Festa del 17 marzo: come incide sulle “festività soppresse”
Data: Mercoledì, 16 marzo 2011 ore 15:21:22 CET Argomento: Eventi
Sono state
sollevate diverse perplessità interpretative sul D.L. n. 5 del 22
febbraio scorso e si attendono chiarimenti dai Ministeri competenti sul
numero di “festività soppresse” che nel 2011 i dipendenti potranno
utilizzare come ferie e , nello specifico della scuola, quando si
concretizzano gli effetti “compensativi” del 4 novembre 2011, data che
fa riferimento ad un anno scolastico differente da quello del 17 marzo
2011.
Sono pervenute, a questa redazione, numerosi quesiti, sul D.L. n. 5 del
22 febbraio 2011 che per celebrare la ricorrenza dei 150 anni
dell’Unità d’Italia istituisce la festa nazionale e pertanto
“limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno
festivo”. Nel secondo comma dell’art. 1 si precisa che “al fine di
evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle
imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo
anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali
previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a
tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150°
anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo
2011”.
Un primo quesito che si pone riguarda in modo specifico la
scuola, visto che il 4 novembre 2011 fa parte del prossimo anno
scolastico: un docente con contratto a tempo determinato sino al
termine dell’anno scolastico chiede cosa succederà nel caso non dovesse
avere l’incarico anche per l'a.s. 2011/2012.
Il personale della scuola può fruire delle giornate di “festività
soppresse”, come previsto dall’art. 14, comma 2, del Ccnl 24/11/2007,
durante l’anno scolastico ed in particolare il personale docente può
fruirle solamente nei periodi di interruzione delle attività didattiche
o in aggiunta alle ferie.
Il personale supplente annuale fino al termine dell’anno scolastico è
trattato come il personale di ruolo. Al docente in servizio fino al 30
giugno le “festività soppresse” sono retribuite unitamente alle ferie
se non precedentemente fruite.
E’ ipotizzabile, pertanto, nel caso specifico, che si possa recuperare
entro il 31/8/2011, chiusura dell’anno scolastico, anziché il 31/8/2012.
Questa, chiaramente, è solo un’interpretazione e si attendono
chiarimenti dal Miur.
Ma, in ogni caso, le “festività soppresse” previste dalla legge n.
937/77 verranno ridotte di un giorno? Secondo la Cisl scuola è
“giuridicamente infondata la tesi per cui le disposizioni del decreto
inciderebbero sul computo delle giornate corrispondenti alle festività
soppresse, riducendole da 4 a 3”. Il sindacato evidenzia che “né la
legge 937/1977 (istitutiva delle sei giornate di “festività soppresse”)
né i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno infatti mai
collegato le singole festività di cui erano stati soppressi gli effetti
civili all’utilizzazione di giornate di ferie o di permesso.
La legge 937, infatti, dispone all’articolo 1, che ‘ai
dipendenti civili e militari delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento
autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono
attribuite, in aggiunta ai periodi di
congedo previsti dalle norme vigenti, sei
giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare
come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo
ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati,
tenendo conto delle esigenze dei servizi’.Come si nota non vi è nessun
riferimento alle festività soppresse”.
Si ricorda anche che “il Ccnl del comparto Scuola prevede, all’articolo
14 che “a tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di
riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre
1977, n. 937’. E all’articolo 13 che ‘la durata delle ferie è di 32
giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1,
comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937’”.
La Cisl scuola ricorda, tra l’altro, che “le festività dell'Epifania e
del 2 giugno erano state reistituite senza che ciò abbia prodotto alcun
effetto riduttivo sull’istituto delle cosiddette “giornate
compensative”, che vivono pertanto - fino a modifica della legge
istitutiva e delle previsioni contrattuali - di vita propria”.
Quindi, i premessi non si riducono.
“Per queste ragioni - conclude la Cisl - ritieniamo assolutamente
ingiustificata qualsiasi decisione di attribuzione forzosa di ferie per
la giornata del 17 marzo, di per sé festiva per tutti", ritenendo
"altresì, parimenti infondata e illegittima la pretesa di ridurre
da 4 a 3 le giornate di permesso di cui all’art. 14 del Ccnl”.
Insomma, i chiarimenti che dovranno essere forniti dai Ministeri
competenti sono molteplici per non lasciare spazio soltanto ad
interpretazioni (alla vigilia della Festa nazionale!).
(da Tecnica della Scuola)
redazione@aetnanet.org
|
|