria non applicabile al personale precario della
scuola, la Corte Europea con Sentenza del 22/12/2010, nelle cause
riunite C-444/09 e C-456/09, fa chiarezza e ribadisce il divieto di
discriminazione tra lavoratori di ruolo e lavoratori con contratto a
tempo determinato, nell’attribuzione degli scatti di anzianità. In
un’altra sentenza della Corte Europea i giudici hanno ripreso i temi
sviluppati dall’avvocatura dello Stato italiano, in materia “A tale
proposito, nelle sue osservazioni scritte il governo italiano ha
sottolineato, in particolare, che l’art. 5 del d. lgs.
n. 368/2001, quale modificato nel 2007, al fine di evitare il
ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore
pubblico, ha aggiunto una durata massima oltre la quale il contratto di
lavoro è ritenuto concluso a tempo indeterminato e ha introdotto, a
favore del lavoratore che ha prestato lavoro per un periodo superiore a
sei mesi, un diritto di priorità nelle assunzioni a tempo
indeterminato. Inoltre, l’art. 36, quinto comma, del d.lgs.
n. 165/2001, come modificato nel 2008, prevedrebbe, oltre al
diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno subìto a
causa della violazione di norme imperative e all’obbligo del datore di
lavoro responsabile di restituire all’amministrazione le somme versate
a tale titolo quando la violazione sia dolosa o derivi da colpa grave,
l’impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale del
responsabile, nonché la presa in considerazione di detta violazione in
sede di valutazione del suo operato.”
La proposta di legge
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati RUSSO ANTONINO,
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI NELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
Onorevoli colleghi,
la situazione della precarietà nella scuola italiana è drammatica,
mette a rischio la continuità didattica, l’attività ordinaria di
insegnamento e di formazione garantita dallo Stato ai cittadini, grazie
al persistente utilizzo di personale specializzato a tempo determinato.
L’accordo quadro comunitario in materia di diritto al lavoro,
introdotto dalla direttiva 1999/70/CE, vieta a ogni Stato membro di
predisporre iniziative legislative finalizzate a realizzare disparità
di trattamento tra personale a tempo determinato. Le sentenze della
Corte di Giustizia Europea del 4 luglio 2006 su procedimento C. 212/04,
del 7 settembre 2006 su procedimento C. 53/04, del 134 settembre 2007
su procedimento C. 307/2005 confermano tale indirizzo che, in verità, è
stato recepito nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6
settembre 2001, n. 368, ma, purtroppo, mai attuato nel comparto della
scuola, a differenza di quanto previsto dalla legge 26 dicembre 2006,
n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, per altri comparti della
pubblica amministrazione.
Decine di migliaia di precari tra docenti e personale tecnico,
all’inizio di ogni anno scolastico, garantiscono, come supplenti,
l’avvio dell’anno scolastico nelle scuole. Migliaia di docenti hanno
conseguito l’abilitazione in Italia con corsi organizzati dalle
Università a numero chiuso, ma continuano a rimanere fuori dalle
graduatorie ad esaurimento, mentre i loro colleghi abilitati all’estero
ne sono inseriti a pieno titolo.
La norma stabilisce alcuni criteri per la stabilizzazione del personale
docente e del personale Ata, e per l’inserimento di personale docente
nelle graduatorie ad esaurimento nel rispetto della normativa
comunitaria.
Per quanto riguarda il personale docente e Ata della scuola che ha
superato un concorso per titoli ed esami, si tratta di personale
inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste
dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di
cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. (da
Anief)
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