Prove Invalsi:obbligo, scelta o opportunità? Il quadro normativo.
Data: Sabato, 26 febbraio 2011 ore 11:00:00 CET Argomento: Normativa Utile
> 1 - IL QUADRO NORMATIVO:
>
> Tutte le prerogative degli organi collegiali della Scuola sono
pienamente vigenti, e non possono essere modificate da note e circolari
ministeriali.
>
> L’art. 3, comma 1, lettera b, della legge 28 marzo 2003, n.53 (che
istituisce l’ Istituto Nazionale per la VALutazione del Sistema di
Istruzione) assegna all’INVALSI il compito di effettuare verifiche
periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e
sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche. Annualmente, poi, il Ministero affida, con Circolare “ad
hoc”, gli specifici obiettivi di valutazione dell’anno scolastico in
corso (per il 2010/2011 si veda la Direttiva n. 67, del 30 luglio
2010); successivamente, con una semplice Nota Prot. n 3813 AOODPPR /USC
datata 30/12/2010 ma pubblicata l’11/1/2011 e rivolta alle Direzioni
Regionali, il MIUR detta alcune modalità operative per la rilevazione
annuale.
>
> Nessuno degli atti normativi citati ha il potere di intervenire su
altre norme vigenti, relative da una parte ai processi decisionali
delle Scuole autonome, dall’altra agli obblighi di lavoro dei docenti,
descritti nel CCNL.
>
> Val la pena di ricordare che il Presidente dell’INVALSI, Piero
Cipollone, ha scritto una lettera ai Dirigenti Scolastici in data 10
gennaio, per invitarli alla partecipazione. Nel sito web www.invalsi.it
è possibile trovare i form attraverso i quali, ANNUALMENTE, le singole
Istituzioni scolastiche si registrano.
>
>
>
> 2 - CHI DECIDE? CHI DOVREBBE DECIDERE?
>
> Titolare delle delibere in ordine all’azione didattica ed
educativa generale, comprendente anche i criteri e le attività di
valutazione, è il Collegio dei Docenti.
>
> Già da anni in molte scuole si “dà per scontata” l’adesione alle
attività inerenti la somministrazione delle prove INVALSI; ma è davvero
così?
>
> Vediamo:
>
> Sia la Carta Costituzionale (vedasi l’articolo 33 sulla libertà di
insegnamento) che il Contratto Nazionale assegnano a ciascun docente
piena autonomia professionale e didattica dunque indicazioni di
qualunque tipo su attività didattiche di valutazione non possono avere
alcun carattere imperativo.
>
> Il Collegio dei Docenti è l’organo collegiale cui sono affidate,
nel rispetto della libertà di insegnamento del singolo docente –
costituzionalmente garantita – le competenze riguardo le scelte
didattiche generali, gli indirizzi educativi, l’adesione ad attività
d’Istituto ed infine la stesura e l’approvazione del principale
documento - il POF – che riunisce tutte le determinazioni citate.
Infatti, l’art. 7 comma 2 del Testo Unico sulla scuola prevede che “il
collegio dei docenti:
>
> a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del
circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione
dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare.
>
> b) Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di
insegnamento garantita a ciascun docente;
>
> c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune
misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
>
> d) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze
iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e
seguenti”.
>
> e) Inoltre, il regolamento sull’autonomia (DPR n. 275/99) prevede
all’art. 4 c.4 :”Nell'esercizio della autonomia didattica le
istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di
iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento
scolastico e professionale, Coordinandosi con le iniziative
eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi
integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i
criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa
nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati
conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi
prefissati”
>
> Inoltre:
>
> In base al comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001 il Dirigente
Scolastico deve esercitare i propri poteri nel rispetto delle
competenze degli Organi Collegiali e non ha quindi la possibilità di
aderire alle prove Invalsi senza una delibera del Collegio dei Docenti
che ne ha esclusiva competenza, visto che l’adesione ad attività di
valutazione rientra tra le sue prerogative; accade piuttosto spesso la
delibera del Collegio venga verbalizzata, anche se durante le sedute il
tema passa “sotto traccia”, senza una vera discussione ed una specifica
delibera.
