Precari, le supplenze si possono accettare fino a 70 anni
Data: Venerdì, 18 marzo 2011 ore 08:39:12 CET Argomento: Redazione
Così
si è espresso il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di una
docente che aveva chiesto il reinserimento nella graduatoria
provinciale di Roma dopo che lo stesso Usp l’aveva esclusa a seguito
del compimento del suo 65esimo anno di età: le norme sul collocamento a
riposo d'ufficio vanno intese applicabili al solo personale di ruolo.
Intanto per l’aggiornamento delle graduatorie si parla di
aprile.
Se lo dice anche il Consiglio di Stato possiamo esserne sicuri: un
docente o un Ata precario non di ruolo possono continuare ad accettare
contratti di supplenza fino al compimento del 70esimo anno di età. La
pronuncia è arrivata in questi giorni, con la decisione n. 764/2011,
attraverso la quale si sottolinea che “è proprio il trattamento
“deteriore, - spiegano i giudici - sotto vari altri profili dello
status degli insegnanti non di ruolo, in quanto caratterizzato dalla
discontinuità e dalla instabilità del rapporto, che si riverberano
anche nel relativo trattamento pensionistico, a far apparire non
irragionevole che il legislatore abbia ritenuto, nel disciplinare lo
stato giuridico del personale insegnante di ruolo di ruolo di non
abrogare una disposizioni riequilibratrice che prevede per quello non
di ruolo un più elevato limite d’età per il trattenimento in servizio”.
La decisione conferma quanto già detto dal Tar del Lazio, che aveva
accolto il ricorso di una docente che aveva chiesto il reinserimento
nella graduatoria provinciale di Roma dopo che lo stesso Usp l’aveva
esclusa a seguito del compimento del suo 65esimo anno di età: il Miur,
nel difendere la decisione del suo ufficio periferico, aveva sostenuto
che la normativa vigente sulla pensione di vecchiaia del personale
della scuola, contenuta nell'art. 1, comma 1, decreto n. 351/1998,
sarebbe valsa anche per il personale non di ruolo. Il Consiglio di
Stato ha però respinto l'appello, confermando quanto già detto dal Tar,
facendo distinzione tra lavoratori di ruolo e non di ruolo.
Secondo l’avvocato Alberto Carluccio, che ha sostenuto diverse cause in
difesa del personale scolastico over 65, la decisione del Consiglio di
Stato “conferma integralmente il contenuto della Sentenza del TAR del
Lazio n. 7346/2005 stabilendo la permanente vigenza dell'art. 24 della
legge 160/55. Tale norma, infatti, prevede che l'insegnante non di
ruolo permane in servizio fino all'anno scolastico in cui compie i
settant'anni d'età. Non si applicano, quindi, le regole del c.d.
collocamento a riposo d'ufficio perché esse vanno intese applicabili al
solo personale di ruolo. Il limite di età di 70 anni ai sensi della
legge del 1955 non è stato, dunque, abrogato dall’art. 109 del D.P.R.
31 maggio 1974 n. 417 né, tantomeno dal testo unico in materia di
istruzione”.
L’espressione del Consiglio di Stato tende quindi a salvaguardare lo
status, per definizione poco garantito, dei lavoratori precari: il loro
rapporto di lavoro, infatti, è assoggettato a discontinuità e a mancate
garanzie sul futuro lavorativo. Penalizzarli ulteriormente,
equiparandoli a chi è di ruolo, sarebbe stato poco equo.
Intanto, rumors ministeriali indicano in aprile il mese più probabile
che darà il via all’aggiornamento biennale delle graduatorie ad
esaurimento: indiscrezioni indicano anche la possibilità di un paio di
trasferimenti a “pettine”. Alla luce delle ultime sentenze, che hanno
dato ragione alle diverse migliaia di ricorrenti, fare diversamente
(insistere con lo spostamento in “coda” per tutti coloro che chiedono
trasferimento) esporrebbe del resto il Miur ad altre estenuanti
battaglie legali. (di A.G. da Tecnica della Scuola)
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