Adida, il DIPLOMA magistrale è titolo ABILITANTE all’insegnamento.
Data: Martedì, 22 febbraio 2011 ore 08:04:10 CET Argomento: Comunicati
Caro Maestro,
sapevi che il DIPLOMA magistrale è titolo ABILITANTE all’insegnamento
anche negli istituti Statali?
Ebbene si!
Per anni, tutti i decreti che hanno istituito i corsi di Scuola e
Istituto magistrale, hanno sancito il valore abilitante del corso di
studio, primo fra tutti il corso di “Diploma Magistrale” ,
istituito in Italia con l’articolo 53 del Regio Decreto 6 Maggio 1923,
n. 1054, con la finalità di formare i docenti della scuola elementare
(ora primaria). Successivamente l’Art. 191, commi 4 e 6, del decreto
legislativo n. 297 del 1994, ha modificato la struttura e la durata di
tale corso, senza tuttavia intaccarne gli obiettivi e le finalità, che
sono rimaste pressoché immutate.
Tale titolo conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale
di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti
gli effetti di legge, titolo di abilitazione all’insegnamento. Tale
abilitazione è quindi intrinseca nel titolo medesimo e non è
subordinata al superamento di altre prove, esami o concorsi.
Il Decreto interministeriale del 10/03/1997 ribadisce che i diplomi di
maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati
nell’anno scolastico 1997/98, o comunque conseguiti entro l’anno
scolastico 2001/2002, conservano, in via permanente il valore
abilitante e consentono di partecipare ai concorsi ordinari a cattedra.
Se ciò non bastasse il valore abilitante del diploma, così come la sua
valenza nel tempo, è espressamente confermato anche da una nota del
Ministro della Pubblica Istruzione pro-tempore On. Luigi Berlinguer del
3 marzo 1997, Prot. n. 12588/BL, dall’Art. 1, co. 7, del Decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 ,dalla Circolare
Prot. n. 4458/C18 - USR Liguria del 18 ottobre 2006 e dalla Circolare
Ministeriale 15.07.1997 n. 434.
Alla luce di quanto esposto, viene da domandarsi perché per anni la
diffusa la convinzione che il titolo non fosse abilitante abbia
impedito ai possessori di questo titolo di potersi abilitare.
Tutto si basa su una percezione o, se vogliamo interpretazione, errata
del termine "concorso a cattedre".
Fino al 1999, in accordo con l’art. 97 della Costituzione per “entrare
in ruolo” ossia essere assunti a tempo indeterminato dalla pubblica
amministrazione non era sufficiente essere in possesso di
un'abilitazione, ma bisognava essere vincitori di un concorso. A
partire dal 2000, con l'istituzione delle Siss e dei corsi di Scienze
della formazione primaria e quindi con l’ingresso di una nuova
normativa, questo requisito non è stato più indispensabile.
Per la prima volta hanno potuto accedere alle graduatorie permanenti
(Istituite per l'accesso ai ruoli), divenute poi ad esaurimento, anche
soggetti che non fossero vincitori di pubblico concorso ma, dato che i
decreti di aggiornamento di tali graduatorie sancivano che l'accesso
era riservato ai SOLI vincitori di concorso, ai laureati in scienze
della formazione primaria, agli abilitati tramite corsi riservati e/o
ordinari; ai semplici “diplomati magistrali, seppur in possesso di un
titolo pienamente abilitante, non è restato altro che accettare “di
buon grado” l’esclusione da tali graduatorie e quindi dagli incarichi
di ruolo nella Pubblica Amministrazione. Unico contentino, concesso ai
possessori di questo titolo di studio valido a tutti gli effetti di
legge, è stata l’opportunità di far valere tale titolo per l’accesso ai
ruoli negli Istituti Paritari e Privati.
Per molti anni, ed esattamente fino al 2007, tale diploma è stato
quindi abilitante esclusivamente per l’insegnamento nelle scuole
primarie e dell'Infanzia paritarie, ma poi improvvisamente vi è stata
la svolta.
Con l’entrata in vigore del D.M. 27/2007, l’accesso alle graduatorie ad
esaurimento viene finalmente concesso a chiunque fosse in possesso di
un QUALSIASI titolo abilitante conseguito tramite un esame, e quindi ai
Diplomati Magistrali viene finalmente concesso per la prima volta di
potervi entrare.
Incredibilmente però, a quanto pare nessuno si accorse di ciò, o almeno
Adida si augura che nessun sindacato pur sapendolo abbia taciuto una
tale informazione al fine di permettere alle Università di continuare a
lucrare sulle spalle di cittadini che da anni vedevano violati i loro
diritti. Quasi nessuno fece domanda di inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento. La diffusa credenza che tale titolo non fosse
abilitante ha fatto si che solo qualche temerario tentasse questa
strada, e la (voluta?) disinformazione degli uffici preposti
all’accoglimento delle domande, ha sempre liquidato i loro tentativi
con una negazione del diritto di accesso a causa di una presunta e mai
spiegata “inidoneità”.
A rafforzare l’errata interpretazione e la conseguente confusione, i
diplomati di scuola magistrale non inseriti in GaE sono stati inseriti
nella III fascia delle Graduatorie di Istituto mentre, allo stesso
tempo, nel settore Scuole Paritarie, che ricordiamo per legge (Legge 10
marzo 2000, n. 62, Art. 4, comma f.) possono assumere SOLO personale
docente fornito del titolo di abilitazione, gli insegnanti venivano e
vengono legalmente assunti in base al solo titolo abilitante in
possesso.
E’ bene ricordare che l’ordinamento giuridico italiano prevede che una
vecchia legge rimanga in vigore fino a quando una nuova legge non la
abroghi specificatamente o ne sostituisca integralmente parti
sostanziali.
Per il futuro, il nuovo schema di decreto sulla formazione iniziale
docenti sancisce che i diplomati magistrali per abilitarsi debbano
frequentare un corso della durata di un anno, previo il superamento di
un test d'accesso selettivo.
Questo cancellerebbe di fatto ogni diritto acquisito col precedente
ordinamento,
PERTANTO
Adida vuole ricorrere per vedere
definitivamente riconosciuto il valore abilitante di questo diploma,
prima che lo stesso venga definitivamente cancellato e mette in campo
le sue forze a le sue competenze per difendere i diritti di quanti si
sentono defraudati dal comportamento ambiguo e scorretto del ministero.
NB: i diplomati di liceo pedagogico e altri corsi sperimentali
risultano a tutti gli effetti diplomati di "Istituto magistrale" e
pertanto i loro titoli sono altreisì abilitanti.
Piccolo consiglio a chi chiedendo
spiegazioni di questo ai sindacati dovesse sentirsi rispondere che non
sono vincitori di concorso: fate presente che né i sissini, né i
docenti abilitati con la sanatoria del 2005 sono vincitori di concorso.
Fate inoltre presente che in GAE vi sono docenti che si sono
acquisitati un'abilitazione all'estero con corsi in alcuni casi della
durata di poche settimane.
Chi vi dice che questo non è vero: ditegli di inviarci la normativa
dove ciò che affermiamo non sta scritto, ci impegniamo a rispondere
pubblicamente a qualsiasi obiezione venga fatta.
(da
http://sites.google.com/site/midanazionale/attivita-in-corso-1/ricorsi-adida-pagina-news/
ricorso-adida-tfa/i-nuovi-disabilitati-previsti-dallo-schema-di-regolamento-sulla-formazione-iniziale-docenti)
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