Esami di Stato a.s. 2010/2011: la circolare sulla formazione delle commissioni
Data: Giovedì, 17 febbraio 2011 ore 14:38:12 CET Argomento: Ministero Istruzione e Università
Il Miur ha
pubblicato la C.M. n. 14 del 16 febbraio 2011 recante precisazioni e
indicazioni relativamente alla formazione delle commissioni degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di
secondo grado per l’anno scolastico 2010/2011.
In particolare, la circolare tratta alcuni aspetti particolarmente
delicati, come, ad esempio, l'abbinamento delle classi e la
designazione dei commissari interni, l'indicazione del personale avente
titolo a partecipare alle commissioni, i criteri di nomina di
presidenti e commissari, nonché tutti gli adempimenti richiesti ai
Dirigenti scolastici.
Come per gli anni passati, viene anche indicato il personale obbligato
alla presentazione delle schede ES-1 e ES-2, il personale che ne ha la
facoltà, nonché i docenti ai quali sia preclusa tale possibilità.
Integrano la circolare tutti i modelli per la formazione delle
commissioni.
Ma vediamo in sintesi cosa dice la circolare.
Composizione della commissione
E' nominato un presidente unico e commissari esterni comuni a due
classi, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna
classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la
presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova
scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque
candidati.
Abbinamenti
Il Direttore Generale Regionale assegna, ai fini del successivo
abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni
eventualmente ammessi per abbreviazione per merito) degli istituti
legalmente riconosciuti agli istituti statali o paritari di
corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi,
dandone comunicazione per iscritto al dirigente scolastico
dell’istituto statale o paritario.
Non è consentito l’abbinamento di classi di scuole legalmente
riconosciute a scuole paritarie dipendenti dallo stesso gestore.
Il Dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o
paritarie - dopo aver attribuito alle classi terminali gli alunni
ammessi per abbreviazione per merito nonché i candidati esterni
assegnati all’istituto dal Direttore Generale Regionale - avvalendosi
dell’allegato modello ES-0, ha il compito di prefigurare la formazione
e l’abbinamento delle classi, tenendo conto delle classi di istituto
legalmente riconosciuto eventualmente assegnate, secondo i seguenti
criteri:
• per ogni classe terminale, statale o paritaria, di ordinamento e/o
sperimentale - comprese quelle articolate su più indirizzi di studio -
va costituita una sola commissione;
• di norma, è consentito l'abbinamento tra classi solo nell'ambito
dello stesso ordine scolastico, fatta eccezione per le classi di corsi
con sperimentazione di ordinamento e di struttura (maxisperimentazione
autonoma) attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione che
le classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali i cui titoli
finali di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti (es.:
"Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti
tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine classico,
scientifico e magistrale);
• l'abbinamento tra le due classi/commissione va effettuato in modo che
i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle
corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le
classi;
• l'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
1) tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio di
ordinamento o sperimentale;
2) tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, di
ordinamento e/o sperimentali, qualora le materie affidate ai commissari
esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili
alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra
classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza della
materia oggetto della prova scritta affidata al commissario esterno.
Solo per comprovate difficoltà obiettive, si può procedere
all'abbinamento tra due classi con indirizzi di studio diversi, di
ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine scolastico, anche
quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse
tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse
classi di concorso.
Trasmissione modelli ES-0 e ES-C
Le proposte dei dirigenti scolastici di formazione e abbinamento delle
commissioni, comprensive dei nominativi dei commissari interni
designati, devono essere comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale, mediante gli appositi modelli ES-0 (contenente i
dati riferiti alle configurazioni delle commissioni) ed ES-C
(contenente i dati relativi ai commissari interni), Inoltre, i
dirigenti scolastici dovranno trasmettere agli Uffici Scolastici
Regionali entro il 15 marzo 2011 l’elenco alfabetico riepilogativo
degli aspiranti che hanno presentato il modello ES-1, nonché l’elenco
degli esonerati e l’elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare
la scheda, indicandone i motivi.
