Maxirisarcimento per 15 precari della scuola - Un disastro annunciato
Data: Domenica, 27 marzo 2011 ore 14:00:00 CEST Argomento: Rassegna stampa
Il precariato come
"risparmio" sul costo del lavoro nella scuola rischia di trasformarsi
in un boomerang dal peso insostenibile. Il Tribunale del Lavoro di
Genova, infatti, ha condannato il dicastero di viale Trastevere a
risarcire, con circa 500mila euro, 15 lavoratori precari della scuola
che avevano fatto ricorso, attraverso l'azione legale promossa dalla
Uil, per la loro mancata stabilizzazione. E il ministero
dell'Istruzione già cerca i rimedi.
A ogni lavoratore, il giudice monocratico Marcello Basilico – nel
dispositivo 520/2011 della sentenza, manca ancora il deposito delle
motivazioni – ha riconosciuto un risarcimento del danno di circa 30
mila euro a persona, pari a 15 mensilità, oltre a diversi arretrati. In
particolare, il giudice ha stabilito, per i 15 lavoratori precari, il
riconoscimento degli stessi diritti economici del personale di ruolo,
quindi, del percorso di carriera e delle anzianità
professionali;
l'illegittimità dei contratti a cui sono stati costretti i
lavoratori precari (tre annualità di contratto a termine per coprire
sedi vacanti) e, quindi, il riconoscimento di 15 mensilità per ogni
lavoratore, quale risarcimento del danno per la mancata immissione in
ruolo.
«In Liguria – ha spiegato Corrado Artale, segretario generale della Uil
Scuola Liguria – hanno presentato ricorso circa 450 lavoratori solo tra
le province di Genova, Imperia e Savona. Inoltre, per fare ricorso c'è
tempo sino al 31 dicembre». «È una sentenza fondamentale nel panorama
del precariato – ha affermato l'avvocato, Massimo Pistilli – perchè
afferma l'illiceità della reiterazione di contratti a termine rinnovati
per almeno tre anni finalizzati a coprire sedi vacanti. Riguarda,
quindi, circa l'80% dei 140mila precari della Pa». Se un risarcimento
di questo genere dovese essere pronunciato per solo 100mila precari
l'esoborso per lo Stato sarebbe di circa tre miliardi. Cifra che
potrebbe raddoppiare se si prendessero in considerazione anche i non
docenti.
Luciano Chiappetta, direttore generale del personale Miur, dichiara che
«il dicastero ricorrerà in appello per andare fino in fondo». Inoltre,
nei prossimi giorni si svolgerà una riunione per valutare il caso
Genova. Martedì – ma era già fissato in agenda – un vertice
sindacati-ministero affronterà il nodo delle graduatorie dei precari.
Ma se il numero dei soggetti potenzialmente interessati alla sentenza
fosse molto elevato si potrebbe arrivare a una soluzione normativa.
La sentenza del Tribunale di Genova fa leva sull'immediata precettività
della direttiva 1999/70/Ce, che fissa alcuni principi comuni a tutti
gli Stati Ue in materia di lavoro a tempo determinato.
L'interpretazione data dal giudice genovese ha un impatto molto forte
perchè si assume la responsabilità di disapliccare la legge statale e
pienamente vigente n. 124/1999.
Secondo il Tribunale di Genova, la legislazione italiana – con questa
norma speciale – consente al ministero dell'Istruzione di assumere
annualmente, con contratti a termine, i docenti di cui ha bisogno per
coprire le scoperture annuali di organico. Ma la norma non prevede
l'obbligo di applicare i limiti che devono essere rispettati, nel
settore privato, dal datore di lavoro che utilizza un lavoratore a
termine (cioè, l'obbligo di indicare la causale, il carattere
temporaneo e non stabile delle esigenze di ricorso al contratto, la
limitazione del periodo di durata massima del rapporto). La mancata
previsione di queste limitazioni, secondo il Tribunale di Genova (e
secondo altri tribunali che nei mesi prcedenti hanno tratto conclusioni
analoghe) rende incompatibile la disciplina nazionale con la direttiva
comunitaria, che alla clausola n. 5 prevede l'obbligo per ciascuno
Stato membro di contenere il ricorso eccessivo ai contratti a termine.
Questo contrasto tra legge 124/1999 e direttiva comunitaria – sempre
secondo la sentenza – va risolto disapplicando la normativa nazionale.
A ciò si aggiunge che, secondo la pronuncia, quando il ricorso allo
stesso docente è ripetuto nel tempo, si deve presumere che sussista un
fabbisogno stabile e non episodico della sua prestazione. Il risultato
del ragionamento è che quando la scuola rinnova più volte un contratto
a termine, si trova in una situazione di suo utilizzo illegittimo . Se
si fosse nel privato, la conseguenza sarebbe il diritto all'assunzione
del lavoratore. Trattandosi del settore pubblico, il giudice applica la
sanzione per utilizzo irregolare del lavoro flessibile: il risarcimento
danni.
(di Laura Cavestri e Giampiero Falasca
http://www.ilsole24ore.com)
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