Corte Costituzionale: le regioni competenti su istituti di infanzia
Data: Martedě, 22 marzo 2011 ore 07:06:35 CET Argomento: Giurisprudenza
La disciplina per
istituire nuove scuole dell'infanzia, nuove sezioni della scuola
dell'infanzia per stabilirne la composizione spetta alle Regioni e non
allo Stato.
E' invece statale la competenza sui criteri in base ai quali devono
rispondere l'istituzione e il funzionamento delle scuole del 1/o ciclo.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale che, con la sentenza n.92, ha in
parte accolto 2 ricorsi con cui Toscana e Piemonte avevano sollevato
conflitto di attribuzione dinanzi alla
Consulta.
Toscana e Piemonte lamentavano la lesione di funzioni regionali
(art.117 della Costituzione) e il contrasto delle norme impugnate con
il principio di leale collaborazione (art.118) per la mancata
previsione della necessaria intesa con le Regioni e con il principio di
sussidiarieta'. La Consulta, a proposito di nuove scuole e di nuove
sezioni nelle scuole dell'infanzia gia' esistenti, cita una sua
precedente sentenza (n. 200 del 2009) secondo cui ''la materia attiene,
in materia diretta, al dimensionamento della rete scolastica sul
territorio''. Materia, questa, che spetta al ''legislatore regionale,
in quanto non riconducibile all'ambito delle norme generali
sull'istruzione''. La lesione delle competenza regionale e' dimostrata
anche dal fatto - scrive il giudice Alfonso Quaranta, redattore della
sentenza - che le norme impugnare sono ''chiaramente volte ad eliminare
o ridurre il disagio dell'utenza del servizio scolastico nei piccoli
Comuni, con una valutazione che non puo' prescindere dalle particolari
condizioni in cui versano le comunita' locali di ridotte dimensioni,
perche' insediate in territori montani o in piccole isole ovvero
comunque in comuni di dimensioni tali da essere privi di strutture
educative per la prima infanzia''.
Secondo la Consulta, dunque, e' ''del tutto ovvio che spetta alle
Regioni, nell'esercizio della loro competenza legislativa concorrente
in materia di istruzione pubblica, non disgiunta da rilevanti aspetti
di competenza regionale, di carattere esclusivo, in tema di servizi
sociali, l'adozione di misure volte alla riduzione del disagio di tali
particolari utenti del servizio scolastico''.
La Corte Costituzionale ha invece ritenuto infondate le censure mosse
dalle Regioni ai criteri per le scuole del primo ciclo: tale
disposizione - scrivono i giudici - ''puo' essere ricondotta, per il
suo contenuto sostanziale, all'attuazione di disposizioni che questa
Corte ha riconosciuto come ascrivibili alla materia delle norme
generali sull'istruzione, riservata alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato''. (ANSA)
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