Designazione dei commissari interni
Subito dopo l'indicazione delle materie affidate ai commissari esterni,
della materia oggetto della seconda prova scritta e dell'effettuazione
delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun
consiglio di classe designa i commissari interni, il cui numero deve
essere pari a quello degli esterni. Tra i docenti che possono essere
designati commissari interni sono compresi i docenti di sostegno, in
possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere
l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate
dall’art. 5 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, i docenti tecnico pratici
con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza,
nonché gli insegnanti di arte applicata ed i docenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale; è assicurata, comunque, la designazione del
docente della disciplina oggetto della prova scritta nei casi in cui
tale materia non sia assegnata al commissario esterno.
Divieti di nomina presidenti e
commissari esterni
Non possono essere nominati gli aspiranti presidenti o commissari
esterni nelle commissioni d’esame operanti nella scuola di servizio o
in altre scuole del medesimo distretto scolastico, nonché in scuole
nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in
corso e nelle scuole di completamento dell’orario. Non possono essere
nominati neppure nelle commissioni d’esame operanti nella stessa scuola
ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di
presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti
l’anno in corso.
Non si dà luogo alla nomina nei confronti del personale destinatario di
sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno
scolastico in corso o in quello precedente, o che risulti indagato o
imputato per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità
con la nomina stessa, o ancora che si sia reso autore nel corso di
precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione
in sede disciplinare.
Obbligo di espletamento dell'incarico
Non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di
nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di
istruzione diversi da quelli di servizio. Eventuali inosservanze sono
suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
In caso di grave impedimento, i presidenti devono comunicarlo
immediatamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale,
i commissari interni ed esterni al proprio dirigente scolastico. In
tutti i casi la documentazione comprovante i motivi dell’impedimento
deve essere prodotta entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento
stesso.
Personale non utilizzato
Ad eccezione delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente
non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione
della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la
presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
I Direttori Generali regionali e i dirigenti scolastici devono
acquisire l’effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente
e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle
operazioni stesse.
Indirizzo di studio linguistico
A integrazione della C.M. n. 14, sempre il 16 febbraio il Miur ha
diffuso un avviso che richiama l’attenzione delle Istituzioni
scolastiche su alcune novità attinenti alcuni indirizzi di studio
linguistici per i quali il D.M. 6 del 31/01/2011 ha stabilito
l’affidamento a commissari esterni della seconda prova scritta di
lingua straniera, associata alla classe di concorso generica 46/A. Al
fine di garantire la corretta nomina dei commissari di lingua
straniera, è adempimento molto importante la compilazione dei modelli
ES-0 e la successiva trasmissione degli stessi a Sidi. A tale
proposito, il Miur precisa che per gli indirizzi di studio elencati
nell’allegato 13 della C.M.14, nella compilazione del modello ES-0 è
obbligatoria l’indicazione delle lingue straniere studiate dai
candidati. Tale indicazione dovrà essere limitata al numero di
effettive lingue previste per i vari corsi di studio. In nessun caso
sarà quindi possibile l’indicazione, per ogni gruppo di candidati, di
un numero di lingue superiore a 3. Nel dettaglio sono previste 2
casistiche:
• Per l’indirizzo di ordinamento linguistico PL00, corso per il quale è
previsto lo studio obbligatorio di 2 lingue straniere, dovranno essere
indicate le sigle di 2 sole lingue. Qualora nella classe/commissione
gruppi di studenti studiassero lingue diverse, la compilazione del
modello deve essere effettuata dividendo i candidati in gruppi, per
ognuno dei quali dovranno essere indicate le 2 lingue straniere
studiate.
• Per tutti gli altri indirizzi di studio, i cui corsi prevedono lo
studio di 3 lingue straniere, è necessario invece indicare sempre le
sigle di 3 lingue. Anche in questi casi, qualora nella
classe/commissione gruppi di studenti studiassero lingue diverse, la
compilazione del modello deve essere effettuata dividendo i candidati
in gruppi, per ognuno dei quali dovranno essere indicate le 3 lingue
straniere studiate.
Per tutti i gruppi di candidati che seguono indirizzi di studio
autorizzati al progetto Esabac, deve essere sempre presente tra le
lingue studiate la lingua francese (F), mentre nulla cambia per tutti
gli altri indirizzi di studio, per i quali vanno indicate le lingue
insegnate, fino ad un massimo di cinque, utilizzando “F” per il
francese, “I” per l’inglese, “R” per il russo, “S” per lo spagnolo e
“T” per il tedesco. ( di Lara La Gatta da La Tecnica della Scuola)
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