>
> Intervenendo anch’essa in materie di competenza del Collegio dei
Docenti, la Nota Miur del 30 dicembre 2010 risulta in evidente
contrasto con il già citato art. 7 del Testo Unico, previgente,
imponendo modalità di valutazione degli apprendimenti degli allievi e
quindi prevaricando la progettualità del Collegio in un ambito che la
norma attribuisce alla sua competenza. Pertanto gli insegnanti, in seno
al Collegio, devono poter esprimere il loro consenso, o dissenso, alla
adesione della scuola alle già citate attività. Qualora non sia
previsto uno specifico punto all’O.d.g., se ne può richiedere
l’introduzione, oppure convocare un collegio straordinario con la
sottoscrizione di un terzo dei componenti.
>
> In conseguenza di quanto già detto eventuali decisioni
unilaterali dei Dirigenti, in merito alla adesione alle Prove INVALSI,
non possono avere alcuna automatica ricaduta sui doveri del personale
docente.
>
>
>
> 3 - GLI IMPEGNI AGGIUNTIVI SONO DOVUTI?
>
> Per definizione ciò che non è compreso negli obblighi di servizio
previsti per i Docenti si configura come attività aggiuntiva (o lavoro
straordinario) e in quanto tale non è obbligatorio.
>
> Il contratto nazionale di lavoro descrive gli obblighi di servizio
dei docenti negli articoli dal 26 al 29 e non prevede obblighi inerenti
a questa tipologia di attività.
>
> Poiché la somministrazione, la correzione e la tabulazione dei
risultati delle prove Invalsi non rientrano in nessuno degli obblighi
previsti dal Contratto nazionale, gli oneri che ne derivano non possono
che essere attività aggiuntive:
>
> - ogni attività aggiuntiva d’Istituto deve innanzitutto essere
prevista dal POF, dunque essere approvata dal Collegio docenti;
>
> - il lavoro straordinario è volontario e non può essere imposto
con un obbligo di servizio;
>
> - ogni attività aggiuntiva deve prevedere l’attribuzione di un
incarico che definisca modi e tempi di svolgimento ed il relativo
pagamento: a questo proposito è opportuno il coinvolgimento delle RSU
di istituto sia nella fase decisionale – non si possono infatti
prevedere pagamenti per attività non deliberate – sia in quella più
specificamente contrattuale, nel determinare - in caso di approvazione
dell’attività da parte del Collegio - quali e quante risorse saranno
impiegate nella remunerazione di chi se ne occuperà..
>
>
>
> 4 - COME VALUTIAMO LE PROVE ED I LORO RISULTATI?
>
> I Docenti della scuola italiana sono stati pressoché esclusi dal
percorso che ha portato alla costituzione dell’INVALSI, dal dibattito
su cosa e come sia opportuno valutare in modo “standardizzato”,
sull’utilizzo dei dati ricavati dall’elaborazione dei risultati.
>
> L’esigenza della definizione di alcuni standard comuni, e di una
omogeneità nella valutazione e nella certificazione dei livelli
acquisiti in uscita dai percorsi di istruzione, è sentita da più parti
e soddisfatta nei paesi dell’area OCSE con diverse modalità, afferenti
anche alle diverse architetture dei sistemi scolastici; di particolare
rilievo il fatto che i titoli di studio rilasciati dal sistema di
istruzione – statali, pubblici, privati – abbiano o meno valore legale.
>
> Anche la comunità europea gioca un ruolo fondamentale, laddove
fissa una corrispondenza tra titoli di studio e/o professionali dei
diversi paesi necessaria per la libera circolazione al suo interno dei
cittadini/lavoratori.
