SAB, il Tribunale di Castrovillari condanna l’ATP di Cosenza a risarcire un collaboratore scolastico con 13.029,26 euro più interessi e 1.500,00 euro
Data: Lunedì, 28 febbraio 2011 ore 12:30:00 CET
Argomento: Sindacati


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Prot. N. 28/2 sg     -Comunicato Sindacale-                                                   Lì, 28-02-2011
Alla Stampa e TV  -Loro Sedi-
Oggetto: Il Tribunale di Castrovillari condanna l’ATP di Cosenza a risarcire un collaboratore
                 scolastico con 13.029,26 euro più interessi e 1.500,00 euro di spese legali per il danno
                 subito a seguito di mancato inserimento, per tempo, nelle graduatorie ad     esaurimento di II fascia ATA e con diritto a precedenza per le supplenze brevi.    Soddisfatto il  SAB che ha patrocinato il contenzioso.
 Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 152/011 del 15/2/201, riconoscendo il danno subito a collaboratore scolastico D.P. di Nocara rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.to Paolo Accoti di Trebisacce, del Foro di Castrovillari, ha condannato l’ATP di Cosenza (ex Provveditorato agli Studi) a risarcire il ricorrente con la somma di 13.029,26 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di approvazione delle graduatorie provinciali e d’istituto per l’a.s. 2001/02 e sino al soddisfo, più il pagamento delle spese di lite liquidate in 1.500,00 euro più IVA e CPA.
 Il sindacato SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, che ha patrocinato il contenzioso, si ritiene soddisfatto, seppure parzialmente, per la decisione di cui sopra consequenziale a un grossolano errore dell’ATP di Cosenza nella gestione delle graduatorie del personale ATA, in particolare dei collaboratori scolastici (ex bidelli), che avevano richiesto l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento di II fascia del D.M. n. 75/01, non più modificabili o aggiornabili e con diritto di precedenza ai sensi dell’art. 4.2 per avere prestato servizio, per almeno 30 gg. nel periodo precedente all’emanazione dell’O.M. citata; analogo diritto di precedenza nel conferimento delle supplenze brevi dei dirigenti scolastici.
 Il sig. D.P. adempiva a quanto sopra richiesto e, con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, veniva riconosciuta la predetta precedenza, stranamente scomparsa dopo in quelle definitive. Il SAB aveva denunciato per tempo tale disfunzione verificatasi anche con altri e attribuita dall’ATP di Cosenza al sistema informatico; l’ufficio non è intervenuto a modificare quanto reclamato da più collaboratori, quindi obbligato a risarcire, congruamente, i danni economici cagionati.
 Avverso il modo di operare da parte del competente ufficio, dopo reiterate richieste rimaste inevase, il sig. D.P. presentava atto di conciliazione con delega di rappresentanza al sindacato SAB nella persona del segretario generale prof. Francesco Sola che, in fase conciliativa otteneva il riconoscimento della predetta precedenza, ma non il risarcimento del danno quantificato nella perdita di varie supplenze brevi del sig. D.P. dal 2001 al 2007 quando è stato proposto il ricorso; supplenze conferite invece ad altro personale senza nessuna precedenza, per cui si è dovuto invocare il risarcimento del danno subito.
 Il Giudice, con la sentenza citata, preliminarmente riconosce la propria competenza atteso che è stato invocato un inadempimento dell’Amministrazione datrice di lavoro, con la conseguenza che la controversia, da intendersi quale controversia di lavoro, deve essere radicata secondo i criteri di cui all’art. 413 c.p.c.
Inoltre, ai fini del risarcimento, il ricorrente ha dimostrato che, proprio a causa del mancato riconoscimento della precedenza art. 4.2 citato, ha perso la possibilità di instaurare rapporti di lavoro.
 Detta possibilità, a parere del giudicante, è effettiva e non ipotetica e consente di ritenere sussistente un danno meritevole di ristoro per cui pare equo riconoscere a titolo risarcitorio la somma di 13.029,26 euro, più interessi legali e rivalutazione monetaria, più 1.500,00 euro di spese di lite oltre IVA e CPA.
 Il SAB prende atto di tale decisione che rende parziale giustizia a un precario ATA, per molti anni privato della possibilità di lavorare, a causa di macroscopici errori dell’ATP di Cosenza, che non ha voluto apportare rettifiche in tempo utile, facendo così acquisire ad altri  benefici non spettanti, sia economici che giuridici.
www.sindacatosab.it                                                                           F.to prof. Francesco Sola
                                                                                                          Segretario Generale SAB





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