Tagli alla scuola, il Tar Lazio li ritiene illegittimi e manda tutto alla Corte Costituzionale
Data: Venerdì, 18 marzo 2011 ore 11:52:50 CET Argomento: Giurisprudenza
Il Tar Lazio, sezione
terza bis, con ordinanza depositata il 14 marzo, ha accolto le censure
di costituzionalità dell’art. 64 del DL 112/2008, conv. in l. 133/2008,
in esecuzione del quale era stato emanato il DPR 119/2009 (piano
programmatico degli interventi di razionalizzazione dell’utilizzo delle
risorse umane e strumentali adottato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze).
La rideterminazione dell’organico del personale ATA aveva comportato la
soppressione di 44.500 posti dall’anno scolastico 2010/2011, dei quali,
10.452 posti di Assistente amministrativo, 3.965 posti di assistente
tecnico, 29.076 posti di collaboratore scolastico e 307 posti relativi
ad altri profili del personale
ATA.
Secondo i ricorrenti il legislatore avrebbe conferito una “delega in
bianco” all’Amministrazione, per l’esercizio del potere regolamentare
senza i necessari parametri e condizioni per il suo esercizio; avrebbe
perseguito finalità diverse da quelle di effettiva organizzazione del
servizio di istruzione, avendo invece mere finalità di risparmio di
spesa; avrebbe violato l’art. 97 della Cost. secondo cui i pubblici
uffici sono organizzati in forza di legge; avrebbe in definitiva posto
una disciplina eccedente il limite della competenza statale a dettare
norme generali sull’istruzione, ex art. 117 della Cost.
Di seguito, le tre questioni di costituzionalità sollevate dal Tar
Lazio (stralcio):
1. Eccesso di potere legislativo (violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione).
“I ricorrenti hanno censurato la norma, laddove si propone
espressamente di voler coniugare i tagli degli organici del personale
ATA con l’obiettivo della qualificazione e della valorizzazione del
personale scolastico, ma non reca alcuna specifica disciplina che sia
effettivamente riconducibile a tale ultimo obiettivo. In effetti …
mancando ogni espresso ed esplicito riferimento a parametri normativi
atti a tradursi in specifici precetti rivolti a limitare ed orientare
in senso attuativo l’esercizio del potere amministrativo, la
disposizione si risolve e si riduce in un mero omaggio alle esigenze di
cassa, ossia alle finalità di contenimento della spesa che
costituiscono, essenzialmente, il vero scopo della norma.
Invero, l’art. 64 in esame contiene solo una regolamentazione del
procedimento da utilizzarsi per l’attuazione concreta dei tagli, ma non
contiene alcuna prescrizione che colleghi funzionalmente la
effettuazione dei tagli all’organico con il fine dichiarato, ossia che
consenta, ad esempio, di ritenere disciplinato il metodo per
individuare gli eventuali sprechi, le dotazioni superflue, i necessari
processi di razionalizzazione, l’analisi della qualità dei servizi e le
possibili soluzioni per il mantenimento della qualità con minori
organici e così via.
… dunque, da un lato si dichiara di voler migliorare gli standards dei
servizi, dall’altro si detta una regolamentazione talmente
insufficiente che si rivela idonea inevitabilmente a presiedere
solamente aspetti formali del procedimento”.
2. Violazione della riserva di legge di cui all’art. 97 della
Costituzione.
“L’art. 97 della Costituzione riserva alla legge l’organizzazione dei
pubblici uffici. La riserva, seppure relativa, obbliga il legislatore a
determinare preventivamente (almeno) sufficienti criteri direttivi di
base e linee generali di disciplina della discrezionalità
amministrativa (Corte Cost. n. 350/07) che possono comunque essere
desunti anche da previdenti disposizioni di settore (Corte Cost. nr.
383/1998).
