SAB, il Tribunale di Castrovillari condanna l’ATP di Cosenza a risarcire un collaboratore scolastico con 13.029,26 euro più interessi e 1.500,00 euro
Data: Lunedì, 28 febbraio 2011 ore 12:30:00 CET Argomento: Sindacati
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Prot. N. 28/2 sg -Comunicato
Sindacale-
Lì, 28-02-2011
Alla Stampa e TV -Loro Sedi-
Oggetto: Il Tribunale di Castrovillari condanna l’ATP di Cosenza a
risarcire un collaboratore
scolastico con 13.029,26 euro più interessi e 1.500,00
euro di spese legali per il danno
subito a seguito di mancato inserimento, per tempo, nelle
graduatorie ad esaurimento di II fascia ATA e con
diritto a precedenza per le supplenze brevi. Soddisfatto
il SAB che ha patrocinato il contenzioso.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, con
sentenza n. 152/011 del 15/2/201, riconoscendo il danno subito a
collaboratore scolastico D.P. di Nocara rappresentato e difeso in
giudizio dall’avv.to Paolo Accoti di Trebisacce, del Foro di
Castrovillari, ha condannato l’ATP di Cosenza (ex Provveditorato agli
Studi) a risarcire il ricorrente con la somma di 13.029,26 euro oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di approvazione
delle graduatorie provinciali e d’istituto per l’a.s. 2001/02 e sino al
soddisfo, più il pagamento delle spese di lite liquidate in 1.500,00
euro più IVA e CPA.
Il sindacato SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco
Sola, che ha patrocinato il contenzioso, si ritiene soddisfatto,
seppure parzialmente, per la decisione di cui sopra consequenziale a un
grossolano errore dell’ATP di Cosenza nella gestione delle graduatorie
del personale ATA, in particolare dei collaboratori scolastici (ex
bidelli), che avevano richiesto l’inserimento nelle graduatorie a
esaurimento di II fascia del D.M. n. 75/01, non più modificabili o
aggiornabili e con diritto di precedenza ai sensi dell’art. 4.2 per
avere prestato servizio, per almeno 30 gg. nel periodo precedente
all’emanazione dell’O.M. citata; analogo diritto di precedenza nel
conferimento delle supplenze brevi dei dirigenti scolastici.
Il sig. D.P. adempiva a quanto sopra richiesto e, con la
pubblicazione delle graduatorie provvisorie, veniva riconosciuta la
predetta precedenza, stranamente scomparsa dopo in quelle definitive.
Il SAB aveva denunciato per tempo tale disfunzione verificatasi anche
con altri e attribuita dall’ATP di Cosenza al sistema informatico;
l’ufficio non è intervenuto a modificare quanto reclamato da più
collaboratori, quindi obbligato a risarcire, congruamente, i danni
economici cagionati.
Avverso il modo di operare da parte del competente ufficio, dopo
reiterate richieste rimaste inevase, il sig. D.P. presentava atto di
conciliazione con delega di rappresentanza al sindacato SAB nella
persona del segretario generale prof. Francesco Sola che, in fase
conciliativa otteneva il riconoscimento della predetta precedenza, ma
non il risarcimento del danno quantificato nella perdita di varie
supplenze brevi del sig. D.P. dal 2001 al 2007 quando è stato proposto
il ricorso; supplenze conferite invece ad altro personale senza nessuna
precedenza, per cui si è dovuto invocare il risarcimento del danno
subito.
Il Giudice, con la sentenza citata, preliminarmente riconosce la
propria competenza atteso che è stato invocato un inadempimento
dell’Amministrazione datrice di lavoro, con la conseguenza che la
controversia, da intendersi quale controversia di lavoro, deve essere
radicata secondo i criteri di cui all’art. 413 c.p.c.
Inoltre, ai fini del risarcimento, il ricorrente ha dimostrato che,
proprio a causa del mancato riconoscimento della precedenza art. 4.2
citato, ha perso la possibilità di instaurare rapporti di lavoro.
Detta possibilità, a parere del giudicante, è effettiva e non
ipotetica e consente di ritenere sussistente un danno meritevole di
ristoro per cui pare equo riconoscere a titolo risarcitorio la somma di
13.029,26 euro, più interessi legali e rivalutazione monetaria, più
1.500,00 euro di spese di lite oltre IVA e CPA.
Il SAB prende atto di tale decisione che rende parziale giustizia
a un precario ATA, per molti anni privato della possibilità di
lavorare, a causa di macroscopici errori dell’ATP di Cosenza, che non
ha voluto apportare rettifiche in tempo utile, facendo così acquisire
ad altri benefici non spettanti, sia economici che giuridici.
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F.to prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB
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