Graduatorie: il Miur prende tempo sul pettine.Anief diffida i direttori degli UU.SS.RR.
Data: Sabato, 26 marzo 2011 ore 08:03:16 CET Argomento: Sindacati
Anief diffida i
direttori degli UU.SS.RR. dal non agire in quanto corresponsabili di
danno erariale alle casse dello Stato, mettendo a conoscenza le Procure
generali della Corte dei conti.
Con una nota riservata, di fronte alla possibile nuova attività
commissariale, il D. G. del MIUR Chiappetta avrebbe invitato i
dirigenti degli uffici periferici ancora una volta a soprassedere,
considerato il nuovo orientamento sulla giurisdizione esclusiva del
giudice del lavoro per le graduatorie del personale docente e la
possibile riassunzione dei processi pendenti al Tar Lazio. Per il Miur,
dunque, l’inserimento a pettine con tutti gli effetti connessi (stipula
dei contratti a t. d. e a t. i. e relativa nomina giuridica ed
economica), si farà soltanto se anche il nuovo giudice del lavoro
riterrà validi i procedimenti cautelari precedentemente espressi e
confermerà nel merito il giudizio cautelare dei giudici amministrativi.
Anief, pur valutando scontato l’esito del contenzioso seriale promosso
viste la recente pronuncia anche del Giudice delle leggi, tuttavia,
alla luce proprio della legge sulla translatio iudicii (art. 59, L.
69/2009 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2007)
ritiene che le ordinanze commissariali non sospese dal Consiglio di
Stato debbano essere immediatamente eseguite nelle more della possibile
riassunzione dei ricorsi al Giudice del lavoro (riassunzione peraltro
ancora non richiesta per i ricorsi relativi ai commissariamenti
attivi). La norma, infatti, prevede che “sono fatti salvi gli effetti
sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice
di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin
dall'instaurazione del primo giudizio”, mentre la Costituzione (artt.
24 e 111) tutela il diritto delle parti ad ottenere una risposta,
affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della
loro contesa.
Considerata la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011, inoltre,
Anief ritiene che tutti i ricorrenti al Tar del Lazio come al
Presidente della Repubblica debbano essere messi subito
dall’Amministrazione nella condizione di poter stipulare, senza
ulteriore indugio, i mancati contratti qualora siano individuati come
aventi diritto e che tutti i docenti possano spostarsi e aggiornare il
proprio punteggio all’atto del nuovo aggiornamento delle graduatorie.
Pertanto, se resterà confermato tale nuovo atteggiamento
dell’amministrazione, discordante rispetto alla precedente missiva
ricevuta, in attesa di una convocazione urgente, Anief provvederà a
diffidare:
- i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali dal non applicare gli
ordini del commissario ad acta,
- il Direttore generale Chiappetta dal non favorire una soluzione
amministrativa per la corretta esecuzione della sentenza della Corte
Costituzionale,
- il commissario ad acta dal non denunciare alle autorità competenti la
mancata osservanza di un ordine del giudice, informandone le Corti dei
Conti territoriali.
Trascorso il termine di 7 giorni dalla ricezione della diffida, in
presenza del rinnovato comportamento omissivo, Anief denuncerà la
responsabilità dei dirigenti dell’amministrazione centrale e periferica
per disorganizzazione o per cattiva organizzazione degli uffici alle
competenti Procure della Repubblica della Corte dei Conti, visto il
perdurante danno erariale (ex plurimis, Corte Conti, Sez. II app., 14
gennaio 1997, n. 2), al fine di individuare in loro capo anche le
sanzioni previste dall’art. 21 del decreto legislativo 165/01 come
modificato dall’art. 41 del decreto legislativo 150/2009.
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