Già dall’esposizione che precede appare evidente che la disciplina di
cui all’art. 64 cit. è del tutto priva di ogni criterio direttivo che
serva a regolare l’esercizio del potere amministrativo, cui in sostanza
viene delegato l’intero apprezzamento circa la qualificazione del
servizio e la determinazione del quomodo dei tagli, fermi restando
solamente il risultato finale (abbattimento in percentuale
dell’organico) ed i tempi da osservarsi.
Come puntualmente e condivisibilmente dedotto dalla difesa di parte
ricorrente, alla discrezionalità amministrativa è attribuita una vera e
propria delega in bianco potendo l’Amministrazione determinare a
proprio esclusivo piacimento le nuove dotazioni ATA a livello
regionale, i rapporti tra alunni e singole qualifiche del personale
ATA, nonché su quali qualifiche debbano incidere le riduzioni, ed in
quale misura (tanto che la disciplina concretamente osservata – e
peraltro asseritamente violata, secondo i ricorrenti, come espongono
nell’ultima censura di ricorso – è contenuta solo nel regolamento
approvato con il DPR 119/2009).
Né risultano ricavabili da altre norme di legge ulteriori o integrativi
parametri cui conformare l’azione amministrativa: peraltro, la
peculiarità della questione che la norma in esame introduce, è tale che
in fatto non sono emersi in giudizio i parametri concretamente
osservati per dimensionare i tagli, avendo sostanzialmente
l’Amministrazione operato un generico riferimento ad indicatori o altre
risultanze istruttorie basate su elementi solamente “annunciati”, ma
non prodotti agli atti di causa, né altrimenti illustrati dalle difese
erariali. Ciò che è avvenuto in fatto…è la riprova evidente, sia pure
ex post, della mancanza di criteri direttivi nella norma legislativa
della cui legittimità si discute, con la conseguenza che il precetto
Costituzionale secondo il quale gli uffici della PA sono disciplinati
secondo la legge, è risultato sicuramente violato”.
3. Violazione del riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni
– violazione dell’art. 117 Cost.
“L’art. 64 DL 112/2008, ha inteso perseguire semplicemente degli
obiettivi finanziari e dunque non è, sotto tale profilo, in alcun modo
riconducibile alla potestà legislativa esclusiva statale in materia,
che è limitata alle norme generali sull’istruzione (comma 2, lett. “n”
dell’art. 117 Cost.); né può farsi rientrare nella legislazione
concorrente tra Stato e Regioni in ordine alla materia della
“istruzione”, nel cui ambito spetta allo Stato di fissare solamente i
principi fondamentali.
Invero, la scelta di operare tagli agli organici di personale
ausiliario in dotazione all’istituzione scolastica nel suo complesso
non incide neppure mediatamente sull’istruzione, attenendo
esclusivamente agli aspetti ausiliari e di servizio che, sia pure
funzionalmente collegati all’attività dell’insegnamento in senso
proprio, ne restano tuttavia logicamente, concettualmente ed
operativamente distinti, risolvendosi le due sfere, quella
dell’insegnamento e quella delle prestazioni ad esso ausiliarie, in
altrettante categorie organizzative concorrenti e coordinate, ma
ontologicamente diverse, tanto che il relativo personale è strutturato
in carriere e graduatorie diverse, con accessi diversi e senza alcuna
correlazione di carriera.
Va dunque condivisa la prospettazione di parte ricorrente che,
richiamati i precedenti arresti della Corte Costituzionale (sentenza
nr. 13/2004 che attribuisce la programmazione della rete scolastica
alla competenza concorrente tra Stato e Regioni; sentenza nr. 200/2009
in tema di norme generali sull’istruzione, che sono identificate in
quelle che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di
istruzione), denuncia per violazione dell’art. 117 Cost. la norma in
esame con argomento che non è manifestamente infondato” (Evasio
Speranza, Presidente; Paolo Restaino, Consigliere; Salvatore Gatto
Costantino, Referendario, Estensore). (da
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