LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. “MILLE PROROGHE”: NOVITA’ SU PRECARIATO E GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
Data: Venerdì, 18 febbraio 2011 ore 06:51:07 CET
Argomento: Normativa Utile


Si riporta, qui di seguito, un primo commento della Segreteria Generale su precariato e graduatorie ad esaurimento.
E’ stata approvata al Senato, con l’odierno voto di fiducia, la legge di conversione del cosiddetto Decreto Legge “mille proroghe”; il testo passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento che deve approvarlo, pena decadenza del decreto, entro il 27 del corrente mese. E’ ragionevole prevedere che, data la ristrettezza dei tempi, verrà posta anche alla Camera dei Deputati la fiducia e, di conseguenza, il testo approvato può ragionevolmente considerarsi difficilmente modificabile e,quindi, di fatto definitivo.La scuola è interessata ad alcuni emendamenti, ma quello che coinvolge un maggior numero di persone è certamente relativo al precariato con riferimento alle graduatorie ad esaurimento e con riflessi sul tema complessivo del reclutamento.L’emendamento di cui all’oggetto recita:4-sexies. Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica richiesta.Premesso che, trattandosi di temi delicati e oggetto di diversi provvedimenti (vedi anche recente sentenza della Corte Costituzionale e delle Sezioni Riunite della Cassazione) va usata la massima cautela, pare opportuno fornire un primo commento tecnico per supportare l’informazione e la consulenza ai colleghi interessati nelle diverse sedi territoriali del sindacato e nelle singole istituzioni scolastiche tramite la RSU e i nostri terminali associativi.I punti salienti dei provvedimenti si possono così sintetizzare:a)le graduatorie ad esaurimento dei docenti sono prorogate di un anno , fino al 31 agosto 2012; questo implica che per il prossimo anno scolastico 2011/2012 non si opereranno aggiornamenti di punteggio;b)la proroga di un anno delle graduatorie attuali deve avvenire facendo “salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale”. Come si deve interpretare questa parte dell’emendamento? A nostro parere, col conforto di quello dell’ufficio legale, sembra doversi leggere che chi è presente in graduatorie provinciali di più province, di cui una “a pettine” e le altre “in coda”, dovrà , a seguito di atti del MIUR, optare per una delle province nelle quali è inserito. A nostro parere, quindi, ogni aspirante sarà, alla fine, collocato solo in una provincia “a pettine”col punteggio spettante (quello attualmente in godimento), con contestuale cancellazione dalla graduatorie delle altre province. Questa opzione o, qualunque altra soluzione verrà adottata, sarà, ovviamente, garantita a tutti coloro che sono presenti in graduatorie di più province indipendentemente dall’aver o meno prodotto o attivato ricorsi. Non pare, al momento, necessaria l’attivazione di nuove impugnative in relazione alle graduatorie del prossimo anno scolastico ;c)in relazione, invece, ad eventuali benefici che sarebbero spettati per il biennio 2009/2010 e 2010/2011 a seguito dell’inserimento “a pettine” (ad esempio: nomina ITI e non ITD, nomina ITD non maturata, nomina ITD per spezzone rispetto ad orario intero o maggiore, ed ogni altra fattispecie …..), forniremo a brevissimo termine specifiche istruzioni da parte dell’ufficio legale sia per chi abbia già prodotto ricorso sia per chi non l’abbia fatto. Ciò anche alla luce della sentenza delle Sezioni Riunite della Cassazione che ha stabilito la competenza del Giudice Ordinario (quindi non vi è al momento alcun rischio di prescrizione);d)la proroga nell’emendamento è collegata alla “definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento”. Si può, conseguentemente, attendersi una accelerazione sulla definizione dei contenuti di questo provvedimento anche in relazione alla stretta connessione con il regolamento sulla formazione iniziale dei docenti di recente approvazione. Al riguardo, come annunciato nel notiziario di ieri, è già prevista , anche su richiesta dello SNALS-CONFSAL, l’attivazione al MIUR di un “tavolo di confronto” con particolare riferimento alle modalità attuative della fase transitoria;e)viene introdotto “ a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012”, quindi non interferisce in alcun modo e per nessun motivo sul corrente anno scolastico, un vincolo ai fini “dell’ inserimento nella prima fascia delle graduatorie d’istituto …- consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica richiesta”; f)gli effetti pratici complessivi si possono, presumibilmente, sintetizzare come segue:g)si concorre alla nomina ITI per la provincia in cui si è inseriti,h)si concorre alla nomina “annuale” ITD per la stessa provincia;i)per le supplenze temporanee si può:l)fruire dell’inserimento in prima fascia se si scelgono scuole della stessa provincia della graduatoria ad esaurimento;m)non pare potersi escludere l’inserimento in seconda fascia, in quanto abilitati, se si scelgono scuole di una provincia diversa da quella delle graduatorie “ad esaurimento”;n)ragionevolmente si può ipotizzare, stante lo spirito della nuova norma, che non sarà consentito produrre domande per due province.Sul tema delle “supplenze brevi”, in sede di definizione del nuovo regolamento, che dovrà essere predisposto a partire dal prossimo anno scolastico,lo SNALS-CONFSAL difenderà, compatibilmente con i vincoli imposti dalla legge, le aspettative di tutti i precari per la cui tutela il sindacato si sta battendo da anni per ottenere un organico funzionale pluriennale e la loro stabilizzazione su tutti i posti disponibili e vacanti, sia per il personale docente che ATA.Invitiamo, pertanto, tutti i colleghi precari a non cadere nelle facili demagogie spesso strumentali o legate al “colore” del Governo del momento e ad appoggiare l’azione concreta dello SNALS-CONFSAL che, in ogni occasione e tra mille difficoltà, ha sempre cercato ed ottenuto i risultati più avanzati tra quelli possibili.Questa comunicazione non può che essere un “commento a caldo” per fornire i primi orientamenti che, necessariamente, saranno via via integrati a seguito dello sviluppo del confronto sulle norme attuative.

Continueremo a fornire una informazione corretta e non strumentale per consentire a ciascuno scelte meditate e consapevoli.Riportiamo, di seguito, il testo dell’ emendamento che riguarda il personale docente e ATA in servizio all’estero:4-octies. Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per le destinazioni all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.Il testo integrale del maxi – emendamento è reperibile sul sito del Senato: www.senato.it

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