>
> Nel nostro Paese, tuttavia, la strada percorsa sinora con la
delega all’INVALSI della costruzione di un Sistema nazionale di
valutazione suscita perplessità in ordine alla mancanza di organicità
dell’impianto delle prove ed alla loro adeguatezza nel testare il
raggiungimento degli obiettivi; proprio la mancanza di una ampia
riflessione “preventiva” su COSA MISURARE e di un continuo riscontro
con chi nella scuola opera ha fatto si che queste prove, soprattutto
quelle destinate al primo ciclo di istruzione sembrino più ciò che
l’alunno possiede come patrimonio individuale e sociale, piuttosto che
ciò che ha acquisito come patrimonio di conoscenze e – se si vuole – di
competenze nell’ambito del percorso strettamente scolastico. ( questi
temi sono tra l’altro stati al centro del Convegno Nazionale “E alla
fine cosa valutare? Slalom tra Conoscenze e Competenze” che la Gilda di
Padova ha organizzato il 30 novembre 2010).
>
> Entrando nello specifico, la sequenza delle prove INVALSI
sperimentate ed utilizzate dal 2003 hanno fatto sorgere questi dubbi:
>
> - i test INVALSI sono spesso risultati estranei o avulsi rispetto
sia alle programmazioni previste nei POF delle singole scuole, sia
rispetto alle indicazioni nazionali delle diverse discipline testate;
il rischio è quello di una standardizzare dell'insegnamento, attraverso
la “curvatura” delle scelte didattiche dei collegi docenti e dei
singoli insegnanti alle richieste dei test, senza più tener conto delle
caratteristiche del territorio, delle singole classi e dei singoli
alunni, della diversità di stili e scelte metodologici, rischiando di
ridurre drasticamente il pluralismo e la libertà d’insegnamento nella
scuola.
>
> - L’inserimento della valutazione obbligatoria della Prova
nazionale INVALSI per gli Esami di Stato alla conclusione del Primo
Ciclo di Istruzione, per fare un esempio, ha acquisito un peso
rilevante rispetto alle prove predisposte a livello di Istituto,
portando un evidente squilibrio nella determinazione della valutazione
finale del singolo studente.
>
> - Non risulta affatto chiaro come sarà elaborato il nesso tra
risultati delle prove e situazione socio-culturale delle diverse realtà
territoriali e dell’utenza dei singoli istituti, nonostante l’enorme
massa di dati statistici che vengono contemporaneamente rilevati, in
modo da far pensare quasi ad una “schedatura” degli studenti (la
raccolta di dati “sensibili” iniziata lo scorso anno ha suscitato
perplessità e preoccupazioni, tanto è vero che l’INVALSI ha
recentissimamente dovuto emanare una “informativa” alle famiglie sul
trattamento e la conservazione dei dati raccolti): la mancanza di
chiarezza su questo punto rende le Prove INVALSI ancora inefficaci a
descrivere le cause delle disomogeneità finora rilevate, e a consentire
di approntare gli interventi necessari alla loro correzione.
>
> - Il contenuto e gli elementi di valutazione connessi alle prove
INVALSI risultano profondamente dissonanti con le altre forme di
valutazione in uscita già presenti e praticate nelle scuole dei diversi
gradi, alla luce delle Indicazioni Nazionali e delle istruzioni
operative per gli Esami di Stato (valutazioni finali, certificazione
competenze, esami di stato); esiste quindi un rischio concreto di
divergenza tra i due contesti valutativi: come potranno essere
utilizzati, in modo da garantire equità e trasparenza, i dati così
acquisiti da INVALSI nella valutazione degli Istituti Scolastici o
addirittura dei singoli Docenti?
>
> Alla luce delle riflessioni e degli elementi sopra riportati
invitiamo tutti i Docenti:
>
> a pretendere, nelle proprie scuole, il rispetto delle
prerogative del Collegio dei Docenti in merito alle decisioni di
carattere didattico generale ivi comprese le attività di valutazione
d’istituto;
>
> a non dare per scontato di doversi accollare, ancora una volta,
una incombenza in più, senza che chi la propone ne preveda anche il
finanziamento;
>
> ad avviare un dibattito sull’opportunità di dare sempre più
spazio a questo tipo di prove, volontà peraltro già espressa da Max
Bruschi (consigliere del Ministro Gelmini, che vorrebbe addirittura
sostituire “in toto” le prove scritte dell’Esame di Stato - 1° ciclo
con prove tipo “INVALSI”), fondandovi una parte via via crescente della
valutazione degli allievi, con il relativo rischio di appiattimento ad
un modello di insegnamento del tipo “teaching to test”.
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