Obbligarli agli esami di Stato rende stabili i professori precari o è invece un abuso?
Data: Lunedì, 21 febbraio 2011 ore 07:08:01 CET Argomento: Opinioni
La C.M. n. 14 del
16 febbraio 2011 impone per l'ennesimo anno consecutivo ai precari
della scuola con contratto annuale o fino al termine delle lezioni di
redigere la domanda per assumere la qualifica di commissario esterno
agli esami di Stato. Come dimostriamo nel libro "Una vita da supplente.
Lo sfruttamento del lavoro precario nella scuola pubblica italiana", la
militarizzazione dei precari agli esami di Stato è una evidente prova a
carico del Miur in merito all'abuso dei contratti a termine. La
reiterazione di questi ultimi è giustificata (dalla legge, dalle norme
europee e dalla giurisprudenza italiana e sovranazionale) solo per
ragioni obiettive legate alla transitorietà delle esigenze
dell'amministrazione. Ma obbligare ogni anno i docenti precari
(addirittura quattro mesi prima degli esami) a esercitare le funzioni
di commissario esclude
categoricamente che sussistano gli estremi per giustificare la citata
transitorietà delle esigenze. Quest'ultima si concreta invece nei
casi di sostituzione di personale di ruolo che si assenta
all'improvviso a ridosso delle operazioni d'esame e che impongono
l’utilizzo di personale supplente. Nell’altro caso si tratta, invece,
di un utilizzo abusivo di personale precario per svolgere in maniera
stabile compiti strutturali attinenti alla propria funzione. La
circostanza che i sindacati della scuola non abbiano mai sollevato la
questione non esclude validità a quanto qui si sostiene, anzi rilancia
la necessità di un moto di ribellione contro di loro a margine delle
opportune lagnanze in sede giudiziaria volte al riconoscimento dei
diritti agli scatti di anzianità, al risarcimento dei danni e alla
stabilizzazione per via giudiziale. Per altri versi, vietare al
personale precario con decine di anni di servizio, spesso privi di
soluzione di continuità, di assumere la carica di Presidente di
commissione, come fa la citata Circolare, assume i connotati
dell'ennesima disparità tra docenti di ruolo e docenti precari che si
inserisce a buon titolo nella babele di discriminazioni descritte e
denunciate nel citato libro "Una vita da supplente” che collidono con
il Principio UE di non discriminazione. Se si pensa che tra i docenti
che hanno solo la facoltà e non già l'obbligo di redigere la domanda
(art. 2.2, lettera b della Circolare) rientrano i docenti precari che
"negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino
al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività
didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno", si
può arguire, "a contrario", che i precari costretti a redigere la
domanda, sono nei fatti considerati stabili dal datore di lavoro.
Vincenzo
Brancatisano
vi.bra@fastwebnet.it
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