ANCORA UNA STRANA E TORTUOSA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE SUL CONCORSO SICILIANO A PRESIDE
Data: Giovedì, 24 marzo 2011 ore 00:11:15 CET
Argomento: Sindacati


Le sezioni Unite della Cassazione  hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai 416 vincitori del concorso, poiché non sono stati parte nel giudizio conclusosi con le note sentenze di annullamento rese dal CGA nel 2009: la loro posizione di terzi (che, lo ricordiamo, legittima la spiegata opposizione tutt’ora pendente avanti il CGA) nei cui confronti non è mai stato integrato il contraddittorio, preclude l’accoglimento del ricorso, escludendo che la Suprema Corte possa pronunziarsi sul merito della intricata ed assurda vicenda.
Alla cassazione infatti i 416 presidi avevano chiesto di cassare la sentenza assurda del CGA Sicilia per mancata integrazione del contraddittorio, violazione dell'art. 111 giusto processo e difetto di giurisdizione in quanto titolari di posizioni giuridiche scaturite dai contratti.
Nessun giudizio di conferma delle sentenze del CGA, o di disvalore nei confronti della vicenda concorsuale, pertanto, promana dal Supremo Organo Giudiziario, come, all’opposto, erroneamente e falsamente ritenuto  dall’autore del’articolo, che invitiamo, pertanto, a leggere direttamente i pronunciamenti di cui scrive onde evitare riflessioni poco appropriate ed errate nei contenuti, con il solo fine di alimentare inesistenti aspettative nei destinatari dell’informazione.
La motivazione dell'inammissibilità è stata dovuta esclusivamente al fatto che non essendo parte in causa l'ordinamento con riconosce titolo ad adire le sezioni unite, quindi non hanno espresso alcun pronunciamento sul merito, hanno semplicemente dichiarato l’ intervento dei 416 inammissibile, riconoscendo loro essere terzi e non parte in causa.
Hanno riconosciuto la posizione di terzi non destinatari diretti della sentenza. Spetterà quindi al Cga con l'opposizione di terzi esprimersi nel merito e speriamo che questo avvenga presto. Insomma un rimballo di competenze nella nostra patria del diritto dove il conflitto di attribuzione è questione vitale.
Del pari infondata si profila l’erronea informazione che altri CGA di altre regioni avrebbero confermato il pronunciamento del CGA Sicilia: tale organo esiste, come giudice di appello alternativo al Consiglio di Stato, solo in Sicilia, e proprio per questo si è pervenuti, attraverso i suoi pronunciamenti, ad uno sconvolgente contrasto con le decisioni rese sulla stessa vicenda proprio da quest’ultimo giudice, in modo radicalmente opposto, e nel solco della piena corrispondenza della procedura concorsuale siciliana a quella seguita in tutte le altre regioni d’Italia.
La confusione regna sovrana, soprattutto in chi, avendo ben letto e compreso il contenuto del pronunciamento, non riesce a rintracciare in nessuno dei punti proposti nel ricorso in Cassazione la validità del concorso in altre regioni, questione peraltro sollevabile esclusivamente avanti l’Adunanza Plenaria e non alle Sezioni Unite, sempre che si sia ben compresa la differenza tra i due organi giurisdizionali. Purtroppo per chi si cimenta in cose di diritto complicate come queste, pensando di parafrasarne le significanze, rischia di incappare in grossolane magre figure.
La penosa rassicurazione ai “ricorrenti (i bocciati) di un pronunciamento in loro favore, infine,
risulta semplicemente risibile, considerato che le Sezioni Unite si sono pronunciate sull’ammissibilità e non sul merito del gravame con una decisione che nessun effetto può sortire sulla vicenda né in positivo né in negativo per alcuna delle parti.
Quanto, infine, alla ripresa della procedura concorsuale da parte dell’USR Sicilia, è opportuno sottolineare che, come chiaramente sancito nel pronunciamento dell’Adunanza Plenaria, unica procedura  esperibile è quella prevista dalla legge 202, almeno finché la Corte Costituzionale non la dichiarerà incostituzionale
, e con le modifiche che, in tal caso, verrebbero ulteriormente introdotte dal Legislatore, sempre che tale evenienza possa accadere, cosa non certa anzi altamente improbabile: attualmente, come ha avuto modo di affermare l’Adunanza Plenaria, l’unica cosa certa è che la procedura prevista dal precedente bando di concorso non esiste più, in quanto integralmente sostituita da quella prevista dalla legge e dal decreto ministeriale applicativo, ed ogni futuro pronunciamento in merito non potrà che condurre, semmai, ad eventuale modifica e (o integrazione di tali atti normativi), con buona pace di chi ritiene, a torto, che possa bastare una improbabile declaratoria parziale o totale di incostituzionalità a far rivivere integralmente il previgente bando di concorso.
L’ultimo capitolo di questa vicenda si chiuderà, probabilmente, quando l’ultimo dei vincitori sarà collocato in pensione.
Nel frattempo le scuole siciliane da loro condotte continueranno a lavorare con costante impegno e professionalità, ed i ricorrenti (i bocciati) o meglio i loro mentori, faranno meglio ad approfondire le proprie conoscenze giuridiche al solo scopo di evitare ulteriori indebite mistificazioni.
Intanto allo scadere del trentesimo giorno la sospensiva del CGA decade e l'amministrazione potrà riavviare la procedura della legge 202, mentre qualcuno continua a pubblicare illusioni per i poveri bocciati.
Stiamo aspettando che si insedi la nuova dirigente nominata dell’USR Sicilia alla quale chiederemo subito che si riparta da dove altri hanno lasciato.







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