Adida, il DIPLOMA magistrale è titolo ABILITANTE all’insegnamento.
Data: Martedì, 22 febbraio 2011 ore 08:04:10 CET
Argomento: Comunicati


Caro Maestro,
sapevi che il DIPLOMA magistrale è titolo ABILITANTE all’insegnamento anche negli istituti Statali?
Ebbene si!
Per anni, tutti i decreti che hanno istituito i corsi di Scuola e Istituto magistrale, hanno sancito il valore abilitante del corso di studio, primo fra tutti  il corso di “Diploma Magistrale” , istituito in Italia con l’articolo 53 del Regio Decreto 6 Maggio 1923, n. 1054, con la finalità di formare i docenti della scuola elementare (ora primaria). Successivamente l’Art. 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994, ha modificato la struttura e la durata di tale corso, senza tuttavia intaccarne gli obiettivi e le finalità, che sono rimaste pressoché immutate.
Tale titolo conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all’insegnamento. Tale abilitazione è quindi intrinseca nel titolo medesimo e non è subordinata al superamento di altre prove, esami o concorsi.
Il Decreto interministeriale del 10/03/1997 ribadisce che i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell’anno scolastico 1997/98, o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, conservano, in via permanente il valore abilitante e consentono di partecipare ai concorsi ordinari a cattedra.
Se ciò non bastasse il valore abilitante del diploma, così come la sua valenza nel tempo, è espressamente confermato anche da una nota del Ministro della Pubblica Istruzione pro-tempore On. Luigi Berlinguer del 3 marzo 1997, Prot. n. 12588/BL, dall’Art. 1, co. 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 ,dalla Circolare Prot. n. 4458/C18 - USR Liguria del 18 ottobre 2006 e dalla Circolare Ministeriale 15.07.1997 n. 434.
Alla luce di quanto esposto, viene da domandarsi perché per anni la diffusa la convinzione che il titolo non fosse abilitante abbia impedito ai possessori di questo titolo di potersi abilitare.
Tutto si basa su una percezione o, se vogliamo interpretazione, errata del termine "concorso a cattedre".
Fino al 1999, in accordo con l’art. 97 della Costituzione per “entrare in ruolo” ossia essere assunti a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione non era sufficiente essere in possesso di un'abilitazione, ma bisognava essere vincitori di un concorso. A partire dal 2000, con l'istituzione delle Siss e dei corsi di Scienze della formazione primaria e quindi con l’ingresso di una nuova normativa, questo requisito non è  stato più indispensabile.
Per la prima volta hanno potuto accedere alle graduatorie permanenti (Istituite per l'accesso ai ruoli), divenute poi ad esaurimento, anche soggetti che non fossero vincitori di pubblico concorso ma, dato che i decreti di aggiornamento di tali graduatorie sancivano che l'accesso era riservato ai SOLI vincitori di concorso, ai laureati in scienze della formazione primaria, agli abilitati tramite corsi riservati e/o ordinari; ai semplici “diplomati magistrali, seppur in possesso di un titolo pienamente abilitante, non è restato altro che accettare “di buon grado” l’esclusione da tali graduatorie e quindi dagli incarichi di ruolo nella Pubblica Amministrazione. Unico contentino, concesso ai possessori di questo titolo di studio valido a tutti gli effetti di legge, è stata l’opportunità di far valere tale titolo per l’accesso ai ruoli negli Istituti Paritari e Privati.
Per molti anni, ed esattamente fino al 2007, tale diploma è stato quindi abilitante esclusivamente per l’insegnamento nelle scuole primarie e dell'Infanzia paritarie, ma poi improvvisamente vi è stata la svolta.
Con l’entrata in vigore del D.M. 27/2007, l’accesso alle graduatorie ad esaurimento viene finalmente concesso a chiunque fosse in possesso di un QUALSIASI titolo abilitante conseguito tramite un esame, e quindi ai Diplomati Magistrali viene finalmente concesso per la prima volta di potervi entrare.
Incredibilmente però, a quanto pare nessuno si accorse di ciò, o almeno Adida si augura che nessun sindacato pur sapendolo abbia taciuto una tale informazione al fine di permettere alle Università di continuare a lucrare sulle spalle di cittadini che da anni vedevano violati i loro diritti. Quasi nessuno fece domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.  La diffusa credenza che tale titolo non fosse abilitante ha fatto si che solo qualche temerario tentasse questa strada, e la (voluta?) disinformazione degli uffici preposti all’accoglimento delle domande, ha sempre liquidato i loro tentativi con una negazione del diritto di accesso a causa di una presunta e mai spiegata “inidoneità”.
A rafforzare l’errata interpretazione e la conseguente confusione, i diplomati di scuola magistrale non inseriti in GaE sono stati inseriti nella III fascia delle Graduatorie di Istituto mentre, allo stesso tempo, nel settore Scuole Paritarie, che ricordiamo per legge (Legge 10 marzo 2000, n. 62, Art. 4, comma f.) possono assumere SOLO personale docente fornito del titolo di abilitazione, gli insegnanti venivano e vengono legalmente assunti in base al solo titolo abilitante in possesso.
E’ bene ricordare che l’ordinamento giuridico italiano prevede che una vecchia legge rimanga in vigore fino a quando una nuova legge non la abroghi specificatamente o ne sostituisca integralmente parti sostanziali.
Per il futuro, il nuovo schema di decreto sulla formazione iniziale docenti sancisce che i diplomati magistrali per abilitarsi debbano frequentare un corso della durata di un anno, previo il superamento di un test d'accesso selettivo.
Questo cancellerebbe di fatto ogni diritto acquisito col precedente ordinamento,

PERTANTO

Adida vuole ricorrere per vedere definitivamente riconosciuto il valore abilitante di questo diploma, prima che lo stesso venga definitivamente cancellato e mette in campo le sue forze a le sue competenze per difendere i diritti di quanti si sentono defraudati dal comportamento ambiguo e scorretto del ministero.

NB: i diplomati di liceo pedagogico e altri corsi sperimentali risultano a tutti gli effetti diplomati di "Istituto magistrale" e pertanto i loro titoli sono altreisì abilitanti.

Piccolo consiglio a chi chiedendo spiegazioni di questo ai sindacati dovesse sentirsi rispondere che non sono vincitori di concorso: fate presente che né i sissini, né i docenti abilitati con la sanatoria del 2005 sono vincitori di concorso. Fate inoltre presente che in GAE vi sono docenti che si sono acquisitati un'abilitazione all'estero con corsi in alcuni casi della durata di poche settimane.

Chi vi dice che questo non è vero: ditegli di inviarci la normativa dove ciò che affermiamo non sta scritto, ci impegniamo a rispondere pubblicamente a qualsiasi obiezione venga fatta.




  (da http://sites.google.com/site/midanazionale/attivita-in-corso-1/ricorsi-adida-pagina-news/
ricorso-adida-tfa/i-nuovi-disabilitati-previsti-dallo-schema-di-regolamento-sulla-formazione-iniziale-docenti)

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