Milleproroghe: ecco le modifiche che Anief chiede alla Camera dei deputati
Data: Giovedì, 17 febbraio 2011 ore 13:23:10 CET Argomento: Sindacati
Appello dell’Anief
contro l’incostituzionalità dell’emendamento che proroga le
graduatorie, per l’inserimento dei docenti abilitati presso le Afam,
SFP, e per la stabilizzazione dei precari e la salvaguardia delle GaE.
Pubblichiamo le modifiche approvate in Senato sulla scuola e la
proposta di emendamenti
I Emendamento
Sostituire l’articolo 1, comma 4-sexties, con il seguente testo
“I termini previsti dall’articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, sono prorogati relativamente al biennio 2011-2012 e agli
anni accademici successivi al 2007-2008. Conseguentemente, nelle
graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni
di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono fatti salvi i nuovi inserimenti e gli adempimenti
conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale che dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del
decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167”.
La motivazione
Il testo rispetta l’aggiornamento delle graduatorie previsto dalle
leggi 124/99, 333/01, 143/04, 296/06 e quanto disposto dalla corte
costituzionale con la sentenza n. 41/11 in merito alla possibilità dei
candidati di dichiarare il punteggio maggiormente favorevole conseguito
e al dovere della pubblica amministrazione di assumere il personale con
maggiore punteggio. Si pone rimedio anche alla disparità di trattamento
subito dal personale docente abilitato presso i conservatori, le
accademie, le facoltà di scienze della formazione primaria e
attualmente escluso dalle graduatorie perché non era iscritto nell’anno
accademico 2007-2008.
II Emendamento
All’articolo 2-quater, c. 10, aggiungere il seguente testo.
“I termini previsti per la stabilizzazione dall’articolo 2, comma 90
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati al 2011 ed estesi
al personale dipendente e dirigente dell’amministrazione scolastica. Il
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca è
autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la
copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione
organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano
maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle
predette Istituzioni. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al
comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449”.
La motivazione
Il testo intende prorogare i termini per la stabilizzazione del
personale precario (15%) che garantisce annualmente l’ordinario
funzionamento delle scuole, in osservanza della direttiva europea n.
1999/70/CE, della legge 167/09, 133/08, 296/06, e del decreto
legislativo 368/01.
III Emendamento
Alla fine dell’articolo 1, comma 4-sexties, inserire il seguente testo
“All’articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ’’il biennio 2009/2010’’ e ’’nell’anno
accademico 2007/2008’’ sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti
parole: ’’e successivi’’;
b) al comma 2, dopo le parole: ’’il primo corso biennale’’ sono
aggiunte le seguenti parole: ’’e successivi’’;
c) al comma 3, dopo le parole: ’’nell’anno accademico 2007/2008’’ sono
aggiunte le parole: ’’e successivi’’».
IV Emendamento
Sostituire l’articolo 1, comma 4-sexties, con il seguente
“1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ’’il biennio 2009/2010’’ e ’’nell’anno
accademico 2007/2008’’ sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti
parole: ’’e successivi’’;
b) al comma 2, dopo le parole: ’’il primo corso biennale’’ sono
aggiunte le seguenti parole: ’’e successivi’’;
c) al comma 3, dopo le parole: ’’nell’anno accademico 2007/2008’’ sono
aggiunte le parole: ’’e successivi’’.
2. Nelle graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle
operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla
sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167”.
V Emendamento
All’articolo 1, comma 4-sexties, eliminare il seguente testo
“al fine di consentire la definizione della nuova disciplina
legislativa del reclutamento”
Emendamenti approvati al mille-proroghe riguardanti la scuola
Graduatorie
Art. 1
c.4-sexies. Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali
previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e
aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è
prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione
della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi
gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale
che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma
4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. A decorrere
dall’anno scolastico 2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle
graduatorie di istituto, previsto dall’articolo4 della legge 3 maggio
1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti
nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede
l’istituzione scolastica richiesta.
Servizio all’estero prorogato da 5 a 9 anni
Art. 1
c.4-octies. Il servizio all’estero del personale docente e
amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al
raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore
complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del
servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni
scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica
conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio
all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici.
Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013,
sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al
predetto personale a tempo indeterminato in sevizio presso le
iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i
lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del
personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati
i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate.
Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al
31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la
destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato,
relative al triennio scolastico 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
Ansas proroga commissario
Art. 1
c.4-sexiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario
straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia Nazionale per lo
sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).
Corpo ispettivo per valutazione
Art. 1
c. 4-septiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di
valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all’interno
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la
funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e
l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da
effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard
definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane
quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a
carico della finanza pubblica.
Invalsi
Art. 1
c. 4- octiesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione
definendone l’apparato che si articola:
a) nell’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e
innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della
scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione
degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di
partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione
delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di
valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”.
Proroga ricorsi precari
Art. 2 – quater:
c.10: All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In sede di prima applicazione,
le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del
licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.”
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