Approvato alla Camera il maxi-emendamento al Decreto-legge “milleproroghe”
Data: Venerdì, 25 febbraio 2011 ore 13:20:45 CET Argomento: Comunicati
Questa mattina la
Camera dei Deputati, con voto di fiducia, ha approvato il decreto-legge
“milleproroghe” (decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225), nel testo
risultante dal maxi-emendamento presentato dal Governo dopo i rilievi
del Capo dello Stato. Il provvedimento passa al Senato, per
l’approvazione definitiva che dovrebbe avvenire entro domani.
Nel testo è stato espunto il comma relativo alle graduatorie
provinciali, mentre risultano confermati gli altri emendamenti:
c.4-novies. Il servizio all’estero del personale docente e
amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa
sede,
fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore
complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La
durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove
anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica
conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio
all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici.
Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013,
sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al
predetto personale a tempo indeterminato in sevizio presso le
iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i
lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del
personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati
i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate.
Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al
31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la
destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato,
relative al triennio scolastico 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
c.4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il
Commissario straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia
Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).
c. 4-octiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di
valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all’interno
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la
funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e
l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da
effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard
definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane
quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a
carico della finanza pubblica.
c. 4- noviesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione
definendone l’apparato che si articola:
a)
nell’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e
innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della
scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b)
nell’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e
formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione
degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di
partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione
delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c)
nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di
valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”.
c.54: All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In sede di prima applicazione,
le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del
licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.”
(da UilScuola)
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